IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Olender Anna Elzbieta, nata a Kluczbork (Polonia) il 28 giugno 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di pedagoga nell'ambito del lavoro sociale conseguito in Polonia presso l'«Accademia della Teologia Cristiana» di Varsavia (Polonia) e rilasciato in data 6 giugno 2002, ai i fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Preso atto che il Ministero dell'economia, lavoro e politica sociale di Varsavia ha attestato che in Polonia la professione di assistente sociale e' regolamentata e che a tal fine il titolo accademico di cui e' in possesso la sig.ra Olender e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella seduta di cui sopra; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Olender Anna Elzbieta, nata a Kluczbork (Polonia) il 28 giugno 1980, cittadina polacca, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.