IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368, recante
«Attuazione   della   direttiva   93/16/CEE   in  materia  di  libera
circolazione  dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro
diplomi,   certificati  ed  altri  titoli»  ed,  in  particolare,  le
disposizioni  del  titolo  VI  concernenti  la  formazione dei medici
specialisti;
  Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo in cui e' previsto
che  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto
conto   delle   proprie  esigenze  sanitarie  e  sulla  base  di  una
approfondita  analisi della situazione occupazionale, individuano con
cadenza  triennale  il  fabbisogno dei medici specialisti da formare,
comunicandolo   al   Ministero   della   salute   ed   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  comma  2  dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo,
come  modificato  dall'art.  8,  comma  3,  del  decreto  legislativo
21 dicembre  1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata
in  vigore  del  provvedimento  legislativo  che  autorizza ulteriori
risorse   finanziarie  per  la  formazione  dei  medici  specialisti,
continuano   ad   applicarsi   le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  8 agosto  1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai
medici in formazione specialistica di una borsa di studio;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca del 25 febbraio 2003, n. 99, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  103  del  6 maggio  2003,  ed in particolare l'art. 2,
recante  il regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina;
  Visto  l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2003)», che consolida per
le  borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'ammontare a
carico  del Fondo sanitario nazionale nell'importo previsto dall'art.
32,  comma  12,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,   fino   alla   stipula   del   contratto  annuale  di
formazione-lavoro  previsto  dall'art.  37  del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 368;
  Visto  l'accordo  tra il Governo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, intervenuto durante la seduta del 10 dicembre
2003,  sulla  determinazione del numero globale di medici specialisti
da  formare  nelle  scuole  di  specializzazione nell'anno accademico
2003/2004  e borse di studio per l'anno accademico 2003/2004, che qui
si  intende  integralmente  recepito  sia  nelle  premesse  che nella
decisione;
  Considerato   che  sulla  base  dell'accordo  suindicato  nulla  e'
innovato  circa il fabbisogno complessivo di seimila unita' di medici
specialisti da formare;
  Considerato  che,  nell'anno  accademico  2003/2004,  i titolari di
borse  di  studio  a  carico  dello  Stato, iscritti ad anni di corso
successivi al primo, sono complessivamente 18.636, con una spesa, per
l'anno accademico 2003/2004, di circa euro 216.242.826,00;
  Viste  le  disponibilita'  previste  in  bilancio  per  l'anno 2004
ammontanti  ad  euro  279.946.211,59 destinati al finanziamento della
formazione dei medici specialisti;
  Tenuto  conto  che  in  ragione  delle  indicate  disponibilita' di
bilancio  e' possibile il finanziamento di complessive 5.490 borse di
studio  da  assegnare  agli  specializzandi  del  primo anno di corso
dell'anno accademico 2003/2004;
  Ritenuto  necessario  di  autorizzare,  anche per l'anno accademico
2003/2004,  l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite
dalle  universita'  per  borse di studio aggiuntive rispetto a quelle
finanziate dallo Stato;
  Rilevato   che   le  predette  risorse  aggiuntive  possono  essere
utilizzate  esclusivamente  per  far  fronte  ad  esigenze  formative
evidenziate  dalle  regioni  in  cui insistono le strutture sanitarie
preposte  alla  formazione  e  su  specifica  richiesta delle regioni
stesse;
  Visto  il  comma  4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999,  che  prevede,  per  specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale,  la  possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole
di  specializzazione,  nel  limite  previsto  del dieci per cento del
fabbisogno   complessivo   previsto  per  ciascuna  specializzazione,
personale  medico  di  ruolo  o  con  contratto a tempo indeterminato
appartenente  a  strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella
rete formativa della scuola di specializzazione;
  Ritenuto  di  prevedere  l'accesso  in  soprannumero alle scuole di
specializzazione  del  personale di ruolo in servizio nelle strutture
inserite   nella  rete  formativa  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti,  per  ogni  disciplina,  nei  protocolli  d'intesa  tra le
universita'  e  le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita'
dei  servizi,  senza  oneri  aggiuntivi  per l'ente di appartenenza e
tenuto  conto  della capacita' ricettiva della rete che concorre alla
formazione;
  Visto  il  comma  3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del
1999,  che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita'
militare  e  per  i  medici stranieri provenienti dai Paesi in via di
sviluppo;
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che
prevede  una  riserva  di  posti  per le esigenze della sanita' della
Polizia di Stato;
  Acquisita  l'intesa  con  il  Ministero  della difesa, il Ministero
dell'interno e il Ministero degli affari esteri per la determinazione
del  numero  dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente alla
sanita'  militare,  alla  Polizia  di  Stato  ed  ai medici stranieri
provenienti  dai  Paesi  in  via  di sviluppo, con note del 9 ottobre
2003,   prot.   n.   2/1370;   del   18 novembre   2003,   prot.   n.
850/AA.6/13-6826; del 17 dicembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2003/2004, in conformita' all'accordo tra
il  Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 10 dicembre 2003, il fabbisogno dei medici specialisti da formare
nelle   scuole   di  specializzazione  di  medicina  e  chirurgia  e'
determinato  in  seimila  unita',  come  da allegata tabella 1 che fa
parte integrante del presente decreto.
  2.  Le borse direttamente finanziate dalle regioni e dalle province
autonome  per  le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere
assegnate,  anche  in  soprannumero  rispetto al fabbisogno di cui al
comma  1  ed  a  quelli  stabiliti,  per  ogni  specializzazione, dal
successivo art. 5.