IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
                         LA REGIONE TOSCANA

  Premesso che:
    il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 12 marzo
1996,  registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data  19 giugno 1996,
registro  n.  2  Presidenza,  foglio  n. 76, ha approvato il Piano di
riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate
dalla  crisi  mineraria,  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge
24 aprile  1993,  n.  121,  convertito nella legge 23 giugno 1993, n.
204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;
    le  finalita'  del  piano  sono  quelle  di  favorire  la ripresa
economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
    l'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria
di  tutti  gli  interventi  previsti  dal  piano stesso, da parte dei
soggetti   coinvolti,   nonche'   la   disponibilita'  di  un  quadro
informativo  completo  e  costantemente  aggiornato in relazione allo
stato  di  attuazione  dei  singoli  interventi,  per  una puntuale e
corretta valutazione della loro efficacia;
    la  citata  legge  23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di
riconversione  produttiva  venga attuato mediante accordi e contratti
di programma;
    il  Piano  di riconversione produttiva prevede che gli accordi di
programma   vengano   stipulati  tra  il  Ministero  delle  attivita'
produttive,   gia'   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato e la regione stessa;
    la legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come
modificato  dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221,
prevede  l'erogazione  di  contributi in conto capitale per attivita'
sostitutive  di  quelle  dismesse o in via di dismissione, nei bacini
minerari   interessati   da   processi   di   ristrutturazione  o  di
riconversione;
    la  deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli
elementi  di  cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
    le  deliberazioni  del  CIPE  in date 30 luglio 1991, 20 dicembre
1991  e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi
mineraria ed i comuni in esse compresi;
    il  Piano  di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la
promozione  di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
  Visto  l'accordo  di programma stipulato il 30 dicembre 1999 tra il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ora
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  la regione Toscana con il
quale  e'  stata  approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a
beneficiare  dei  contributi  per  attivita'  sostitutive  di  quelle
minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi;
  Considerato che:
    nello   stato   di   previsione  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  si  registra la sussistenza di disponibilita' finanziarie
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  121/1993
convertito  in  legge  n.  204/1993  in  conseguenza  dei  disimpegni
relativi  alla  mancata attuazione dei programmi di investimento gia'
agevolati, ex art. 3, comma 7, legge n. 221/1990;
    si  e'  conclusa  la  procedura di concessione dei contributi per
tutte  le iniziative sostitutive comprese nella graduatoria di merito
di  cui  all'art.  4 del suindicato accordo di programma stipulato in
data 30 dicembre 1999;
    e'  stata  effettuata  in sede ministeriale una piu' approfondita
valutazione  delle  domande  di  agevolazione  a suo tempo presentate
anche  in considerazione di alcuni ricorsi presentati, dalla quale e'
emersa    la   sussistenza   dei   requisiti   per   la   concessione
dell'agevolazione,  in  relazione  ad alcuni progetti di investimento
non considerati ammissibili nella graduatoria di merito approvata con
il cennato accordo di programma del 30 dicembre 1999;
    la  concessione di tali ulteriori cennati aiuti alla creazione di
attivita'  di diversificazione economica presso la regione Toscana e'
altresi'   conforme   alle  vigenti  disposizioni  comunitarie  sulla
disciplina  del  regime  in  favore  delle  aree  colpite dal settore
minerario   (decisione   Commissione   U.E.  del  25 settembre  2000,
prot. 107021);
    a  termine di quanto fin qui esposto risultano infatti rispettati
sia  il  divieto  di proroga del regime oltre il 31 dicembre 2000, in
quanto   le   imprese   interessate  prese  in  considerazione  hanno
presentato  il  relativo  progetto  di  investimento anteriormente al
15 settembre 1999, sia l'impegno a non rifinanziare il regime stesso,
dato  che  per  la  concessione  delle  agevolazioni  a  favore delle
iniziative   in  argomento  si  provvede  tramite  le  disponibilita'
finanziarie  emerse  ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge
n.  121/1993,  convertito  in  legge  n.  204/1993,  per  effetto dei
disimpegni  relativi  alla  mancata  attuazione  dei  programmi  gia'
agevolati ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 221/1990;
  Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
  Con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  il  Ministero  delle
attivita'  produttive  e  la regione Toscana concludono un accordo di
programma  ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
1993,  n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante
«Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio
all'attuazione  degli  interventi  previsti  dall'art. 2 del presente
accordo,  ai  fini  della gestione unitaria ed integrata del Piano di
riconversione  produttiva delle aree della regione Toscana, avente la
finalita'  di  favorire  la  ripresa economica ed occupazionale nelle
aree della regione interessate dalla crisi mineraria.