IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364  contenente  la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Meda Peduzzi Pamela Antonia, nata a
Milano  (Italia)  il  28 maggio  1971, cittadina svizzera, diretta ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologa» conseguito
in  Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia
della professione di «psicologa»;
  Rilevato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Laurea  in  psicologia»  presso  l'Universita'  di  Padova  in  data
20 giugno  1997, laurea omologata alle licenze svizzere universitarie
come  attestato  dall'Ufficio  di  sanita' della Repubblica e Cantone
Ticino in data 14 aprile 2004;
  Considerato  che  la richiedente e' autorizzata al libero esercizio
della professione di psicologa nel Cantone Ticino dal 16 maggio 2001;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 25 maggio 2004;
  Sentito  il  rappresentate  di  categoria  nella nota del 25 maggio
2004;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
attivita'  di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra Meda Peduzzi Pamela Antonia, nata a Milano (Italia) il
28 maggio  1971, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
«psicologi» - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 8 settembre 2004
                                          Il direttore generale: Mele