IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli» ed, in particolare, le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti; Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo in cui e' previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il comma 2 dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 25 febbraio 2003, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, ed in particolare l'art. 2, recante il regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina; Visto l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che consolida per le borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, intervenuto durante la seduta del 10 dicembre 2003, sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2003/2004 e borse di studio per l'anno accademico 2003/2004, che qui si intende integralmente recepito sia nelle premesse che nella decisione; Considerato che sulla base dell'accordo suindicato nulla e' innovato circa il fabbisogno complessivo di seimila unita' di medici specialisti da formare; Considerato che, nell'anno accademico 2003/2004, i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 18.636, con una spesa, per l'anno accademico 2003/2004, di circa euro 216.242.826,00; Viste le disponibilita' previste in bilancio per l'anno 2004 ammontanti ad euro 279.946.211,59 destinati al finanziamento della formazione dei medici specialisti; Tenuto conto che in ragione delle indicate disponibilita' di bilancio e' possibile il finanziamento di complessive 5.490 borse di studio da assegnare agli specializzandi del primo anno di corso dell'anno accademico 2003/2004; Ritenuto necessario di autorizzare, anche per l'anno accademico 2003/2004, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita' per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato; Rilevato che le predette risorse aggiuntive possono essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione e su specifica richiesta delle regioni stesse; Visto il comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, la possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole di specializzazione, nel limite previsto del dieci per cento del fabbisogno complessivo previsto per ciascuna specializzazione, personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato appartenente a strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione; Ritenuto di prevedere l'accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione del personale di ruolo in servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le universita' e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' ricettiva della rete che concorre alla formazione; Visto il comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita' militare e per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo; Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato; Acquisita l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente alla sanita' militare, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, con note del 9 ottobre 2003, prot. n. 2/1370; del 18 novembre 2003, prot. n. 850/AA.6/13-6826; del 17 dicembre 2003; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2003/2004, in conformita' all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 dicembre 2003, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e' determinato in seimila unita', come da allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto. 2. Le borse direttamente finanziate dalle regioni e dalle province autonome per le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere assegnate, anche in soprannumero rispetto al fabbisogno di cui al comma 1 ed a quelli stabiliti, per ogni specializzazione, dal successivo art. 5.