IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con  DPCM  del  3  maggio  2002  e'  stato  dichiarato  lo stato di
  emergenza nel territorio della citt' di Milano - prorogato con DPCM
  del  29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre
  2003   al  30  giugno  2004  -  in  relazione  agli  ingenti  danni
  conseguenti  all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002
  la sede della Regione Lombardia;
- con  Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
  Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
  Commissario  Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
  ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
  agli Affari Generali della Regione Lombardia;
- l'art.   3   della  predetta  Ordinanza  consente  al  Commissario,
  nell'attuazione  degli  interventi, di adattare procedure in deroga
  alla   normativa   vigente   in   materia  di  opere  pubbliche  e,
  segnatamente,  l'art.  20 della legge 109/94 nonche' alle correlate
  norme regolamentari;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del
  27/05/03  e'  stato  modificato  l'art.  1  comma  1  della  citata
  ordinanza  3219/02,  nominando  Commissario  Delegato il Presidente
  della  Regione  Lombardia  e  conferendo  allo  stesso  facolta' di
  avvalersi  di  un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori
  di  intervento  diretti  al  superamento  della predetta situazione
  emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 190 del 30.12.03 e' stato confermato
  Soggetto  Attuatore  il  sig.  Guido  Della  Frera, gia' incaricato
  giusta ordinanza n. 56 del 28 maggio 2003;

ACCERTATO che:

- nell'ambito  della  ristrutturazione  generale  del  Palazzo  della
  Regione  e'  previsto  anche  il rifacimento dell'infrastruttura di
  rete  per  telecomunicazioni  con l'obbiettivo di dotare la Sede di
  un'infrastruttura   avanzata  e  pronta  a  recepire  gli  sviluppi
  tecnologici degli anni a venire;
- a  tal  fine la Regione Lombardia si e' avvalsa di una consulenza a
  CEFRIEL  -  Consorzio  per la Formazione e la Ricerca di Ingegneria
  dell'Informazione del Politecnico di Milano - che ha predisposto le
  linee   guida   e   le   soluzioni   per   la  realizzazione  delle
  infrastrutture TLC;
- la  Gestione  Commissariale  ha ritenuto di coinvolgere la Societa'
  Eleca   che  attualmente  ha  in  affidamento  la  ristrutturazione
  impiantistica  sul  Palazzo  avviando  un  a  trattativa al fine di
  formulare un' offerta;

   DATO  ATTO  che  in  data  29.10.2003  la  Societa'  Eleca  Spa ha
trasmesso    un   progetto-offerta-   relativo   alla   fornitura   e
all'installazione del cablaggio strutturato e relative opzioni;

CONSTATATO che;

- la  competente  U.O. Sistemi Informativi e Comunicazione regionale,
  avvalendosi  della collaborazione di CEFRIEL, con nota del 12.12.03
  prot. n. A1.2003.0061471 ha espresso parere sulla proposta di Eleca
  SPA     ritenendola     idonea     al    rifacimento    complessivo
  dell'infrastruttura  passiva  di  telecomunicazioni e al ripristino
  dei  servizi  di  fonia/dati,  in  conformita' alla linee guida del
  CEFRIEL,   proponendo   l'opzione   di  cablaggio  intelligente  in
  tecnologia  AMP  e  la  climatizzazione  dei vani tecnici e sistema
  spegnimento incendi nell'opzione "D" dell'offerta;
- il  Soggetto  Attuatore con nota del 13.01.04 prot. K1.2004.0000050
  ha  confermato  tali  proposte in ordine al cablaggio passivo e con
  nota  prot.  K1.2004.0000199  in  data  28.01.04  ha  richiesto  la
  predisposizione   degli   elaborati  tecnico-economici  finalizzati
  all'affidamento dei lavori;
- in  data  11.02.04 Eleca Spa ha presentato il progetto corredato da
  relazione tecnica per il rifacimento dell'infrastruttura passiva di
  telecomunicazione,  redatto  secondo  le linee guida predisposte da
  CEFRIEL ed articolato in:


  - cablaggio intelligente in tecnologia AMP;
  - climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi;
  - rimozione dell'impianto esistente;
  - spostamento centrale telefonica e CED;

   RITENUTO,  alla  luce  di  quanto sopra esposto, di dover validare
tutti  gli  elaborati progettuali e tecnici sopra meglio specificati,
agli atti della Gestione Commissariale, approvando altresi' il quadro
economico  che  prevede  una spesa complessiva di Euro 7.520.573,23 =
(di  cui  Euro  5.735.647,35  per  lavori  e  oneri  della  sicurezza
compresi,  Euro  120.169,45  per oneri di progettazione, nonche' Euro
1.664.756,43  per  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione) e le
condizioni  contrattuali  di cui allo schema che allegato al presente
atto   ne   forma   parte   integrante   e   sostanziale,  procedendo
all'aggiudicazione  in  favore  della  Societa'.  Eleca Spa di Cantu'
dell'intervento in argomento;

                               DISPONE

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, alla Societa'
   Eleca  S.p.A. di Cantu' i lavori di fornitura ed installazione del
   cablaggio  strutturato  con gestione intelligente, climatizzazione
   dei  vani tecnici e sistema di spegnimento incendi, smantellamento
   degli  impianti  esistenti spostamento della centrale telefonica e
   del locale CED del Complesso Pirelli validando tutti gli elaborati
   progettuali  e  tecnici  in  premessa meglio specificati agli atti
   della Gestione Commissariale;
2. di approvare il quadro economico degli interventi che comporta una
   spesa  di Euro 7.520.573,23 (di cui Euro 5.735.647,35 per lavori e
   oneri  della  sicurezza  compresi)  Euro  120.169,45  per oneri di
   progettazione,  nonche' Euro 1.664.756,43 per somme a disposizione
   dell'Amministrazione)  nonche'  le  condizioni contrattuali di cui
   allo   schema  che  allegato  al  presente  atto  ne  forma  parte
   integrante e sostanziale
3. che il Direttore dei Lavori nominato giusta Ordinanza n. 56 dell'8
   marzo 2004 provveda alla consegna definitiva dei lavori nelle more
   del perfezionamento del contratto.

                                    D'Ordine del Commissario Delegato
                                                Il Soggetto Attuatore
                                                    Guido Della Frera

            COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA PIRELLI

Ordinanza  Ministro  dell'interno  n.  3219 del 7 giugno 2004 e succ.
                                mod.

A-EPIGRAFE

   CONTRATTO PER I LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL CABLAGGIO
STRUTTURATO  CON  GESTIONE  INTELLIGENTE,  CLIMATIZZAZIONE  DEI  VANI
TECNICI  E SISTEMA SPEGNIMENTO INCENDI, SMANTELLAMENTI DEGLI IMPIANTI
ESISTENTI, SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE TELEFONICA E DEL LOCALE C.E.D.

   B- LE PARTI

   L'anno  duemilaquattro, il giorno 16 del mese di giugno presso gli
uffici  della  Gestione  Commissariale  situati in via Pola n. 9/11 -
MILANO

                                 TRA

   Il sig. Guido della Frera nato il 12 dicembre 1964 a Pavia, codice
fiscale DLLGDU64T12G388E nella sua qualita' di Soggetto Attuatore del
Commissario  Delegato  per  l'Emergenza  con  sede in Milano Via Pola
9/11,  nominato  giusta  Ordinanza  Commissariale n. 56 del 28 maggio
2003 - emessa a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003

                                  E

   il Sig. Manzoni Roberto nato il 13.05.1952 a Cantu' (CO) residente
a  Cantu'  (CO)  Via Como n. 218 con codice fiscale MNZRRT52E13B639O,
(nella  sua  qualita'  di  Amministratore Delegato dell'Impresa Eleca
S.p.A.   con  sede  in  Cantu'  Via  Como  n.  214/216,  partita  IVA
01656810130),  di  seguito  denominato  "Appaltatore",  che agisce in
qualita' di legale rappresentante.

C - PREMESSE

Premesso che:
- con  ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002
  e'  stato  decretato lo stato di emergenza a seguito dell'incidente
  aereo del 18.04.2002 ed e' stato nominato il Soggetto attuatore per
  la  realizzazione  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di
  restauro  e  di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della
  Giunta  Regionale della Lombardia e delle relative pertinenze e dei
  luoghi adiacenti;
- con  ordinanza del Soggetto Attuatore n. 60 in data 11 marzo 2004 i
  lavori  in  oggetto  sono  stati  affidati  alla societa' Eleca per
  l'importo netto di Euro 5.855.816,80 relativo ai lavori, agli oneri
  di progettazione, nonche' agli oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
- che   l'Amministrazione   e'  proprietaria  dell'immobile  Edificio
  Pirelli  del  quale  dispone liberamente, sito in Milano, Via Fabio
  Filzi  n.  22,  distinto  al  Catasto  Terreni/Urbano  alla partita
  1154607 al foglio 269 - mappale 33 - foglio 269 mappale 33 subb 501
  ,502, 503;
- con  il  presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si
  conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - MODALITA' E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

   Il  Soggetto  Attuatore,  considerata  l'emergenza  dichiarata con
l'ordinanza  del  Ministro  dell'Interno  n. 3219 del 07.06.2002 ed i
poteri  ivi  conferiti  che  consentono di derogare all'art. 20 della
legge  109/94,  puo'  ricorrere  all'affidamento  diretto  dei lavori
oggetto del presente contratto.
   Il  Soggetto  Attuatore  affida  all'Appaltatore,  che dichiara di
assumere  con  organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio
rischio,  i  lavori  descritti  in epigrafe, da eseguirsi nel Palazzo
della   Regione   in   via  E.  Filzi,  22  Milano  DI  FORNITURA  ED
INSTALLAZIONE  DEL  CABLAGGIO  STRUTTURATO CON GESTIONE INTELLIGENTE,
CLIMATIZZAZIONE  DEI  VANI  TECNICI  E  SISTEMA  SPEGNIMENTO INCENDI,
SMANTELLAMENTI  DEGLI  IMPIANTI ESISTENTI, SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE
TELEFONICA E DEL LOCALE C.E.D.

   Art. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

   L'importo  netto presunto complessivo del contratto ammonta a euro
5.855.816,80                          =                         (euro
cinquemilioniottocentocinquantacinquemilaottocentosedici/80).    Tale
importo   e'   dovuto   alla   somma   di   euro  5.568.589,11  (euro
cinquemilioniseicentoottantottomilasettecentocianquantanove/11)
relativa  ai lavori a cui va aggiunta la somma di euro 120.169,45 per
gli  oneri  di  progettazione,  nonche'  l'importo di euro 167.057,69
(euro  centosessantasettemilacinquantasette/69)  per  gli oneri della
sicurezza.  L'importo  di  contratto  come sopra definito non vincola
l'importo effettivo che risultera' dalla liquidazione finale.

   Art. 3 - REGIME IVA

   Il  presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
e'  soggetto  ad  IVA  per cui si richiede la registrazione in misura
fissa  ai  sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 solo
in caso d'uso.
   Qualora  i  lavori  in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate
l'Amministrazione  comunichera'  all'Appaltatore  la  misura di detta
aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art.   4  -  FINANZIAMENTO  DELL'OPERA  E  RELATIVE  DISPOSIZIONI  DI
ATTUAZIONE

   La  spesa  di  cui al presente appalto sara' sostenuta con i fondi
della gestione Commissariale.

   Art. 5 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

   Il  presente  contratto di appalto si intende stipulato a corpo ai
sensi  dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F  per  cui,  l'importo  rimane fisso ed invariabile, senza che possa
essere  invocata  da  alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verifica  sulla  misura o sul valore attribuito alla quantita' o alla
qualita' di detti lavori.

Art.   6  -  CATEGORIA  PREVALENTE  E  LAVORAZIONI  SUBAPPALTABILI  O
SCORPORABILI

   La  composizione  delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, e' la seguente:
   Importo   complessivo   dell'appalto   in   Categoria   OS30  euro
5.735.647,35

   Art. 7. NOMINA DELL'ESECUTORE

   Esecutrice dei lavori e' la societa' Eleca S.p.A. di Cantu' (CO)

Art.  8  -  DOMICILIO  AGLI  EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE
ALL'APPALTATORE

   L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo:
   Eleca S.p.A. - Ufficio di cantiere, Via Fabio Filzi n. 22, Milano.
   Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione  o  comunicazione  dipendente  dal contratto di appalto
sono  fatte  dal  Direttore  dei  Lavori  o  dal  Soggetto Attuatore,
ciascuno  relativamente  agli  atti  di  propria  competenza,  a mani
proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta
dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto
di cui sopra.

   Art. 9 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

   I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno
accreditati  all'Appaltatore  con  ordinativi  di  pagamento mediante
bonifico  bancario sul c/c n. 000004806549 CIN G CAB 51060 ABI 03226,
presso  l'Istituto  di  Credito  UNICREDIT  Banca  d'impresa  S.p.A.,
filiale di Cantu'.
   In  caso  di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla
stipula  del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione
le  generalita' del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.
   In  difetto  delle  indicazioni  previste  dai  commi  precedenti,
nessuna responsabilita' puo' attribuirsi alla stazione appaltante per
pagamenti  a  persone  non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.
.bsp; Art. 10 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

   L'Appaltatore,  qualora  non  conduca i lavori personalmente, deve
conferire  mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
d'idoneita'   tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle  attivita'
necessarie  per  la  esecuzione  dei  lavori  a  norma del contratto.
L'Appaltatore    rimane    responsabile    dell'operato    del    suo
rappresentante.
   Il  mandato  deve  essere  conferito  per  atto pubblico ed essere
depositato,  entro  10  giorni  dalla  consegna  dei  lavori,  presso
l'amministrazione  committente,  che  provvede  a  dare comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori.
   L'appaltatore  o  il  suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
   Quando  ricorrono  gravi  e giustificati motivi, l'amministrazione
committente,   previa   motivata  comunicazione  all'Appaltatore,  ha
diritto  di  esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza  che per cio' spetti alcuna indennita' all'Appaltatore o al suo
rappresentante.

   Art. 11 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

   L'Appaltatore,  qualora  non  eserciti direttamente, provvedera' a
nominare  il  Direttore  di  Cantiere,  che  potra' coincidere con il
Direttore Tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
   Il  Direttore  di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione
tecnica  e  la  conduzione  del  cantiere:  egli  e' responsabile del
rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte
di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
   La  nomina  di  Direttore  di  Cantiere  deve avvenire prima della
consegna dei lavori.
   Il  Direttore  Tecnico  dell'impresa e' l'organo cui competono gli
adempimenti  di  carattere  tecnico-organizzativo  necessari  per  la
realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art.
26,  commi  2  e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP.
(Regolamento  di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34.   La   nomina  di  Direttore  Tecnico  dell'Impresa  deve  essere
accompagnata   da  dichiarazione  dell'interessato  circa  l'unicita'
dell'incarico.
   Qualora  l'impresa,  per  qualsiasi  motivazione, dovesse trovarsi
priva  di  Direttore  Tecnico  dovra' sospendere immediatamente tutte
quelle  lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e
la  salute  dei lavoratori di cui all'allegato 11 al D.Lgs. 494/1996,
provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorche' una,
eseguendo   solo   lavorazioni   che   non   abbiano   necessita'  di
coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e
non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.
   Decorso  tale  termine  infruttuosamente, l'Appaltatore non potra'
piu'  proseguire  i  lavori  per  mancanza  della idoneita' tecnica e
organizzativa  di  cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento
di  Qualificazione:  tale  circostanza  comporta  la  rescissione del
contratto, e la prosecuzione in danno.

   Art. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

   L'appalto e' soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni
stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto
e  Capitolato  d'Oneri, nel Computo Metrico Estimativo - per le parti
non  in  contrasto  con  il presente contratto - e nelle prescrizioni
contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al
contratto.
   Per  quanto  non  previsto e comunque non specificato diversamente
nel  presente  Contratto  e Capitolato d'oneri, l'appalto e' soggetto
all'osservanza  delle  seguenti  leggi,  regolamenti  e  norme che si
intendono  qui  integralmente  richiamate,  conosciute  ed  accettate
dall'Appaltatore,  salvo diversa disposizione del presente Capitolato
Prestazionale:

0. Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002;

1. il  Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto",
   articoli 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le  norme  sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
   lavoro e sui cantieri;
3. la  legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.
   109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
4. il  Regolamento  di  attuazione  della  legge quadro approvato con
   D.P.R.  21  dicembre  1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato
   "Regolamento Generale");
5. il  Capitolato  generale  di appalto dei LL.PP. approvato con D.M.
   LL.PP.  19  aprile  2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale
   d'Appalto");
6. le  leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data
   di esecuzione dei lavori;
7. le  leggi,  i  decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella
   Regione,  Provincia  e  Comune nel quale devono essere eseguite le
   opere oggetto del presente appalto;
8. le  norme  emanate  da  enti  ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc.,
   anche   se   non   espressamente  richiamate,  e  tutte  le  norme
   modificative  e/o  sostitutive  delle  disposizioni precedenti che
   venissero  eventualmente  emanate  nel  corso della esecuzione dei
   lavori.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 13 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

   Si  da'  atto  che  non  sussiste,  nei confronti dell'affidatario
dell'appalto,  alcuno  dei  divieti  previsti  dall'articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalle
informazioni  di cui all'art. 4 del D.Lvo 08.08.1994 rilasciate dalla
Prefettura  di  Como in data 29.04.04 prot. n. 27/04INF-Area I che si
allegano al presente atto.

   Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

   Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.
   Le  imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti
a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

   Art. 15 - SUBAPPALTO

   A  -  Ai  fini  del  presente  articolo  e' considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono  l'impiego  di  manodopera, quali le forniture con posa in
opera  e  i  noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per  cento  dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000  ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare.  Il  subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a sua volta i
lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture  speciali;  in tali casi il fornitore o subappaltatore, per
la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria
fiducia  per  le  quali  non  sussista  alcuno  dei  divieti  di  cui
all'articolo  10  della  legge  n.  575  del  1965.  E' fatto obbligo
all'Appaltatore  di  comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti  stipulati  per  l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente,  l'import  o  del  contratto,  l'oggetto  del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

   B  -  L'affidamento  in subappalto o in cottimo e' sottoposto alle
seguenti condizioni:

1) che  Eleca  S.p.A. con nota del 06.02.2004 prot n. 576, quotazione
   n.   1637.02   rev.  4A,  richiamata  nella  successiva  nota  del
   01.03.2004  prot  n.  887,  quotazione  n.  1637.02  rev.  4B,  ha
   provveduto   a   comunicare   le   lavorazioni   che  intenderebbe
   subappaltare;
2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto
   presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
   di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che  al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
   stazione    appaltante   l'Appaltatore   trasmetta   altresi'   la
   certificazione  attestante il possesso da parte del subappaltatore
   dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei
   corrispondenti  requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa  in
   materia di qualificazione delle imprese;
5) che  non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o
   del  cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge
   31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile e'
   stabilita  nella  misura  del  30  per  cento  dell'importo  della
   categoria.

   C  -  Il  subappaltatore  puo'  subappaltare  la  posa in opera di
strutture  e  di  impianti  e  opere speciali di cui all'articolo 72,
comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale.
   L'Appaltatore  che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve
presentare  alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la
documentazione  prevista  dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19
marzo  1990,  n.  55  e successive modificazioni. Il termine previsto
dall'articolo  18,  comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di
ricevimento della predetta istanza.
   L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo
10,  comma  1,  lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce
subappalto.  Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3,
numero  5  e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n.
55.

   D  -  L'Amministrazione  non  intende  provvedere  a corrispondere
direttamente  al  subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori
dagli  stessi eseguiti. E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di
trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di ciascun pagamento
effettuato  nei  loro  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate
relative  ai  pagamenti  da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore  o  cottimista,  con  l'indicazione  delle ritenute di
garanzia effettuate.
   L'Impresa  aggiudicataria  deve praticare, per i lavori e le opere
affidate   in   subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
   L'impresa  che  si  avvale del subappalto deve osservare, inoltre,
quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.

   Art. 16 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

   L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi,  delle  leggi  e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
   A  garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei
lavori  eoperata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di
ogni  certificato  di pagamento il Soggetto Attuatore provvede a dare
comunicazione  per  iscritto,  con  avviso  di ricevimento, agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
   L'amministrazione  dispone  il  pagamento  a valere sulle ritenute
suddette  di  quanto  dovuto per le inadempienze accertate dagli enti
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
   Le   ritenute  possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di
liquidazione  del  conto  finale,  dopo  l'approvazione  del collaudo
provvisorio,   ove   gli   enti   suddetti   non  abbiano  comunicato
all'amministrazione   committente  eventuali  inadempienze  entro  il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Soggetto
Attuatore.
   In  caso  di  ritardo  nel  pagamento delle retribuzioni dovute al
personale  dipendente,  l'Appaltatore  e'  invitato  per iscritto dal
Soggetto  Attuatore  a  provvedervi entro i successi quindici giorni.
Ove  egli  non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita'  della  richiesta  entro  il termine sopra assegnato, la
stazione  appaltante  puo' pagare anche in corso d'opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
   Nel  caso  di  formale  contestazione  delle  richieste  da  parte
dell'Appaltatore,  il  Soggetto  Attuatore provvede all'inoltro delle
richieste  e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione per i necessari accertamenti.
   L'Appaltatore   di   opere   pubbliche   e'  tenuto  ad  osservare
integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo stabilito dai
contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi',
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
del   subappaltatore   nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei
lavori   la   documentazione   di   avvenuta   denunzia   agli   enti
previdenziali,    inclusa    la    Cassa   edile,   assicurativi   ed
antinfortunistici,  nonche' copia del piano operativo di sicurezza di
loro   spettanza.   L'Appaltatore   e,   suo   tramite,   le  imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale
all'amministrazione   o   ente   committente   copia  dei  versamenti
contributivi,  previdenziali,  assicurativi  nonche' di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva .
   Al  Direttore  dei  Lavori,  ai sensi dell'art. 124, quarto comma,
lett.  a),del  Regolamento Generale compete la verifica periodica del
possesso   della   regolarita'   da   parte   dell'Appaltatore  della
documentazione  prevista  dalle  leggi vigenti in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti.

   Art. 17 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

   L'Appaltatore depositera' prima della consegna dei lavori:
- il  documento  recante  la valutazione dei rischi di cui all'art. 4
  del  D.Lgs.  19  settembre  1994, n. 626 ed il documento recante le
  misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma;
- eventuali   proposte  integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di
  coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- un  piano  operativo  di  sicurezza per quanto attiene alle proprie
  scelte  autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del
  cantiere  e  nell'esecuzione  dei lavori, da considerare come piano
  complementare   di   dettaglio   del   piano   di  sicurezza  e  di
  coordinamento.

   I  piani  di  cui  sopra formano parte integrante del contratto di
appalto.
   Le   gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte
dell'Appaltatore,     previa    formale    costituzione    in    mora
dell'interessato,  costituiscono  causa di risoluzione del contratto.
Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione,  ciascuno  nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
   Le  imprese  esecutrici,  prima  dell'inizio  dei lavori ovvero in
corso  d'opera,  possono  presentare al coordinatore per l'esecuzione
dei  lavori  di  cui  al  D.Lgs.  14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante.
   L'Appaltatore  esonera  l'Amministrazione  da ogni responsabilita'
per   le  conseguenze  di  eventuali  sue  infrazioni  che  venissero
accertate   durante  l'esecuzione  dei  lavori  relative  alle  leggi
speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
   L'Appaltatore  e'  tenuto  a  curare  il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con   il   piano   presentato   dall'Appaltatore.   Nell'ipotesi   di
associazione  temporanea  di  Impresa  o  di consorzio, detto obbligo
incombe  all'Impresa  mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere e'
responsabile  del  rispetto  del  piano  da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

   Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO

   A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato
od  inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore, in possesso di
certificazione ISO 9000 ha costituito una garanzia fidejussoria del 5
per  cento  dell'importo dei lavori, mediante polizza fideiussoria n.
5249.00.27.27023788, rilasciata dalla societa/istituto, Assicuratrice
Edile,  agenzia  di  Milano  per  l'importo  di euro 286.782,37 (euro
duecentoottantaseimilasettecentoottantadue/37),  e  per  la  tutta la
durata dei lavori, con firma del soggetto idoneo alla stipula.
   La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato  di  collaudo  provvisorio o comunque decorsi dodici mesi
dalla   data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo
certificato.
   E'  previsto  lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in
base all'art. 30 della Legge 109/94 e successive modificazioni.
   La  fidejussbne  bancaria  o  la polizza assicurativa di cui sopra
prevede  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della preventiva
escussione  del  debitore  principale  e la sua operativita' entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
   La   stazione   appaltante   puo'  richiedere  all'Appaltatore  la
reintegrazione  della  cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o
in  parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

   Art. 19 - POLIZZE

   ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

   L'Appaltatore,  sensi  dell'articolo  30,  comma  3,  della  legge
109/1994,  e'  obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che
copra  gli  eventuali  danni  subiti dall'Amministrazione a causa del
danneggiamento  o  della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.
   La  somma  da assicurare e' di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni)
per  i  danni  alle opere in costruzione e di euro 3.000.000,00 (euro
tremilioni)  per  i  danni  cagionati  alle  opere  ed  agli impianti
preesistenti  sui  quali  e nei quali si eseguiranno i lavori oggetto
dell'appalto.  La  suddetta  somma  assicurata sara' prestata a primo
rischio  assoluto  e  cioe'  in deroga al disposto dell'art. 1907 del
Codice Civile.
   La   polizza,   inoltre,   assicura  l'Amministrazione  contro  la
responsabilita'   civile   per   danni  causati  a  terzi  nel  corso
dell'esecuzione  dei  lavori,  per  un massimale di euro 5.000.000,00
(euro cinquemilioni) per ogni sinistro.
   L'Appaltatore trasmettera' all'Amministrazione copia della polizza
di  cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori.
   L'omesso  o  il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio  da  parte  dell'esecutore  non  comporta  l'inefficacia della
garanzia.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 20 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO E CAPITOLATO D'ONERI

   L'appalto  viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita'
e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto
e  Capitolato d'oneri e agli elaborati grafici e scritti del progetto
esecutivo, atti che, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono
firmati  dall'Appaltatore  in  ogni foglio in segno di accettazione e
conservati presso gli uffici dell'Amministrazione.
   Sono parte integrante del contratto:

   a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprite 2000 n. 145;
   b) elenco prezzi;
   c) gli elaborati grafici e descrittivi;
   d) piano di sicurezza
   e) cronoprogramma
   c) "Specifica materiali da ammodernare e sostituire"

   Art. 21 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

   L'Appaltatore  ha  facolta'  di  sviluppare  i lavori nel modo che
credera'  piu'  conveniente  per  darli  perfettamente  compiuti  nel
termine  contrattuale,  purche'  cio' non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.
   Prima  dell'inizio  dei  lavori  l'Appaltatore  dovra'  presentare
all'approvazione della Direzione dei lavori un programma esecutivo.
   Tale  programma sara' vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in
quanto   l'Amministrazione   si   riserva   il  diritto  di  ordinare
l'esecuzione  di  un determinato lavoro entro un prestabilito termine
di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra'  piu'  conveniente,  specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti  dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti
e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

   Art. 22 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

   E'  ammessa  la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei
Lavori, ai sensi dell'articolo 133, del Regolamento Generale.
   Le sospensioni saranno disciplinate altresi' ai sensi dell'art. 24
del D.M. 145/2000.

   Art. 23 - PROROGHE

   L'Appaltatore  che per cause a lui non imputabili non sia in grado
di  ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga
ai sensi dell'art 26 del D.P.R. 145/00.
   La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo
rispetto  alla  scadenza  del  termine contrattuale tenendo conto del
tempo  previsto  dal  comma  3.  In  ogni caso la sua concessione non
pregiudica   i  diritti  spettanti  all'Appaltatore  per  l'eventuale
imputabilita'   della   maggiore   durata   a  fatto  della  stazione
appaltante.
   La  risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal Soggetto
Attuatore,  sentito  il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal
suo ricevimento.

   Art. 24 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

   L'Appaltatore puo' ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre
il  normale  orario  giornaliero,  o  di  notte, ove consentito dagli
accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva comunicazione al
Direttore   dei   Lavori.   Il  Direttore  dei  Lavori  puo'  vietare
l'esercizio  di  tale facolta' qualora ricorrano motivati impedimenti
di  ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha
diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
   Salva  l'osservanza  delle  norme  relative  alla  disciplina  del
lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita' che i lavori
siano  continuati  ininterrottamente  o  siano eseguiti in condizioni
eccezionali,  su  autorizzazione  del  Soggetto  Attuatore da' ordine
scritto  all'Appaltatore,  il  quale  e'  obbligato ad uniformarvisi,
salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

   Art. 25 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

   Sono  a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali,  e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni  alle  opere,  all'ambiente,  alle  persone  e  alle cose nella
esecuzione dell'appalto.
   L'onere  per  il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai
luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione   dei   necessari   provvedimenti  sono  a  totale  carico
dell'Appaltatore,   indipendentemente   dall'esistenza   di  adeguata
copertura assicurativa.
   Nel  caso  di  danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa
denuncia  al  Direttore  dei  Lavori  entro  tre giorni lavorativi da
quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
   Appena  ricevuta  la  denuncia,  il  Direttore dei Lavori procede,
redigendone processo verbale, all'accertamento:

a) dello  stato  delle  cose  dopo il danno, rapportandole allo stato
   precedente;
b) delle  cause  dei  danni,  precisando  l'eventuale  causa di forza
   maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni
   del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale  omissione  delle  cautele necessarie a prevenire i
   danni.

Art. 26 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO

   Qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo e non
puo' provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.
   Ai   sensi   dell'art.   134  del  Regolamento  Generale,  nessuna
modificazione  ai  lavori appaltati puo' essere attuata ad iniziativa
esclusiva  dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa
valutazione    del    Soggetto    Attuatore,    comporta    l'obbligo
dell'Appaltatore  di  demolire  a  sue  spese  i  lavori  eseguiti in
difformita',  fermo  che  in  nessun caso egli puo' vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
   La  Stazione  appaltante  ai  sensi  dell'art. 135 del DPR 554/99,
durante   l'esecuzione   dei   lavori,  puo'  ordinare,  alle  stesse
condizioni  del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con
gli effetti previsti nel capitolato generale.

   Art. 27 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

   L'Appaltatore    dichiara   di   aver   approvvigionato   all'atto
dell'inizio  dei  lavori  i  materiali necessari per l'esecuzione dei
lavori  affidatigli  e  di  aver  tenuto conto nella formulazione dei
prezzi  contrattuali  delle  variazioni  del costo della mano d'opera
prevedibili  nel  periodo  di  durata  dei  lavori; tutti i prezzi si
intendono  pertanto  fissi  ed  invariabili  per  tutta la durata dei
lavori.

   Art. 28 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

   Eventuali  prezzi  per  opere  o  lavori  non previsti in progetto
verranno determinati assumendoli dal prezzario di gara.
   Qualora  i  lavori  da  eseguire  non  fossero  ivi contemplati si
ricorrera'   a  nuove  analisi,  da  svilupparsi  nei  modi  previsti
dall'art. 136 del Regolamento Generate.

   Art. 29 - REVISIONE PREZZI

   Per  i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge
109/1994,  non eammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si
applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

   Art. 30 - PAGAMENTI IN ACCONTO

   Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalita' e
nei termini indicati all'art. 168 del DPR 554/99.
   I  pagamenti  saranno  corrisposti  all'appaltatore con acconti in
corso d'opera ogni mese.
   Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse nei termini
previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000.
   In  occasione  dell'emissione  dei  singoli  SAL  il Direttore dei
Lavori  ha  l'obbligo  di  verificare i versamenti relativi alla mano
d'opera  (contributivi,  previdenziali ed assicurativi nonche' quelli
dovuti agli organismi della contrattazione collettiva.
   E'  fatto  obbligo  all'Appaltatore  di  trasmettere,  entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copie  delle  fatture  quietanziate relative ai pagamenti da essi via
via corrisposti al subappaltatore.
   I  certificati  di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
Soggetto  Attuatore  sulla  base dei documenti contabili indicanti la
quantita',  la  qualita'  e l'importo dei lavori eseguiti, non appena
raggiunto   l'importo   previsto   per   ciascuna  rata,  come  sopra
quantificata percentualmente.
   Nel  caso  di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni  la  stazione  appaltante  dispone  comunque  il  pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
   Il  termine  per l'emissione dei certificati di pagamento relativi
agli  acconti  del  corrispettivo  di  appalto  non  puo'  superare i
quarantacinque  giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento   dei  lavori  a  norma  dell'art.  168  del  Regolamento
Generale.  Il  termine per disporre il pagamento degli importi dovuti
in  base al certificato non puo' superare i trenta giorni a decorrere
dalla data di emissione del certificato stesso.

   Art. 31 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

   Il  pagamento  della  rata  di  saldo  avverra'  con  le modalita'
stabilite  dall'art. 29 comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000
e  non  costituisce  presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

   Art. 32 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

   I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno
-accreditati  all'Appaltatore  mediante  ordinativi  di  pagamento su
bonifico bancario.

   Art. 33 - RITARDO NEI PAGAMENTI

   Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra
sono  dovuti  gli  interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della
legge 109/1994.
   I  medesimi  interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento
della  rata  di  saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28,
comma  9,  della  legge,  con  decorrenza  dalla scadenza dei termini
stessi.
   L'importo  degli interessi per ritardato pagamento viene computato
e   composto  in  occasione  del  pagamento,  in  conto  e  a  saldo,
immediatamente   successivo  a  quello  eseguito  in  ritardo,  senza
necessita' di apposite domande o riserve.
   Qualora  il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia
emesso  entro  il  termine  stabilito sopra per causa imputabile alla
stazione    appaltante   spettano   all'Appaltatore   gli   interessi
corrispettivi  al  tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di
emissione  di  detto  certificato. Qualora il ritardo nella emissione
del  certificato  di  pagamento  superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo sono dovuti gli interessi moratori.
   Qualora  il  pagamento  della  rata  di acconto non sia effettuato
entro  il  termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione
appaltante  spettano  all'Appaltatore  gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute.
   Qualora  il  ritardo  nel  pagamento superi i sessanta giorni, dal
giorno  successivo  e  fino  all'effettivo  pagamento sono dovuti gli
interessi moratori.
   Qualora  il  pagamento  della  rata  di  saldo  non intervenga nel
termine  stabilito  dall'articolo  relativo  ai pagamenti a saldo per
causa  imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi
corrispettivi  al  tasso  legale  sulle somme dovute; sono dovuti gli
interessi  moratori  qualora  il ritardo superi i sessanta giorni dal
termine stesso.
   Il  saggio  degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 e'
fissato  ogni  anno  con  decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  Tale  misura  e'  comprensiva del maggior
danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

   Art. 34 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

   Dalla   consegna   dei   lavori  il  termine  utile  previsto  per
l'esecuzione  delle  opere  e'  il  30/11/2004 come da cronoprogramma
allegato al progetto/offerta.
   Detto   termine   tiene  conto  anche  della  contemporaneita'  di
lavorazioni  e  della  presenza di piu' imprese. L'Appaltatore prende
atto,  con  la  firma  del  presente contratto, che i lavori potranno
essere  svolti  contemporaneamente ad altre lavorazioni che vedono la
presenza  di  piu' imprese, in particolare la societa' Metroweb a cui
sono   affidati  gli  apparati  attivi,  che  ha  pure  l'obbligo  di
completare l'intervento entro il 30 novembre 2004.
   L'ultimazione   dei   lavori,   appena   avvenuta,   deve   essere
dall'Appaltatore  comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il
quale    procede    subito    alle    necessarie   constatazioni   in
contraddittorio.
   L'Appaltatore  non  ha diritto allo scioglimento del contratto ne'
ad  alcuna  indennita'  qualora i lavori, per qualsiasi causa ad esso
imputabile,  non  siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.
   I  presupposti  per  i  quali il Soggetto Attuatore puo' concedere
proroghe   su   domanda   dell'Appaltatore   sono  unicamente  quelli
strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

   Art. 35 - PENALI

   Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto al
termine  del  30/11/2004, verra' applicata una penale pari a circa lo
0,75   x   1000  (zero,settantacinque  per  mille)  dell'importo  del
contratto.
   L'importo  di  tale  penale e' fissato nella misura giornaliera di
euro   4.300,00   fino   all'importo   massimo  del  5%  dell'importo
complessivo dei lavori.
   La  penale  e'  comminata  dal  Soggetto Attuato, sulla base delle
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

   Art. 36 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

   L'Appaltatore  e'  sempre  tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
del  Direttore  dei  Lavori,  senza  poter  sospendere o ritardare il
regolare  sviluppo  dei  lavori,  quale che sia la contestazione o la
riserva  che  egli  iscriva  negli  atti contabili. Le riserve devono
essere  iscritte  a  pena  di  decadenza  sul primo atto dell'appalto
idoneo  a  riceverle, successiva all'insorgenza o alla cessazione del
fatto  che  ha  determinato  il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni
caso,  sempre  a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte
anche   nel   registro   di   contabilita'   all'atto   della   firma
immediatamente  successiva  al  verificarsi  o  al  cessare del fatto
pregiudizievole.  Le  riserve  non espressamente confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.
   Le  riserve  devono essere formulate in modo specifico ed indicare
con   precisione   le   ragioni  sulle  quali  esse  si  fondano.  In
particolare,  le  riserve devono contenere a pena di inammissibilita'
la  precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli
siano  dovute;  qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili  al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore
ha  l'onere  di  provvedervi,  sempre  a  pena di decadenza, entro il
termine  di  quindici  giorni  fissato  dall'art.  165,  comma  3 del
Regolamento Generale.
   La  quantificazione della riserva e' effettuata in via definitiva,
senza  possibilita'  di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.
   Con  la  sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore rinuncia a
eventuali   riserve  iscritte  a  tutt'oggi  inerenti  esclusivamente
l'oggetto di tale contratto.

   Art. 37 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

   I  materiali  provenienti  da  escavazioni  o  demolizioni sono di
proprieta' dell'amministrazione.
   L'Appaltatore  deve  trasportarli  e regolarmente accatastarli nel
luogo   stabilito  negli  atti  contrattuali,  intendendosi  di  cio'
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
   Qualora  gli  atti  contrattuali  prevedano  la  cessione di detti
materiali   all'Appaltatore,  il  prezzo  ad  essi  convenzionalmente
attribuito  deve  essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo
che  la  deduzione  non sia stata gia' fatta nella determinazione dei
prezzi.

   Art. 38 - AVVISO AI CREDITORI

   A  lavori  ultimati l'Amministrazione ne dara' avviso al pubblico,
invitando  i creditori verso l'appaltatore per occupazioni di suolo e
stabili  e  relativi  danni a presentare i titoli del loro credito, e
invitando  l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute:
la garanzia contrattuale verra' trattenuta a garanzia di quanto sopra
e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

   Art. 39 - COLLAUDO

   Il  collaudo  finale  deve  essere  effettuato  non oltre sei mesi
dall'ultimazione  dei  lavori.  Ai  sensi dell'art. 28 comma 7^ della
Legge 109/94 e dell'art. 187 comma 3^ del Regolamento, e' previsto il
collaudo  in  corso  d'opera. Per tutti i lavori oggetto del presente
appalto   verra'  redatto  un  certificato  di  collaudo  secondo  le
modalita'  previste  dagli articoli 187-210 del Regolamento Generale.
Il   certificato  di  collaudo  ha  carattere  provvisorio  e  assume
carattere  definitivo  decorsi  due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso  tale  termine,  il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorche'  l'atto  formale  di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
   Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle
operazioni   di   collaudo,   ferme   restando   le   responsabilita'
eventualmente   accertate  a  carico  dell'appaltatore  dal  collaudo
stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie
prestate  ai  sensi  dell'art.  30,  comma  2  della legge 109/1994 e
dell'articolo 101 del Regolamento Generale.
   Oltre  a  quanto  disposto  dall'art. 193 del Regolamento Generale
sono  ad  esclusivo  carico  dell'Appaltatore  le spese di visita del
personale  della  stazione  appaltante  per  accertare la intervenuta
eliminazione  delle  mancanze  riscontrate  dall'organo  di  collaudo
ovvero  per  le  ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata
di saldo da pagare all'impresa.

   TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

   Art. 40 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE

   Qualora  nel  corso  dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del
10%  dell'importo  contrattuale,  indicati dall'articolo 31-bis della
legge  109/1994,  l'Amministrazione  seguira'  la  procedura  di  cui
all'art.  149  del  Regolamento Generale per addivenire ad un accordo
bonario con l'Appaltatore.

   Art. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

   Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per
reali  accertati  a  carico  dell'Appaltatore  (art.  118 Regolamento
Generale),  o per grave (inadempimento, grave irregolarita' o ritardo
nella  esecuzione  dei  lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per
inadempimento   di   contratti   di  cottimo  (art.  120  Regolamento
Generale),   l'Amministrazione   attivera'   le   procedure   per  la
risoluzione  del  contratto secondo le relative indicazioni del caso,
con  le  conseguenze  di  cui  agli  artt.  121 e 122 del Regolamento
Generale.

   Art. 42 - CONTROVERSIE

   Tutte     le     controversie    derivanti    dall'esecuzione    e
dall'interpretazione  del  contratto,  comprese quelle conseguenti al
mancato   raggiungimento   dell'accordo  bonario  previsto  dall'art.
31-bis,  comma  1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri,
secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonche'
all'art.  150  del  Regolamento  Generale  e  agli  artt. 33 e 34 del
Capitolato Generale d'Appalto.
   Le  riserve  e  le  pretese  dell'Appaltatore,  che in ragione del
valore  o  del  tempo  di  insorgenza  non  sono  state oggetto della
procedura  di  accordo  bonario ai sensi dell'art. 31-bis della legge
109/1994  sono  esaminate  e valutate dalla stazione appaltante entro
novanta  giorni  dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata
ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.
   La  sottoscrizione  dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore
fa  venire  meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio,
relativamente alla materia della riserva.

   Art. 43 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

   Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro,
della  copia  del  contratto  e  dei documenti e disegni di progetto,
compresi  quelli  tributari,  ad  eccezione dell'IVA. La liquidazione
delle spese di cui al comma 1 e' fatta, in base alle tariffe vigenti,
dal   dirigente   dell'ufficio  presso  cui  e'  stato  stipulato  il
contratto.
   Sono  pure  a  carico  dell'Appaltatore  tutte  le  spese di bollo
inerenti  agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della  consegna  a quello data di emissione del collaudo provvisorio.
Per  l'apposizione  dei  bolli  sulla  documentazione contabile e sui
certificati  e  verbali  saranno  seguite  le indicazioni di cui alla
Circ. Min. Finanze 1 luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo -
Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20
agosto 1992.
   Se  al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore
di   quello  originariamente  previsto  e'  obbligo  dell'Appaltatore
provvedere  all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento
delle  maggiori  imposte  dovute sulla differenza. Il pagamento della
rata  di  saldo  e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante   sono   subordinati   alla   dimostrazione  dell'eseguito
versamento delle maggiori imposte.
   Se  al  contrario  al  termine  dei lavori il valore del contratto
risulti  minore  di  quello  originariamente  previsto,  la  stazione
appaltante  rilascia  apposita  dichiarazione  ai  fini  del rimborso
secondo  le  vigenti  disposizioni  fiscali  delle  maggiori  imposte
eventualmente pagate.

   Art. 44 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

   Sono  a  carico  dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1,
lett.  d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi
nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri
e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di
seguito  riportati,  per i quali non spettera' quindi all'Appaltatore
altro   compenso,  anche  qualora  l'ammontare  dell'appalto  subisca
diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.
   Si  intendono  comprese  nel  prezzo dei lavori e percio' a carico
dell'Appaltatore:

a) le  spese  per  l'impianto,  la manutenzione e l'illuminazione dei
   cantieri,  con  esclusione  di  quelle relative alla sicurezza nei
   cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le  spese  per  attrezzi  e opere provvisionali e per quanto altro
   occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, ad esclusione
   dei  costi  per  gli  impianti  elevatori che saranno a carico del
   Committente;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esposizioni, capisaldi
   e  simili  che  possono occorrere, anche su motivata richiesta del
   Direttore  dei  Lavori  o  del Soggetto Attuatore o dall'organo di
   collaudo,   dal  giorno  in  cui  comincia  la  consegna  fino  al
   compimento del collaudo provvisorio;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le   spese   per   passaggi,  per  occupazioni  temporanee  e  per
   risarcimento  di danni per abbattimento di piante, per depositi od
   estrazioni di materiali;
g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
   al collaudo provvisorio;
h) le  spese  di  adeguamento  del  cantiere in osservanza del D.Lgs.
   696/1994 e successive modificazioni.
Inoltre,  sono  a  carico  dell'Appaltatore  anche  gli oneri e spese
   seguenti:
i) le  spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale
   e   per   la   sua   reintegrazione   in  caso  di  uso  da  parte
   dell'Amministrazione,  nonche' le spese per fideiussioni e polizze
   prestate a qualunque titolo;
i) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il
   coordinamento  con  quello  di tutte le altre imprese operanti nel
   cantiere,  a  norma  dell'art.  18, comma 8, della legge 55/1990 e
   art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994;
m) il  corrispettivo  per  gli  obblighi  e  oneri di cui al presente
   articolo e' conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori
   e non dara' luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.
n) assoggettarsi,  rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti
   gli  oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di
   piu'  Imprese  o  Ditte  costruttrici,  sia  riferite  al medesimo
   lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso.

Art. 45 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

   Il  Soggetto  Attuatore  e'  Responsabile  del  Procedimento ed e'
Responsabile dei Lavori (Art. 2 D.Lgs. 494/96).
   Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure:

Coordinatori sicurezza fase progettazione (494/96):

                            Geom. Giuseppe Cocquio;

Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale):

                            Ing. Rita Corni;

Coordinatori sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento
Generale):

                            Ing. Rita Corni;

   La   corretta   interpretazione   delle   clausole  e  degli  atti
contrattuali  in  genere  sara' eseguita secondo i canoni ermeneutici
dettali dall'art. 1362 c.c. e seguenti.
   I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso
dell'appalto  non  escludono  la responsabilita' dell'Appaltatore per
vizi,  difetti  e  difformita'  dell'opera,  di  parte di essa, o dei
materiali  impiegati,  ne' la garanzia dell'Appaltatore stesso per le
parti  di  lavoro  e  materiali  gia'  controllati.  Tali controlli e
verifiche  non  determinano  l'insorgere  di  alcun  diritto  in capo
all'Appaltatore,   ne'  alcuna  preclusione  in  capo  alla  stazione
appaltante.

   Art. 46 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

   Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati
riservati fra le parti.
   Ogni  informazione  o documento che divenga noto in conseguenza od
in   occasione  dell'esecuzione  del  Contratto,  non  potra'  essere
rivelato  a  terzi, ad esclusione dei subappaltatori e dei fornitori,
senza   il   preventivo   accordo   fra   le  parti.  In  particolare
l'Appaltatore  non  puo'  divulgare  notizie,  disegni  e  fotografie
riguardanti  le  opere  oggetto  dell'Appalto ne' autorizzare terzi a
farlo.

   Art. 47 - ACCESSO AGLI ATTI

   Ai  sensi  dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori
e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

   Art. 48 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

   Ai  fini  e  per  gli effetti della legge 675/96 il Committente si
riserva   il   diritto   di   inserire   il  nominativo  dell'impresa
appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento
dei  futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12,
comma 1, lett. b) della legge citata.

   Art. 49 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

   Per  tutto  quanto  non  previsto nel presente contratto si rinvia
alle  norme  vigenti  in  materia  di  opere  pubbliche  e alle altre
disposizioni  di  legge  in  vigore,  e particolarmente al Capitolato
generate di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
le  cui  disposizioni  prevalgono sulle eventuali clausole di tutti i
documenti del Contratto e del Capitolato d'oneri.

   Art. 50 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

   Ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice
civile,  l'Appaltatore dichiara di aver esatta conoscenza di tutte le
clausole  contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici
allegati al contratto.
   L'Appaltatore,  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342  del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a
tutte  le  pagine del contratto e dichiara di voler approvare in modo
specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:


Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di
         attuazione;
Art. 11 - Direttore di Cantiere e Direttore Tecnico dell'impresa;
Art. 15 - Subappalto;
Art. 16 - Lavoratori dipendenti e loro tutela;
Art. 17 - Sicurezza e salute nel cantiere;
Art. 19 - Polizze di assicurazione durante i lavori e decennali per
          gravi danni e per responsabilita' civile verso terzi;
Art. 21 - Programma di esecuzione dei lavori;
Art. 22 - Sospensioni o riprese dei favori;
Art. 25 - Danni nel corso dei lavori;
Art. 27 - Invariabilita' dei prezzi;
Art. 28 - Nuovi prezzi per lavori non previsti;
Art. 34 - Termine per l'ultimazione dei lavori;
Art. 35 - Penali;
Art. 39 - Collaudo;
Art. 42 - Controversie;
Art. 44 - Oneri a carico dell'Appaltatore;

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 16 giugno 2004

L'Appaltatore
D'ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore