IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante
«Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni   ed   agli  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche  recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
19 dicembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 48 del
27 febbraio 2001, recante l'individuazione delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative  da  trasferire  ai  comuni per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di catasto e, in particolare, il suo art. 6,
comma  1,  che  fissa  i  tempi per la conclusione della procedura di
trasferimento;
  Visto  il  decreto  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 marzo
2001  recante  «Criteri di ripartizione delle risorse individuate per
l'esercizio   delle  funzioni  conferite  ai  comuni  in  materia  di
catasto»;
  Visto  il decreto Presidente della Repubblica 23 dicembre 2003, con
cui  e'  stata  prorogata la nomina del commissario straordinario del
Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo;
  Visto  il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre
2003  di  costituzione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  richiesta  del Ministro dell'economia e delle finanze di
differire di due anni il termine originariamente fissato dall'art. 6,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
19 dicembre  2000,  al  fine  di  consentire l'ordinato completamento
delle  procedure  necessarie ad operare il trasferimento di funzioni,
risorse e beni agli enti locali per lo svolgimento delle attribuzioni
in  materia  catastale  di  cui  all'art.  66 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Acquisito, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano
unificata,  ai  sensi  dell'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  con  la  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,
espresso nella seduta del 29 aprile 2004;
  Acquisito,  il  parere della Commissione parlamentare consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi
dell'art.   5   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, espresso nella seduta del 30 giugno 2004;
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di modificare l'art. 6, comma 1,
del  predetto  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
19 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per
la  definizione  di  iniziative,  anche a livello normativo, inerenti
l'attuazione  del  capo  I  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli
adempimenti  ad  esso  conseguenti,  con  particolare  riferimento al
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, ed al monitoraggio sulla
sua attuazione;
  Sentite le organizzazione sindacali rappresentative;
  Sentiti   il   Ministro   della   funzione  pubblica,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e
il Ministro dell'interno;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Modificazioni  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
                          19 dicembre 2000

  1.  All'art.  6,  comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
48  del 27 febbraio 2001, le parole «tre anni» sono sostituite con le
parole «cinque anni».
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 22 luglio 2004
                                          p. Il Presidente: La Loggia