L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 luglio 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 2 marzo 2000 n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00); la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00; la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/00; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 2001, n. 229/01; la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01; la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 122/02 (di seguito: deliberazione n. 122/2002); la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02; la deliberazione dell'Autorita' 8 aprile 2004, n. 55/04; la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04; la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04; la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 104/04; il documento per la consultazione del 1° aprile 2003, recante «garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete» (di seguito: documento per la consultazione 1° aprile 2003); Considerato che: le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio caratterizzato da un'attivita' di autoregolazione posta in essere dall'impresa di distribuzione, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorita', alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformita' dell'autoregolazione delle imprese di distribuzione a detti criteri; e che in particolare, l'impresa di distribuzione sia tenuta a predisporre il proprio codice di rete entro i tre mesi successivi dall'adozione di detti criteri; il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto: a) l'accesso al servizio di distribuzione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e utenti; b) l'erogazione del servizio di distribuzione, che consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e gli utenti; da quanto sopra consegue che il codice di rete per la distribuzione deve contenere: a) regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l'impresa di distribuzione e' tenuta a stipulare il relativo contratto; b) condizioni generali del contratto di distribuzione che l'impresa di distribuzione e' tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a); l'attivita' di distribuzione del gas in Italia e' connotata da un numero elevato di imprese e da un elevato grado di frammentazione e di varieta' delle forme organizzative; e che l'eccessiva eterogeneita' dei codici di distribuzione che ne puo' conseguire determina un ostacolo all'apertura del mercato del gas alla concorrenza; le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1° aprile 2003 hanno evidenziato l'esigenza che i codici di rete adottati dall'impresa di distribuzione abbiano un contenuto quanto piu' omogeneo tra loro, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna impresa; e che a tal fine sia riconosciuto un ruolo propositivo alle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione; Considerato che: il sistema nazionale del gas e' caratterizzato da una strutturale integrazione tra gli impianti di distribuzione e le reti di trasporto che li alimentano nonche', in taluni casi, da un'integrazione funzionale tra impianti di distribuzione interconnessi tra loro; l'assetto di cui al precedente alinea evidenzia l'esigenza, ribadita dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione: a) definire, nel caso di punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e reti di trasporto, caratterizzati dalla presenza di una pluralita' di soggetti titolari del gas transitato, una disciplina univoca che assicuri una corretta imputazione tra tali soggetti di detto gas; b) assicurare, nel caso di impianti di distribuzione interconnessi tra loro, una gestione coordinata degli stessi tale da consentire all'utente di instaurare un solo rapporto per il servizio di distribuzione; Considerato che: con la deliberazione n. 122/2002, l'Autorita' ha definito una disciplina transitoria ed urgente delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione prevedendo, in considerazione dell'elevato numero dei punti di riconsegna, una disciplina semplificata che, per i punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard, solleva l'utente dall'onere di predeterminare il proprio impegno massimo di prelievo; conseguentemente, con la medesima deliberazione n. 122/02 e' stato sancito il principio per cui l'impresa di distribuzione ha titolo ad applicare penali relative ai prelievi in eccesso rispetto agli impegni assunti, limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard; e che, a tal fine, l'art. 19, comma 1 della predetta deliberazione prevede che «nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti sulla quantificazione di tali penali, l'esercente l'attivita' di distribuzione richiede il pagamento delle stesse a titolo di conguaglio successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di accesso al servizio di distribuzione, di cui all'art. 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164/2000»; dalle osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1° aprile 2003 emerge l'esigenza di mantenere un regime delle condizioni di accesso diversificato in funzione dell'entita' del prelievo annuo stimato, consentendo, in particolare: a) all'impresa di distribuzione di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati fino a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo sulla base dei soli dati di potenzialita' degli impianti; b) all'utente, ai fini di un efficiente utilizzo del sistema, di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati superiori a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo commisurati alle esigenze del cliente allacciato a tale punto; c) all'impresa di distribuzione di applicare all'utente, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), penali per superamento degli impegni di prelievo da questi assunti; la disciplina dei tempi di realizzazione degli allacciamenti e delle attivazioni di punti di riconsegna in bassa pressione, definita dall'Autorita' con la deliberazione n. 47/2000, implica che l'impresa di distribuzione effettui, in fase di preventivazione dell'allacciamento, le relative verifiche tecniche necessarie per consentire l'accesso al servizio; e che tali punti di riconsegna sono caratterizzati da consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard; Considerato infine che: ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di distribuzione, nonche' dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete, l'Autorita' necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo; per assicurare il libero accesso al servizio di distribuzione a parita' di condizioni, e' necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla descrizione dell'impianto, ai piani di estensione, di potenziamento e di manutenzione; Ritenuto che: al fine di garantire l'omogeneita' del contenuto dei codici di rete per la distribuzione, nel rispetto dell'autonomia delle singole imprese, sia opportuno, ad integrazione della disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di distribuzione, definire mediante il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, un codice di rete tipo il cui contenuto possa essere adottato da ciascuna impresa ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000; in conseguenza di quanto sopra, sia necessario prevedere che il termine entro il quale, ai sensi del citato art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, l'impresa di distribuzione debba predisporre il proprio codice di rete, decorra dall'adozione da parte dell'Autorita' del predetto codice di rete tipo; sia opportuno prevedere una disciplina unitaria che nei punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e rete di trasporto, assicuri una corretta imputazione del gas transitato tra i soggetti titolari di tale gas; sia opportuno prevedere che le imprese di distribuzione che gestiscono impianti interconnessi con reti di trasporto o con altri impianti di distribuzione concludano con le imprese che gestiscono le rispettive infrastrutture, appositi accordi per la gestione coordinata delle interconnessioni; sia opportuno definire una disciplina delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione differenziata in funzione dell'entita' del prelievo annuo stimato, prevedendo in particolare che: a) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo degli utenti siano determinati sulla base dei soli dati di potenzialita' degli impianti; b) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo siano definiti dagli utenti nella richiesta di accesso; sia opportuno escludere dall'applicazione della disciplina sopra descritta, le richieste di accesso al servizio relative ai punti di riconsegna con consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard; sia necessario, anche ai fini degli eventuali conguagli previsti dall'art. 19, comma 1, della deliberazione n. 122/2002, definire un sistema di penali che l'impresa di distribuzione e' legittimata ad applicare agli utenti nel caso di mancato rispetto degli impegni di prelievo dai medesimi assunti nei punti di riconsegna con consumi superiori a 200.000 metri cubi standard; sia opportuno, relativamente alle ipotesi di accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali in precedenza serviti da altri utenti, definire una procedura semplificata che preveda che il nuovo utente subentri nei medesimi impegni di prelievo in precedenza assunti dall'utente uscente per fornire il medesimo cliente finale; sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere all'Autorita' e da comunicare agli utenti che intendono accedere al servizio di distribuzione; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) e le seguenti ulteriori definizioni: Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; chiusura del punto di riconsegna e' l'operazione di intercettazione del flusso del gas mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta presso il gruppo di misura del punto di riconsegna; impegno giornaliero e' la quantita' massima di gas prelevabile su base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno; impianto di distribuzione e' una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura; interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e' l'operazione di intercettazione del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione a monte del punto di riconsegna; potere calorifico superiore effettivo e' il valore del potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito in una localita' in un anno termico t; punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna, e' il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende direttamente o indirettamente disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto; punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, e' il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all'utente per la fornitura al cliente finale; operatore prudente e ragionevole e' il soggetto gestore di una attivita' che mette in opera nell'esecuzione delle proprie obbligazioni il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messo in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attivita', nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte; utente del servizio di distribuzione, o utente, e' l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.