IL PRESIDENTE

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:
    a) tenuto  conto  che con decreto del Presidente della Repubblica
in data 11 agosto 2004, sono stati convocati per il 24 ottobre 2004 i
comizi  elettorali per l'elezione suppletiva dei deputati nei collegi
n.   3  della  III  circoscrizione  (Lombardia  1),  n.  10  della  X
circoscrizione    (Liguria),    n.   30   della   XI   circoscrizione
(Emilia-Romagna),  n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione (Toscana), n.
1   della  XIX  circoscrizione  (Campania  1),  e  n.  11  della  XXI
circoscrizione (Puglia) della Camera dei deputati;
    b) visto  il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
    c) vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;
    d) ritenuto  di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella   Gazzetta   Ufficiale,  adeguata  conoscibilita'  al  presente
provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla RAI;
    e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni:

                               Dispone

nei   confronti   della   RAI   radiotelevisione   italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
all'elezioni   suppletive   indette   nei  collegi  n.  3  della  III
circoscrizione (Lombardia 1), n. 10 della X circoscrizione (Liguria),
n.  30 della XI circoscrizione (Emilia-Romagna) n. 4 e n. 6 della XII
circoscrizione  (Toscana) n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1),
e  n.  11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera dei deputati
per   il   24 ottobre   2004   e  si  applicano  alla  programmazione
radiotelevisiva  destinata  ad  essere irradiata nel territorio delle
regioni  Lombardia,  Liguria,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Campania  e
Puglia.  Esse  hanno  effetto  dal  giorno  successivo  alla  data di
pubblicazione  del  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e
cessano  di  avere  efficacia  il  giorno successivo allo svolgimento
della consultazione elettorale.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni  elettorali  amministrative,  regionali o referendarie,
saranno   applicate   le   disposizioni  di  attuazione  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.