IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  Olender  Anna  Elzbieta,  nata  a
Kluczbork  (Polonia) il 28 giugno 1980, cittadina polacca, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo
n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di
pedagoga  nell'ambito del lavoro sociale conseguito in Polonia presso
l'«Accademia  della  Teologia  Cristiana»  di  Varsavia  (Polonia)  e
rilasciato  in data 6 giugno 2002, ai i fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
  Preso  atto  che  il  Ministero  dell'economia,  lavoro  e politica
sociale  di  Varsavia  ha  attestato che in Polonia la professione di
assistente  sociale  e'  regolamentata  e  che  a  tal fine il titolo
accademico  di  cui  e'  in  possesso la sig.ra Olender e' condizione
necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  assistente  sociale  e  quella di cui e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta dell'8 luglio 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale  dell'ordine  degli  assistenti sociali nella seduta di cui
sopra;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Olender  Anna Elzbieta, nata a Kluczbork (Polonia) il
28 giugno  1980,  cittadina polacca, riconosciuto il titolo di cui in
premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  nella  sezione  B
dell'albo  degli  assistenti  sociali  e  l'esercizio in Italia della
omonima professione.