IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti  pubblici» ed in particolare l'art. 32-bis
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha  istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del  20 marzo  2003,  e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
  Visto  il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile
del  21 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   del   29 ottobre   2003,   n.   252,  recante
«Disposizioni  attuative  dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
  Vista  l'ordinanza  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3362
dell'8 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio
2004,  che destina ad interventi di competenza statale una somma pari
a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Considerato che occorre provvedere alla definizione delle modalita'
di  attivazione  del  predetto  Fondo  per  la  realizzazione  in via
specifica  di  interventi  di  competenza  statale  finalizzati  alla
riduzione  della vulnerabilita' sismica, tenuto conto dell'importanza
ed  urgenza di dare concreto avvio ad un'azione volta al contenimento
del   rischio  sismico,  cui  la  normativa  riconosce  carattere  di
priorita';
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di attivazione del
Fondo  per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre  2003,  n.  326, per quanto attiene in via specifica alla
realizzazione  di  interventi  di competenza statale finalizzati alla
riduzione   del  rischio  sismico  ai  quali  la  medesima  normativa
riconosce carattere di priorita'.
  2.  Nell'ambito  della  complessiva dotazione del Fondo ai predetti
interventi e' riservata la somma di 65 milioni di euro, in ragione di
32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  3. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che
rientrino nelle seguenti tipologie:
    a) verifiche   tecniche   da   eseguire  conformemente  a  quanto
richiesto  al  punto  3  dell'allegato  2  al  decreto  del  capo del
Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003;
    b) interventi  di  adeguamento  o  di miglioramento che risultino
necessari  a  seguito  di  verifiche  tecniche  gia'  eseguite con le
modalita' di cui alla lettera a);
    c)  interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  che,  anche in
assenza  di  verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla
lettera a), si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti
gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata
la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale.
  4.  Alle  verifiche  tecniche  di  cui  al  comma 3, lettera a), e'
destinata  una  percentuale  non  inferiore  al  30%  del complessivo
importo indicato al comma 2.
  5.  Nel  caso in cui gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e
c),  consistano  in  interventi  di  demolizione  e ricostruzione, il
calcolo  del  finanziamento  sara'  effettuato  tenendo  conto  della
volumetria dell'edificio da demolire.
  6.  Gli  interventi  di  cui  al  comma 3 devono inoltre riguardare
edifici ed opere:
    a) ubicate  in territori rientranti in una delle zone sismiche 1,
2 o 3, come individuate a seguito dell'applicazione dell'ordinanza n.
3274/2003,  con  esclusione  di  quelle costruite o adeguate ai sensi
delle  norme  sismiche  emanate  successivamente al 1984 e situate in
zone corrispondenti alle precedenti categorie sismiche utilizzate per
la progettazione o l'adeguamento;
    b) rientranti nelle tipologie di edifici ed opere individuate con
appositi  provvedimenti  dallo  Stato  ai sensi dell'art. 2, comma 4,
dell'ordinanza  n. 3274/2003, con esclusione degli edifici scolastici
in  quanto rientranti nell'ambito dello specifico piano straordinario
di  messa  in  sicurezza,  di  cui all'art. 80, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.