IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
  Visto,  in  particolare, il comma 53 dell'art. 3 della legge n. 350
del 2003, il quale prevede che, per l'anno 2004, alle amministrazioni
pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato,  fatte  salve  le  assunzioni  di
personale  relative  a  figure  professionali  non  fungibili  la cui
consistenza   organica  non  sia  superiore  all'unita',  nonche'  le
assunzioni relative alle categorie protette;
  Visto il comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, il quale
stabilisce  che,  in  deroga al divieto di procedere ad assunzioni di
personale   a   tempo   indeterminato,  per  effettive,  motivate  ed
indilazionabili  esigenze  di  servizio  e  previo  esperimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita'  e  gli  enti  di  ricerca e gli enti di cui all'art. 70,
comma  4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  possono  procedere  ad  assunzioni  nel  limite di un
contingente  di  personale  corrispondente ad una spesa annua lorda a
regime  pari  a 280 milioni di euro e che, a tale fine, e' costituito
un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia  e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni
di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005;
  Visto  l'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, ed in
particolare il comma 3-ter del medesimo articolo;
  Visto,  il  comma  55  dell'art.  3 della legge n. 350 del 2003, il
quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di
personale   a   tempo  indeterminato  siano  autorizzate  secondo  la
procedura  di  cui  all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449, e che e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio  di  personale  addetto  a  compiti  connessi alla sicurezza
pubblica,  al  rispetto  degli  impegni  internazionali,  alla difesa
nazionale,  al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza
antincendi  ed alla protezione civile, alla tutela ambientale ed alla
vigilanza  antibracconaggio,  al settore della giustizia, alla tutela
del  consumatore  ed  alla  sicurezza  e ricerca agroalimentare, alla
tutela  dei  beni  culturali,  nonche' dei vincitori di concorsi gia'
espletati alla data del 30 settembre 2003 e dei vincitori di concorsi
per   ricercatore   universitario,  ricercatore,  primo  ricercatore,
dirigente   di   ricerca,  tecnologo,  primo  tecnologo  e  dirigente
tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario;
  Considerato,  inoltre,  che  il medesimo comma 55 dell'art. 3 della
legge  n.  350  del  2003  stabilisce  che nell'ambito delle medesime
deroghe  saranno,  altresi', prioritariamente valutate le esigenze di
reclutamento  di  personale  da parte dell'Amministrazione civile del
Ministero   dell'interno   e  dell'Amministrazione  penitenziaria  in
relazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi
di  personale  rispettivamente del Corpo della polizia di Stato e del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Considerato  che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge
n.  449  del  1997  risulta  che le richieste di assunzioni pervenute
dalle   amministrazioni   interessate   nel   corso  dell'anno  2004,
comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le
risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 3, comma
54, della legge n. 350 del 2003;
  Visto  l'art.  17, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n.  47,  recante  norme concernenti la proroga di termini previsti da
disposizioni  legislative,  il  quale prevede che all'onere derivante
dal  collocamento,  anche  in  soprannumero nel limite complessivo di
trenta  unita',  del  personale  proveniente  dai  ruoli  della Cassa
depositi  e  prestiti  s.p.a.  mediante l'attivazione di procedure di
mobilita'  verso  pubbliche  amministrazioni, si provvede, nel limite
massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante
l'utilizzo  delle risorse di cui all'art. 3, comma 54, della legge n.
350   del   2003,   con   corrispondente   riduzione  della  relativa
autorizzazione di spesa;
  Visto  l'art.  3,  comma  59, della legge n. 350 del 2003, il quale
autorizza  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  protezione  civile ad assumere personale nel limite massimo di
180  unita'  il  cui  onere,  pari a 1,75 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2004  e 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, e'
ripartito, quanto a 1,75 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004,
a  carico del fondo di cui al comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350
del  2003  e,  quanto  a  4,55 milioni di euro, a decorrere dall'anno
2005,     mediante    utilizzo    delle    disponibilita'    relative
all'autorizzazione  di  spesa  di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  Considerate  le  richieste  di  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   pervenute  dalle  amministrazioni  interessate  tutte
presentate  nel  rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art.
3, comma 55, della citata legge n. 350 del 2003;
  Ritenuto  di  assicurare  il rispetto del limite di spesa derivante
dal  fondo  di  cui al citato comma 54 dell'art. 3 della legge n. 350
del  2003 e tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 17, comma
1-bis,  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004, n. 47, recante norme
concernenti proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
dell'art. 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003;
  Considerato   che   occorre  tenere  conto  prioritariamente  delle
richieste  delle  Forze  armate,  dei  Corpi  di  polizia e del Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la
difesa  nazionale  ed  il  soccorso tecnico urgente, la prevenzione e
vigilanza  antincendi  espressamente  richiamate  dall'art.  39 della
legge n. 449 del 1997 e dall'art. 3, comma 55, della legge n. 350 del
2003;
  Considerato che le assunzioni di personale richieste dall'Automobil
Club  d'Italia (ACI) non debbono gravare sul fondo di cui al comma 54
dell'art.  3,  della  legge n. 350 del 2003, in quanto detto Istituto
non  rientra  nell'elenco  degli  enti  facenti  parte dell'aggregato
Amministrazioni  pubbliche definito secondo i criteri di contabilita'
nazionale (SEC 95);
  Ritenuto  che  occorre  dare  priorita'  ai  vincitori  di concorsi
pubblici,   ad  un  numero  prefissato  di  assunzioni  per  le  sedi
maggiormente carenti di personale, all'immissione di professionalita'
nel  settore informatico, della ricerca, legale, tecnico e sanitario,
alle  richieste  di  autorizzazione  per  le  amministrazioni  i  cui
processi  di  immissione  di  personale  siano  in  linea con i tassi
programmati  di riduzione del numero dei dipendenti e della spesa del
personale, nonche' all'immissione di un numero di unita' di personale
con  contratto  a  tempo  ridotto  sulla  base dei dati forniti dalle
singole   amministrazioni,   secondo  le  istruzioni  indicate  nella
circolare  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  la  funzione  pubblica  e  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato del
25 febbraio  2004,  prevista  dall'art.  3,  comma 54, della medesima
legge n. 350 del 2003;
  Ritenuto  che  per le richieste delle universita' di autorizzazione
all'assunzione  di  personale  ricercatore  e  docente  e' necessario
procedere  con  separato  provvedimento  al  fine  di  individuare il
contingente   complessivo   di  personale  da  assumere,  nonche'  la
fissazione  dei  criteri  per  la suddivisione delle medesime risorse
finanziarie  da  assegnare  ai  singoli  Atenei compatibilmente con i
limiti  di  finanza  pubblica  previsti  dalla  normativa  vigente  e
dell'ammontare  complessivo  delle  risorse  finanziarie previste dal
presente decreto da assegnare al medesimo settore;
  Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda  nel  caso  di  assunzioni  di personale gia'
dipendente di pubbliche amministrazioni;
  Ritenuto,  pertanto,  di dover autorizzare, in deroga al divieto di
cui  al  comma  55  dell'art.  3  della  legge  n.  350  del 2003, le
amministrazioni   dello  Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie,  gli  enti pubblici non economici, le universita' e gli enti
di   ricerca   a   procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato,   nel   limite   di   un   contingente   di  personale
corrispondente  ad  una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni
di  euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
con  uno  stanziamento  pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a
280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;
  Considerato   che   ai   sensi   di  quanto  stabilito  dai  citati
articoli 17, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e
3,  comma  59,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, lo stanziamento
residuo  e  disponibile  dall'utilizzo  del  fondo di cui all'art. 3,
comma 54, della legge n. 350 del 2003 risulta essere complessivamente
di  67.050.000  euro,  quale  onere  relativo  all'anno  2004,  e  di
277.050.000 euro, corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a
regime per l'anno 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2004;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350,  le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita'
e  gli  enti  di  ricerca  di  cui alle tabelle 1 e 2 e 3 allegate al
presente  decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 15 ottobre 2004,
ad assumere a tempo indeterminato, un contingente di personale pari a
complessive  8.210  unita'  corrispondente  ad  una spesa complessiva
annua  lorda a regime pari a 257.042.694 euro, di cui 61.383.887 euro
quale  onere relativo all'anno 2004 e 257.042.694 euro corrispondente
alla  spesa  complessiva  annua  lorda a regime a decorrere dall'anno
2005,  da  far  valere  sul  fondo di cui all'art. 3, comma 54, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2.  Alle  Forze  armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili
del  fuoco e' assegnato, per l'anno 2004, un contingente di personale
pari  a  6.191  unita',  come  risulta  dalla  tabella  1 allegata al
presente decreto, nel limite di spesa, per l'anno 2004, di 40.669.980
euro,  e  di  195.215.904 euro a decorrere dall'anno 2005. Per l'anno
2004  e'  posto a carico del fondo di cui all'art. 3, comma 54, della
legge  24 dicembre  2003, n. 350, la spesa di 7.833.326 euro relativa
ai  richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente
per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri. Per la decorrenza delle
assunzioni  previste  al presente comma sono fatti salvi i corsi gia'
programmati,  fermi restando i limiti di spesa indicati nella tabella
1.
  3.   Nell'ambito   del   contingente   di   cui   al  comma  1,  le
amministrazioni  di  cui alla tabella 2 allegata al presente decreto,
sono  autorizzate,  a  decorrere  dal  15 ottobre 2004, ad assumere a
tempo  indeterminato  2.019 unita' di personale corrispondente ad una
spesa  complessiva  annua  lorda  a regime pari a 61.826.790 euro, di
cui 12.880.581  euro  quale onere relativo all'anno 2004 e 61.826.790
euro  corrispondente  alla spesa complessiva annua lorda a regime per
l'anno 2005.
  4.  Per il settore universita' e' autorizzata una spesa complessiva
annua  lorda  a regime pari a 20.000.000 di euro, di cui 4.166.667 di
euro  quale  onere  relativo  all'anno  2004  e  20.000.000  di  euro
corrispondente   alla  spesa  complessiva  annua  lorda  a  regime  a
decorrere  dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3,
comma  54,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350. Per il medesimo
settore, con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 39,
comma  3-ter,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono individuati
il  contingente  complessivo di personale da assumere ed i criteri di
ripartizione  tra  i  singoli Atenei, tenendo conto delle richieste e
delle   esigenze  dei  singoli  istituti  universitari,  nonche'  del
contingente  e  della  spesa  relativa al personale assunto nell'anno
2003  sulla  base dei decreti del Presidente della Repubblica in data
31  luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 198 del
27 agosto   2003,  e  24 novembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, fermo restando il limite delle
risorse   finanziarie   assegnate  al  settore  dell'Universita'  dal
presente decreto.
  5.  Nell'ambito  del  contingente  di cui al comma 3 e' autorizzata
l'immissione  di  sei  unita'  di personale provenienti dalle ex basi
Nato  presso  il Ministero della giustizia -- Direzione degli archivi
notarili.
  6.  Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al comma 2,
che  hanno  presentato  richiesta  di  autorizzazione  all'assunzione
avvalendosi  della deroga concernente le priorita' che non riguardano
l'assunzione  dei  vincitori  di  concorsi  espletati  alla  data del
30 settembre  2003,  sono  autorizzate  ad assumere personale a tempo
indeterminato  nel  limite  del  contingente di cui al comma 3, fermo
restando  quanto previsto dall'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
  7.  Nell'ambito  del contingente di personale di cui al comma 6, e'
autorizzata  l'assunzione  di  quarantacinque  unita'  di personale a
tempo  indeterminato  presso  l'ACI il cui onere finanziario e' posto
direttamente a carico dei bilanci autonomi del predetto Istituto.
  8.  Le  amministrazioni  di  cui  ai  commi 2 e 3 che, per esigenze
organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita' di
personale   appartenenti   a  categorie  e  professionalita'  diverse
rispetto  a  quelle  autorizzate  con  il  presente  decreto,  ovvero
utilizzare   graduatorie   concorsuali   diverse  rispetto  a  quelle
considerate  nel  corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma
3-bis,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, sono autorizzate ad
avviare  le  relative  assunzioni,  nel  rispetto  di quanto previsto
dall'art.  3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fermo
restando  il  limite  delle  risorse finanziarie assegnate a ciascuna
amministrazione dal presente decreto.
  9.   Ai   sensi   dell'art.  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge
24 dicembre  2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio  2004,  n. 47, a decorrere dall'anno 2004, e' prevista la
spesa  di  1,2  milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2004, ai
fini del collocamento, anche in soprannumero e nel limite complessivo
di  trenta  unita',  del  personale proveniente dai ruoli della Cassa
depositi  e  prestiti  s.p.a.  mediante l'attivazione di procedure di
mobilita   verso pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo delle
risorse di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  con  corrispondente  riduzione della relativa autorizzazione di
spesa.
  10.  Ai  sensi dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  in  favore  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  prevista l'assunzione di
personale  nel limite massimo di 180 unita' il cui onere, pari a 1,75
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2004 e 6,3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, e' ripartito, quanto a 1,75 milioni di euro
a  decorrere  dall'anno  2004  a  carico del fondo di cui al comma 54
dell'art.  3  della  citata  legge  n.  350 del 2003 e, quanto a 4,55
milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle
disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225.
  11.  Le  amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non
oltre il 30 novembre 2004, a trasmettere per le necessarie verifiche,
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per la
funzione   pubblica,   Ufficio   per  il  personale  delle  pubbliche
amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato, IGOP, i dati
concernenti   il   numero  dei  dipendenti  assunti  e  in  corso  di
assunzione,   distinti   per   profili   professionali   ed  area  di
appartenenza,  specificando  se a tempo pieno o ridotto, indicando in
tale  caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche'
l'eventuale  amministrazione  di provenienza, ivi inclusa la relativa
qualifica  funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2004,
nonche'  quella  annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al
completamento  delle  procedure  di  assunzione va, altresi', fornita
dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto
dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  12.  Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle  amministrazioni
interessate,  con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede
mediante  utilizzo delle risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base  (UPB)  4.1.54.  Fondi  da ripartire per oneri di personale cap.
3032,  dello  Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  2004  e  corrispondenti  capitoli  per esercizi
successivi.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 25 agosto 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
  registro n. 9, foglio n. 303