L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
                              E IL GAS
  Nella riunione del 29 luglio 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)  2 marzo  2000  n.  47/00  (di  seguito:
deliberazione n. 47/00);
    la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00;
    la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/00;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00;
    la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 2001, n. 229/01;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
    la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2002, n. 122/02 (di
seguito: deliberazione n. 122/2002);
    la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02;
    la deliberazione dell'Autorita' 8 aprile 2004, n. 55/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 104/04;
    il  documento  per  la  consultazione del 1° aprile 2003, recante
«garanzie  di  libero  accesso  al  servizio di distribuzione del gas
naturale  e  norme  per  la  predisposizione  dei codici di rete» (di
seguito: documento per la consultazione 1° aprile 2003);
  Considerato che:
    le  disposizioni  di  cui  all'art.  24,  comma  5,  del  decreto
legislativo  n.  164/2000  definiscono  un regime delle condizioni di
accesso  e  di erogazione del servizio caratterizzato da un'attivita'
di autoregolazione posta in essere dall'impresa di distribuzione, nel
rispetto dei criteri fissati dall'Autorita', alla quale compete anche
un potere di controllo successivo di conformita' dell'autoregolazione
delle imprese di distribuzione a detti criteri; e che in particolare,
l'impresa di distribuzione sia tenuta a predisporre il proprio codice
di rete entro i tre mesi successivi dall'adozione di detti criteri;
    il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:
      a) l'accesso  al  servizio di distribuzione, che consiste nelle
procedure finalizzate a definire il rapporto contrattuale tra impresa
di distribuzione e utenti;
      b) l'erogazione  del  servizio  di  distribuzione, che consiste
nell'uso  della  rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale
tra impresa di distribuzione e gli utenti;
    da   quanto   sopra  consegue  che  il  codice  di  rete  per  la
distribuzione deve contenere:
      a) regole  finalizzate  ad  individuare  gli utenti con i quali
l'impresa   di  distribuzione  e'  tenuta  a  stipulare  il  relativo
contratto;
      b) condizioni  generali  del  contratto  di  distribuzione  che
l'impresa  di  distribuzione  e' tenuta a stipulare con gli utenti, i
quali  abbiano  avuto  accesso alla rete ai sensi delle regole di cui
alla precedente lettera a);
    l'attivita' di distribuzione del gas in Italia e' connotata da un
numero  elevato  di imprese e da un elevato grado di frammentazione e
di   varieta'   delle   forme   organizzative;   e   che  l'eccessiva
eterogeneita'  dei  codici  di  distribuzione  che ne puo' conseguire
determina   un   ostacolo  all'apertura  del  mercato  del  gas  alla
concorrenza;
    le   osservazioni   pervenute  in  merito  al  documento  per  la
consultazione  1° aprile  2003  hanno  evidenziato  l'esigenza  che i
codici  di  rete  adottati  dall'impresa  di distribuzione abbiano un
contenuto   quanto   piu'   omogeneo   tra  loro,  pur  nel  rispetto
dell'autonomia di ciascuna impresa; e che a tal fine sia riconosciuto
un  ruolo propositivo alle associazioni rappresentative delle imprese
di distribuzione;
  Considerato che:
    il sistema nazionale del gas e' caratterizzato da una strutturale
integrazione tra gli impianti di distribuzione e le reti di trasporto
che  li  alimentano  nonche',  in  taluni  casi,  da  un'integrazione
funzionale tra impianti di distribuzione interconnessi tra loro;
    l'assetto  di  cui  al  precedente  alinea  evidenzia l'esigenza,
ribadita dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione:
      a) definire, nel caso di punti di interconnessione tra impianti
di  distribuzione  e reti di trasporto, caratterizzati dalla presenza
di  una  pluralita'  di  soggetti  titolari  del  gas transitato, una
disciplina  univoca  che  assicuri  una corretta imputazione tra tali
soggetti di detto gas;
      b) assicurare,   nel   caso   di   impianti   di  distribuzione
interconnessi  tra loro, una gestione coordinata degli stessi tale da
consentire  all'utente di instaurare un solo rapporto per il servizio
di distribuzione;
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  122/2002, l'Autorita' ha definito una
disciplina  transitoria  ed  urgente  delle  condizioni di accesso al
servizio  di distribuzione prevedendo, in considerazione dell'elevato
numero  dei punti di riconsegna, una disciplina semplificata che, per
i  punti  di  riconsegna  con consumi annui fino a 200.000 metri cubi
standard,  solleva  l'utente  dall'onere di predeterminare il proprio
impegno massimo di prelievo;
    conseguentemente,  con  la  medesima  deliberazione  n. 122/02 e'
stato  sancito  il  principio  per  cui l'impresa di distribuzione ha
titolo  ad  applicare penali relative ai prelievi in eccesso rispetto
agli  impegni  assunti,  limitatamente  ai  punti  di  riconsegna con
consumi  annui  superiori a 200.000 metri cubi standard; e che, a tal
fine,  l'art.  19,  comma  1 della predetta deliberazione prevede che
«nel  caso  di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti sulla
quantificazione   di   tali   penali,   l'esercente   l'attivita'  di
distribuzione   richiede  il  pagamento  delle  stesse  a  titolo  di
conguaglio  successivamente  all'entrata in vigore delle disposizioni
in  materia  di accesso al servizio di distribuzione, di cui all'art.
24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164/2000»;
    dalle  osservazioni  pervenute  in  merito  al  documento  per la
consultazione 1° aprile 2003 emerge l'esigenza di mantenere un regime
delle  condizioni  di  accesso diversificato in funzione dell'entita'
del prelievo annuo stimato, consentendo, in particolare:
      a) all'impresa  di distribuzione di determinare, per i punti di
riconsegna  con  consumi  annui  stimati  fino  a  200.000 metri cubi
standard,  gli  impegni  di  prelievo  sulla  base  dei  soli dati di
potenzialita' degli impianti;
      b) all'utente,  ai  fini di un efficiente utilizzo del sistema,
di  determinare,  per i punti di riconsegna con consumi annui stimati
superiori  a  200.000  metri  cubi  standard  gli impegni di prelievo
commisurati alle esigenze del cliente allacciato a tale punto;
      c) all'impresa  di distribuzione di applicare all'utente, nelle
ipotesi  di  cui  alla  precedente lettera b), penali per superamento
degli impegni di prelievo da questi assunti;
    la  disciplina  dei  tempi di realizzazione degli allacciamenti e
delle attivazioni di punti di riconsegna in bassa pressione, definita
dall'Autorita' con la deliberazione n. 47/2000, implica che l'impresa
di    distribuzione    effettui,    in    fase   di   preventivazione
dell'allacciamento,  le  relative  verifiche  tecniche necessarie per
consentire l'accesso al servizio; e che tali punti di riconsegna sono
caratterizzati da consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard;
  Considerato infine che:
    ai   fini  dell'esercizio  dei  poteri  di  regolazione  relativi
all'accesso  e  all'erogazione del servizio di distribuzione, nonche'
dei  poteri  di  vigilanza  sulla corretta applicazione del codice di
rete,   l'Autorita'   necessita   di  acquisire  tutti  gli  elementi
conoscitivi,  che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione
del servizio medesimo;
    per  assicurare  il libero accesso al servizio di distribuzione a
parita'  di  condizioni,  e'  necessario  che  gli  utenti possiedano
elementi   conoscitivi   relativi,   ad   esempio,  alla  descrizione
dell'impianto,   ai  piani  di  estensione,  di  potenziamento  e  di
manutenzione;
  Ritenuto che:
    al  fine  di  garantire l'omogeneita' del contenuto dei codici di
rete  per la distribuzione, nel rispetto dell'autonomia delle singole
imprese, sia opportuno, ad integrazione della disciplina dell'accesso
e dell'erogazione del servizio di distribuzione, definire mediante il
coinvolgimento  delle  associazioni  rappresentative delle imprese di
distribuzione,  un  codice di rete tipo il cui contenuto possa essere
adottato  da  ciascuna  impresa  ai  sensi dell'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 164/2000;
    in  conseguenza  di quanto sopra, sia necessario prevedere che il
termine  entro  il  quale,  ai sensi del citato art. 24, comma 5, del
decreto  legislativo  n.  164/2000,  l'impresa di distribuzione debba
predisporre il proprio codice di rete, decorra dall'adozione da parte
dell'Autorita' del predetto codice di rete tipo;
    sia  opportuno prevedere una disciplina unitaria che nei punti di
interconnessione  tra  impianti di distribuzione e rete di trasporto,
assicuri  una  corretta imputazione del gas transitato tra i soggetti
titolari di tale gas;
    sia  opportuno  prevedere  che  le  imprese  di distribuzione che
gestiscono  impianti  interconnessi con reti di trasporto o con altri
impianti di distribuzione concludano con le imprese che gestiscono le
rispettive   infrastrutture,   appositi   accordi   per  la  gestione
coordinata delle interconnessioni;
    sia opportuno definire una disciplina delle condizioni di accesso
al  servizio  di distribuzione differenziata in funzione dell'entita'
del prelievo annuo stimato, prevedendo in particolare che:
      a) ai  fini  dell'accesso  in  punti  di riconsegna con consumi
annui  fino  a  200.000  metri  cubi standard gli impegni di prelievo
degli   utenti   siano  determinati  sulla  base  dei  soli  dati  di
potenzialita' degli impianti;
      b) ai  fini  dell'accesso  in  punti  di riconsegna con consumi
annui  superiori  a  200.000  metri  cubi  standard,  gli  impegni di
prelievo siano definiti dagli utenti nella richiesta di accesso;
    sia  opportuno escludere dall'applicazione della disciplina sopra
descritta,  le  richieste di accesso al servizio relative ai punti di
riconsegna con consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard;
    sia  necessario, anche ai fini degli eventuali conguagli previsti
dall'art.  19,  comma 1, della deliberazione n. 122/2002, definire un
sistema  di  penali  che l'impresa di distribuzione e' legittimata ad
applicare  agli  utenti nel caso di mancato rispetto degli impegni di
prelievo  dai  medesimi  assunti  nei punti di riconsegna con consumi
superiori a 200.000 metri cubi standard;
    sia  opportuno, relativamente alle ipotesi di accesso al servizio
per  sostituzione  nella  fornitura  a  clienti  finali in precedenza
serviti  da  altri  utenti,  definire  una procedura semplificata che
preveda che il nuovo utente subentri nei medesimi impegni di prelievo
in  precedenza  assunti  dall'utente  uscente per fornire il medesimo
cliente finale;
    sia  opportuno  imporre  alle  imprese obblighi aventi ad oggetto
dati  ed  informazioni  da  trasmettere all'Autorita' e da comunicare
agli utenti che intendono accedere al servizio di distribuzione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito:  decreto  legislativo  n.  164/2000) e le seguenti ulteriori
definizioni:
    Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    chiusura   del   punto   di   riconsegna   e'   l'operazione   di
intercettazione del flusso del gas mediante la chiusura della valvola
di  intercettazione  posta  presso  il  gruppo di misura del punto di
riconsegna;
    impegno giornaliero e' la quantita' massima di gas prelevabile su
base  giornaliera  presso  il  punto di riconsegna, espressa in metri
cubi standard/giorno;
    impianto  di  distribuzione  e'  una  rete  di  gasdotti  locali,
integrati   funzionalmente,   per   mezzo  dei  quali  e'  esercitata
l'attivita'   di   distribuzione;   l'impianto  di  distribuzione  e'
costituito  dall'insieme  di  punti di consegna o di interconnessione
della  rete  di  gasdotti  locali,  dalla  stessa rete, dai gruppi di
riduzione  e/o  dai  gruppi  di  riduzione  finale, dagli impianti di
derivazione   di   utenza   fino   ai   punti   di  riconsegna  o  di
interconnessione e dai gruppi di misura;
    interruzione   dell'alimentazione  del  punto  di  riconsegna  e'
l'operazione  di  intercettazione  del  flusso  del  gas  mediante un
intervento   sulla  rete  di  distribuzione  a  monte  del  punto  di
riconsegna;
    potere  calorifico  superiore  effettivo  e' il valore del potere
calorifico  superiore  effettivo del gas distribuito in una localita'
in un anno termico t;
    punto  di  consegna  dell'impianto  di  distribuzione, o punto di
consegna,  e'  il  punto coincidente con il punto di riconsegna della
rete  di trasporto, dove l'utente rende direttamente o indirettamente
disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente
o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
    punto  di  riconsegna  dell'impianto di distribuzione, o punto di
riconsegna,  e' il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e
l'impianto  del  cliente  finale,  dove  l'impresa  di  distribuzione
riconsegna  il  gas  naturale  all'utente per la fornitura al cliente
finale;
    operatore  prudente  e  ragionevole e' il soggetto gestore di una
attivita'   che   mette   in   opera  nell'esecuzione  delle  proprie
obbligazioni   il  livello  di  diligenza,  prudenza  e  lungimiranza
ragionevolmente   e   normalmente   messo   in   opera  da  operatori
sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attivita', nelle medesime
circostanze  o  circostanze  similari,  e  che  tengono  conto  degli
interessi dell'altra parte;
    utente del servizio di distribuzione, o utente, e' l'utilizzatore
del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare
gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.