IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Con la presente direttiva il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  intende definire i requisiti, le modalita' di partecipazione
e   le  priorita'  per  il  finanziamento  di  progetti  sperimentali
elaborati  per l'anno 2004 da organizzazioni di volontariato iscritte
nei  registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge
11 agosto  1991,  n.  266.  Tali  progetti  dovranno  intervenire nei
settori  del  disagio  sociale,  secondo  le priorita' indicate nella
presente  direttiva  con  il  coinvolgimento  degli  enti  locali per
favorire  l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate.
1. Indicazioni relative ai costi.
  I  progetti  presentati  saranno  esaminati  e  valutati  secondo i
criteri  contenuti nella presente direttiva. Per il finanziamento dei
progetti  sperimentali  che  verranno  dichiarati  ammissibili verra'
utilizzato  apposito stanziamento di bilancio che per l'anno in corso
ammonta a euro 1.083.473,00.
  Il   costo   complessivo  del  progetto  per  cui  si  richiede  il
finanziamento  non  potra'  superare  l'ammontare complessivo di euro
65.000,00.
  Ogni  organizzazione  di  volontariato che presenti un progetto, ai
sensi  della  presente  direttiva,  deve  concorrere,  in  misura non
inferiore  al  20% del costo complessivo del progetto, alla copertura
dei   costi  previsti  per  la  realizzazione  del  progetto  stesso,
specificando  dettagliatamente  le  fonti  da cui derivano le risorse
stesse  (ad  esempio:  quote  associative, donazioni, introiti legati
all'attivita'   svolta   dall'organizzazione   proponente,  quote  di
ammortamento  delle  strutture,  dei servizi, delle attrezzature, del
personale   impegnato   nella   realizzazione   del  progetto).  Tale
specificazione   costituisce   un   requisito   essenziale   ai  fini
dell'ammissibilita'  del  progetto al finanziamento, a conferma della
concreta   capacita'   dell'organizzazione   di  sostenere  l'impegno
economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
  I   compensi   previsti  per  le  risorse  umane,  necessarie  alla
realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare
complessivo  del costo del progetto (personale retribuito, formatori,
consulenti,   rimborso  spese  per  il  personale  volontario  e  non
volontario). Il costo previsto per le spese di progettazione non deve
superare  il  4%  del  costo complessivo del progetto. Rimane escluso
dalle spese elencate il costo per la certificazione esterna di cui al
successivo punto 9.
  Nel  caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o
da   soggetti  privati,  alla  domanda  dovra'  essere  allegata  una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti le
modalita'  di  partecipazione  al  progetto  e  l'impegno finanziario
assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.
    I  progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto
al finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.
2. Soggetti destinatari del finanziamento.
  Possono  richiedere  il  finanziamento  per  la  realizzazione  dei
progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato,
ovvero   piu'   organizzazioni   di  volontariato  congiuntamente,  a
condizione  che  l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate
siano   legalmente   costituite  alla  data  del  1° gennaio  2003  e
regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere
regionali e provinciali attuative della legge quadro, alla data della
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  13  della legge n.
266/1991, non saranno presi in considerazione:
    a) progetti    attinenti    la    materia    della   cooperazione
internazionale  allo  sviluppo,  che  ricadono nella disciplina della
legge n. 49/1987;
    b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
3. Aree di intervento dei progetti.
  La  commissione  di  valutazione, di cui al seguente punto 6, dara'
priorita' ai progetti che riguardano:
    1) nuove  metodologie  tese  al  contrasto e alla prevenzione del
disagio minorile e giovanile;
    2) promozione   di   forme   di  volontariato  che  prevedano  la
partecipazione  dei  giovani,  sviluppando  in  tal  modo  esperienze
educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile;
    3) contrasto   di  forme  di  disagio  di  soggetti  svantaggiati
(anziani,  minori,  persone  con  disabilita',  soggetti  con  scarso
livello  di  reddito,  famiglie  monoparentali,  persone  senza fissa
dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, ecc.) e/o
creazione/sviluppo  di servizi territoriali in grado di contribuire a
sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette.
  I  progetti  dovranno, inoltre, possedere una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
    1) innovativita', sia per il contesto territoriale di riferimento
sia  per  la  tipologia  di  intervento, e realizzazione di attivita'
caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
    2) promozione  di  collaborazione con enti locali, enti pubblici,
soggetti privati, imprese e sindacati;
    3) creazione  di  sinergie  e costituzione di reti e collegamenti
fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
    4) promozione  di  interventi pilota, sperimentali, finalizzati a
mettere  a  punto modelli di intervento che possano essere trasferiti
e/o utilizzati in altri contesti territoriali.
  Gli   elementi   indicati  nei  punti  precedenti  dovranno  essere
adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
4. Termini e modalita' di presentazione dei progetti.
  Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui al
punto 2 dovranno inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente
direttiva  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (fara'
fede  il  timbro  postale  di  invio),  la richiesta di finanziamento
redatta in carta semplice.
  Le  richieste  di  finanziamento  sono  composte  da una domanda di
finanziamento  (Allegato 1), da un elaborato progettuale (Allegato 2)
e da un piano economico (Allegato 3).
    Alla  direttiva vengono altresi' allegati la griglia riportante i
criteri  che  saranno utilizzati dalla commissione di valutazione dei
progetti  (Allegato  4),  e,  a titolo esemplificativo, uno schema di
convenzione  tra  l'associazione  di  volontariato  proponente  ed il
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali (Allegato 5), ed uno
schema di garanzia fidejussoria (Allegato 6).
  La  documentazione dovra' essere inviata a: «Osservatorio nazionale
per  il volontariato - Servizio volontariato - Direzione generale per
il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili -
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali - via Fornovo n. 8 -
00192  Roma»,  e recare sulla busta la dizione «Progetto sperimentale
volontariato direttiva 2004».
  La  domanda  puo' essere, altresi', presentata a mano, entro le ore
12 del trentesimo giorno, presso il servizio volontariato al medesimo
indirizzo.
  Alla   richiesta,  da  presentarsi  anche  in  formato  elettronico
(floppy-disk o cd-rom), dovranno essere allegati:
    a) progetto, in formato cartaceo ed elettronico (su floppy-disk o
cd-rom),  di  cui  si  chiede  il finanziamento redatto su formulario
predisposto in allegato (Allegato 2), comprensivo del piano economico
(Allegato 3);
    b) copia   conforme   dell'atto   costitutivo  dell'associazione,
comprensivo di eventuali integrazioni;
    c) copia   conforme   dello  statuto  dell'associazione  (redatto
conformemente  a  quanto  disposto  dall'art. 3, comma 3, della legge
11 agosto 1991, n. 266);
    d) copia  conforme  dell'atto  di iscrizione al registro generale
del   volontariato   nella   regione   e/o   provincia  ove  ha  sede
l'associazione, oppure dichiarazione a cura del rappresentante legale
da  cui  risulti  l'avvenuta  iscrizione  nel  registro  generale del
volontariato nella regione e/o provincia ove ha sede l'associazione;
    e) dichiarazione   del  rappresentante  legale  dell'associazione
dalla  quale  risulti  che  lo  stesso  progetto non ha gia' ottenuto
finanziamenti con fondi pubblici e/o privati;
    f) attestazione    di    eventuali   collaborazioni   con   altre
associazioni di volontariato o con enti pubblici e/o soggetti privati
nel quadro del progetto;
    g) dichiarazione  del  rappresentante legale dell'associazione di
volontariato  nella  quale  viene  indicata  la  parte  del  progetto
eventualmente co-finanziata da altre associazioni di volontariato, da
cooperative  sociali,  IPAB,  fondazioni, enti locali od altro, e non
cumulabile  con  la  quota  a  carico  dell'associazione  e  il costo
complessivo del progetto;
    h) dichiarazione  del  rappresentante  legale nella quale vengono
indicati  i  soggetti che compongano il gruppo informale (composto da
almeno  5  unita'  di  eta'  compresa  tra  i 18 e 29 anni, esclusi i
giovani volontari dell'associazione) che eventualmente partecipi alla
realizzazione del progetto, nonche' le finalita' del gruppo medesimo,
il ruolo e/o funzione svolti nella realizzazione del progetto stesso;
    i) curriculum dell'associazione di volontariato;
    j) curriculum degli eventuali partner non istituzionali.
5. Motivi di inammissibilita'.
  Non verranno prese in considerazione le domande:
    a) non  redatte  e  compilate  correttamente secondo gli allegati
della presente direttiva;
    b) spedite oltre il termine dei trenta giorni o consegnate a mano
oltre le ore 12 del trentesimo giorno;
    c) prive   della   copia  conforme  dell'iscrizione  ai  registri
regionali  o  provinciali  o  della  dichiarazione  a cura del legale
rappresentante  da  cui  risulti  l'avvenuta  iscrizione nel registro
generale  del  volontariato  nella  regione  o  provincia ove ha sede
l'associazione alla data della pubblicazione della presente direttiva
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
    d) prive  della copia conforme dello statuto dell'associazione di
volontariato;
    e) prive  della  copia  dell'atto  conforme dell'atto costitutivo
dell'associazione di volontariato;
    f) da parte di associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2003;
    g)  delle  associazioni  che  non  hanno  presentato le relazioni
finali per progetti finanziati dall'Osservatorio;
    h) prive  della  firma del legale rappresentante sulla domanda di
finanziamento;
    i) prive del piano economico;
    j) prive   della   firma  del  legale  rappresentante  sul  piano
economico;
    k) il  cui  piano  economico e' incompleto, ovvero mancante della
indicazione  del costo delle assicurazioni per i volontari, del costo
della fidejussione e della certificazione esterna;
    l) il  cui  piano economico non e' stato compilato secondo quanto
previsto dalla direttiva;
    m) relative a progetto attinente materia di protezione civile;
    n) relative   a   progetto   attinente  materia  di  cooperazione
internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;
    o) con un costo del progetto superiore a euro 65.000,00;
    p) che   prevedano   spese   per   le  risorse  umane  (personale
retribuito,   consulenti,   formatori,   rimborso   spese   personale
volontario) superiori al 40% dell'ammontare complessivo;
    q) che  prevedano  spese  per  la  progettazione che superi il 4%
dell'ammontare complessivo;
    r) prive   della   eventuale   dichiarazione   che   attesti   il
co-finanziamento da parte di enti pubblici e/o da soggetti privati;
    s) che  prevedano  una  richiesta  di  finanziamento  finalizzata
all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
    t) che   prevedano   oneri  relativi  ad  attivita'  promozionali
dell'organizzazione  proponente non direttamente connesse al progetto
per cui si chiede il finanziamento;
    u) che  prevedano  oneri  relativi  a  seminari  e  convegni  non
collegati col progetto;
    v) che   prevedano  spese  per  l'ordinario  funzionamento  e  la
gestione  dell'organizzazione, spese per le attrezzature o ogni altro
tipo  di  spesa  non  strettamente finalizzata alla realizzazione del
progetto;
    w) prive della dichiarazione a firma del rappresentante legale da
dove  risulti  che  il  progetto  non  ha  gia'  beneficiato di altri
finanziamenti, pubblici e/o privati;
    x) prive della attestazione di eventuali collaborazioni con altre
organizzazioni  di  volontariato  o  con  enti  pubblici e/o soggetti
privati;
    y) prive  della  dichiarazione  del  rappresentante  legale nella
quale  vengono  indicati i soggetti che compongano l'eventuale gruppo
informale,  nonche'  le  finalita'  del gruppo medesimo, il ruolo e/o
funzione svolti nella realizzazione del progetto;
    z) prive  del  curriculum  dell'organizzazione  di volontariato e
degli eventuali partner non istituzionali.
6. Commissione di valutazione.
  La  valutazione  dei  progetti  ai  fini  della  ammissibilita'  al
finanziamento verra' compiuta da una Commissione nominata con decreto
del   Ministro   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato.
  La  Commissione sara' composta da quattro membri dell'osservatorio,
e  da  un  componente  della  Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili; tutti con diritto
di voto.
  I  progetti  verranno  valutati  secondo  i criteri contenuti nella
presente  direttiva  (Allegato  4),  ad  insindacabile giudizio della
Commissione.
  La  Commissione  provvedera'  alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
  La  graduatoria  verra'  pubblicata sul sito internet del Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  (www.welfare.gov.it). Tale
pubblicazione   esplica   gli  effetti  della  piena  conoscenza  nei
confronti  di  tutti  gli  istanti circa l'esito dei progetti. Verra'
comunque data comunicazione alle organizzazioni di volontariato i cui
progetti siano stati ammessi al finanziamento.
7. Progetti ammessi al finanziamento.
  Alle  organizzazioni  di  volontariato  il  cui  progetto sia stato
dichiarato   ammissibile   al  finanziamento,  verra'  data  apposita
comunicazione.  A  tale  comunicazione sara' allegata, in quadruplice
copia,  una convenzione dalla quale risulti l'impegno a realizzare il
progetto  nei tempi e nei modi previsti dalla presente direttiva, con
l'indicazione della data di inizio del progetto e della sua durata.
  Le   organizzazioni   di   volontariato  ammesse  al  finanziamento
dovranno,  entro  e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento
della  suddetta comunicazione da parte del Ministero, inviare a mezzo
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  la  seguente documentazione
(fara' fede il timbro postale di invio):
    convezione  firmata dal rappresentante legale dell'organizzazione
di volontariato (in quadruplice copia);
    composizione attuale dell'organo rappresentativo;
    certificato  penale  e  certificato  relativo a eventuali carichi
pendenti  del  rappresentante legale dell'organizzazione che presenta
la  domanda;  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  in  cui  il  legale
rappresentante affermi di non aver riportato condanne penali e di non
essere  a  conoscenza  di  essere sottoposto a procedimenti penali in
corso;
    bilancio consuntivo 2003;
    bilancio preventivo 2004 in caso sia previsto dallo statuto;
    codice fiscale dell'organizzazione;
    copia  conforme  delle polizze assicurative contro gli infortuni,
le  malattie,  nonche',  per  la responsabilita' civile verso i terzi
(art.  4,  comma  1,  legge  n.  266  del  1991),  dei  volontari che
prenderanno parte al progetto;
    copia conforme dell'apposita stipula della fidejussione (bancaria
o assicurativa);
    estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra
forma per l'accreditamento della somma concessa.
  La  documentazione dovra' essere inviata a: «Osservatorio nazionale
per  il volontariato - Servizio volontariato - Direzione generale per
il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili -
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali - via Fornovo n. 8 -
00192  Roma»,  e recare sulla busta la dizione «Progetto sperimentale
volontariato   ammesso  direttiva  2004».  La  domanda  puo'  essere,
altresi',  presentata  a mano, entro le ore 12 del trentesimo giorno,
presso il servizio volontariato al medesimo indirizzo.
  Il  mancato  invio  o  l'invio  anche parziale della documentazione
richiesta  entro  il  termine comportera' la decadenza dal diritto al
finanziamento.  In entrambi i casi citati, subentrera' nel diritto al
finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria
di quelli dichiarati ammissibili dalla commissione di valutazione.
8. Monitoraggio in itinere.
  Il Servizio volontariato del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  potra'  sottoporre  i  progetti  ammessi  al finanziamento a
verifiche  nel  corso della realizzazione, nonche' ad una valutazione
finale   circa  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  nel
progetto.
  Le  organizzazioni  di  volontariato  ammesse al finanziamento sono
tenute  ad  inviare,  a  partire  dalla  data  di inizio del progetto
stesso,  una  relazione,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
avanzamento  del  progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
  In  caso  di  accertamento  di  motivi  che inducano a ritenere non
realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi
erogati   non  conforme  alle  finalita'  della  presente  direttiva,
l'ufficio   competente   potra',   in   qualsiasi  momento,  disporre
l'interruzione  del  finanziamento  e  chiedere la restituzione delle
somme gia' versate.
9. Modalita'   di   erogazione  del  finanziamento  e  certificazione
esterna.
  Il finanziamento verra' ripartito ed erogato in due fasi:
    una  quota pari al 70% dell'importo complessivo finanziato verra'
versata a seguito della verifica della documentazione di cui al punto
7,  e  comunque  successivamente  alla  registrazione  dei competenti
organi  di  controllo delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e l'associazione beneficiaria;
    una  quota  pari  al restante 30% verra' versata al termine della
realizzazione  del progetto e a seguito della presentazione, da parte
dell'organizzazione beneficiaria, di una dettagliata relazione finale
illustrativa  dei  risultati  conseguiti  e delle spese sostenute per
l'intero progetto corredate delle relative fatture e/o giustificativi
di   spesa   in   copia   conforme   all'originale.  Le  associazioni
beneficiarie  dovranno  produrre,  in sede di rendicontazione finale,
una  relazione  effettuata  da  un  certificatore  esterno,  iscritto
all'albo  dei  revisori  dei conti da almeno tre anni, che attesti la
conformita'  (o  meno)  dei  giustificativi  prodotti  alle regole di
rendicontazione  previste  per  i  progetti e le iniziative. Il costo
della  suddetta relazione e' ammissibile ai fini del costo totale del
progetto.
10. Fidejussione.
  Le  associazioni  beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare
apposita   fidejussione   (bancaria   o   assicurativa)   a  garanzia
dell'anticipo  percepito  (pari al 70% del finanziamento ministeriale
al  progetto).  La  fidejussione, che costituisce costo imputabile al
progetto,   deve   essere   presentata   prima  della  stipula  della
convenzione  col  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali e
costituisce   condizione  necessaria  al  fine  della  stipula  della
convenzione stessa.
  La   suddetta  fidejussione  dovra'  contenere  la  clausola  della
rinuncia  alla  preventiva  escussione  del  debitore principale e la
clausola   del  pagamento  a  semplice  richiesta  scritta  da  parte
dell'amministrazione   che   rilevi   a   carico  della  associazione
inadempienze  nella  realizzazione  del  progetto o dell'iniziativa o
rilevi  che  alcune  spese  non  sono  giustificate correttamente dai
giustificativi prodotti.
  La   fidejussione  o  la  polizza  dovranno  contenere  l'esplicita
dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte
le  prestazioni  contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio
di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
11. Mancata realizzazione del progetto.
  In  caso  di  mancata realizzazione dell'intero progetto o parte di
esso,   l'associazione   dovra'   provvedere  alla  restituzione  del
contributo o degli acconti di contributo percepiti.
  In   caso   di   mancata   realizzazione  di  parte  del  progetto,
l'associazione  dovra' provvedere alla restituzione della somma degli
acconti  corrispondente  alla  parte  del  progetto  approvato la cui
utilizzazione non e' documentata.
    Roma, 3 settembre 2004
                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 305