IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  9-bis, commi 2 e 2-bis, decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96, sostituito dall'art. 2, comma 1, legge 1° agosto 2002,
n.  166,  che prevede la possibilita' di definire transattivamente, o
su  iniziativa  d'ufficio o su istanza del creditore, le controversie
relative ai progetti speciali e alle altre opere pubbliche finanziate
dal  soppresso  intervento  straordinario nel Mezzogiorno pendenti al
31 dicembre 2005;
  Visto l'art. 2, comma 2, legge 1° agosto 2002, n. 166, che prevede,
tra l'altro, la definizione degli atti di trasferimento relativi alle
opere finanziate dall'ex Agensud ed eseguite in regime di concessione
e/o   di   trasferimento   sulla  base  di  autocertificazione  della
rendicontazione  della  spesa  finale  per  importi  non  superiori a
Euro 103.000.000,00;
  Vista  la  legge  23 maggio  1997, n. 135, ed in particolare l'art.
20-bis  che stabilisce le procedure per lo svolgimento delle funzioni
gia' dell'ex Agensud attribuite all'ex Ministero dei lavori pubblici,
ora infrastrutture e trasporti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  300  dell'11 febbraio  1998 e
successivi  decreti  direttoriali  di  attuazione con il quale, delle
precedenti opere, e' stata attribuita la competenza ai provveditorati
alle OO.PP. secondo la loro competenza territoriale;
  Decreto-legge   24 dicembre   2003,   n.   355,   convertito,   con
modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47, che ha ulteriormente
prorogato i termini per la presentazione delle istanze transattive al
31 dicembre 2004;
  Considerato che le norme anzidette consentono l'accelerazione della
definizione  sia  delle  liti  insorte  e  pendenti che degli atti di
trasferimento  relativi  alle  opere  finanziate  dall'ex  Agensud ed
eseguite in regime di concessione e/o di trasferimento;
Emana  la  presente  direttiva per il coordinamento degli adempimenti
connessi   alla   definizione   del   contenzioso  e  degli  atti  di
trasferimento  relativi  alle  opere  finanziate  dall'ex  Agensud ed
eseguite in regime di concessione e/o di trasferimento.
  1.  L'art.  9-bis,  commi  2  e  2-bis,  del decreto legislativo n.
96/1993 - come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, e modificato con decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito  in  legge 27 dicembre 2002, n. 284 - fissa il termine per
la presentazione delle istanze di composizione bonaria delle vertenze
al  31 dicembre  2003, termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2004  con  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n. 355, convertito, con
modificazioni,  in  legge  27 febbraio  2004,  n.  47.  La  norma  e'
finalizzata  ad  accelerare  la  definizione  delle  liti  insorte  e
pendenti  in  ordine  ai  lavori  finanziati  dalla ex Agensud cui e'
succeduto  questo  Ministero. Sono state introdotte due modalita' per
definire il procedimento:
    1) l'iniziativa d'ufficio;
    2) l'istanza del creditore.
  Le   istanze   avanzate  sono  state  trasmesse  ai  provveditorati
regionali  alle  opere  pubbliche  in base alle rispettive competenze
territoriali.  Si  ha ragione di ritenere che il numero delle istanze
ricevute non esaurisca l'ammontare complessivo del contenzioso ancora
pendente.  Da  cio'  consegue  la  necessita'  che  i provveditorati,
nell'ambito  delle  proprie  competenze  e con riferimento alle opere
loro   assegnate,   promuovano   una  ricognizione  presso  gli  enti
concessionari  e  trasferitari degli interventi in base alla quale si
possa dare avvio ai procedimenti su iniziativa d'ufficio dei quali si
deve  tenere informata la Direzione generale per l'edilizia statale e
per gli interventi speciali.
  2.  L'art.  2,  comma  2,  legge  1° agosto 2002, n. 166, consente,
altresi', la definizione degli atti di trasferimento con le procedure
di  cui  all'art.  20-bis  del  decreto-legge  25 marzo  1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  23 maggio  1997, n. 135.
Inoltre,  secondo  il  dettato  normativo  della legge n. 166 citata,
potra' procedersi a tale definizione sulla base di autocertificazione
della   rendicontazione   della   spesa  finale  degli  enti  qualora
quest'ultima,  ove  sostenuta, non superi gli Euro 103.000.000,00. Si
precisa  che,  ove  ricorrano i presupposti per l'autocertificazione,
essa  dovra'  comunque  contenere l'esplicita dichiarazione che sulla
relativa opera non pende contenzioso amministrativo e/o giudiziario.
  3. Si e' dato parimenti corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge
1° agosto  2002,  n.  166,  al  procedimento  per  la definizione dei
criteri e delle modalita' di formazione del campione dei progetti che
avranno  usufruito del procedimento accelerato con autocertificazione
per  la  definizione  degli atti di trasferimento relativi alle opere
finanziate  dall'ex  Agensud ed eseguite in regime di concessione e/o
di  trasferimento. Nelle more della definizione di tale procedimento,
che  sara'  adottato  con  decreto  di  questo  Ministero  sentito il
Ministro  per  gli  affari  regionali,  i  provveditorati  competenti
potranno  comunque  istruire  le  domande  ricevute  tenuto conto che
l'anzidetta  verifica  sara'  correlata  ai provvedimenti di chiusura
adottati.
  4.  Secondo  quanto  precede,  l'attivita' propositiva richiesta ai
provveditorati  regionali,  finalizzata  principalmente alla chiusura
del  contenzioso  pendente, costituisce il presupposto senza il quale
e'  preclusa  la  definizione  economica  e  contabile  di tali opere
nonche'  ogni altra attivita' afferente la cessata Agensud. Pertanto,
i   provveditorati   regionali  alle  OO.PP.  assicurano  la  massima
diffusione  della  presente  direttiva  soprattutto nei confronti dei
soggetti che risultano titolari di progetti non ancora definiti.
    Roma, 24 maggio 2004
                                           Il vice Ministro: Martinat

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 7, foglio n. 164