IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   del  sig.  Ludwig  Michael,  nato  a  Memmingen
(Germania) il 29 agosto 1963, cittadino tedesco, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo
accademico-professionale    conseguito   in   Germania   di   «Diplom
Psychologe»  conseguito presso la «Katholische Universitat Eichstatt»
in   data   23 aprile   1996   -  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e
dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;
  Preso  atto che il richiedente ha conseguito il titolo «Doktors der
Philosophie»  presso  la  «Katholische Universitat Eichstatt» in data
28 ottobre  1999  ed e' iscritto dal 1° aprile 2000 alla associazione
professionale «Deutscher Psychologinnen und Psychologen»;
  Preso  atto  che  il  sig. Ludwing ha documentato lo svolgimento di
attivita'  professionale  presso  l'istituto  medico  psicologico  di
Ingolstadt dal marzo 1998;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 25 maggio 2004;
  Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
attivita'  di «psicologo», per cui non appare necessario applicare le
misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Ludwig  Michael, nato a Memmingen (Germania) il 29 agosto
1963,  cittadino  tedesco,  sono  riconosciuti i titoli denominati in
premessa  quali  titoli  cumulativamente  abilitanti per l'iscrizione
all'albo  degli  «psicologi»  -  Sezione  A  -  e  l'esercizio  della
professione in Italia.
    Roma, 8 settembre 2004
                                          Il direttore generale: Mele