IL PRESIDENTE La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»: a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 2004, sono stati convocati per il 24 ottobre 2004 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva dei deputati nei collegi n. 3 della III circoscrizione (Lombardia 1), n. 10 della X circoscrizione (Liguria), n. 30 della XI circoscrizione (Emilia-Romagna), n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione (Toscana), n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1), e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera dei deputati; b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica; d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI; e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: Dispone nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezioni suppletive indette nei collegi n. 3 della III circoscrizione (Lombardia 1), n. 10 della X circoscrizione (Liguria), n. 30 della XI circoscrizione (Emilia-Romagna) n. 4 e n. 6 della XII circoscrizione (Toscana) n. 1 della XIX circoscrizione (Campania 1), e n. 11 della XXI circoscrizione (Puglia) della Camera dei deputati per il 24 ottobre 2004 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio delle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.