IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e LA REGIONE TOSCANA Premesso che: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»; le finalita' del piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; l'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia; la citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma; il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero delle attivita' produttive, gia' Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa; la legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita' sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione o di riconversione; la deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie; le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi; il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie. Visto l'accordo di programma stipulato il 30 dicembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive e la regione Toscana con il quale e' stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a beneficiare dei contributi per attivita' sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi; Considerato che: nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive si registra la sussistenza di disponibilita' finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993 convertito in legge n. 204/1993 in conseguenza dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi di investimento gia' agevolati, ex art. 3, comma 7, legge n. 221/1990; si e' conclusa la procedura di concessione dei contributi per tutte le iniziative sostitutive comprese nella graduatoria di merito di cui all'art. 4 del suindicato accordo di programma stipulato in data 30 dicembre 1999; e' stata effettuata in sede ministeriale una piu' approfondita valutazione delle domande di agevolazione a suo tempo presentate anche in considerazione di alcuni ricorsi presentati, dalla quale e' emersa la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione, in relazione ad alcuni progetti di investimento non considerati ammissibili nella graduatoria di merito approvata con il cennato accordo di programma del 30 dicembre 1999; la concessione di tali ulteriori cennati aiuti alla creazione di attivita' di diversificazione economica presso la regione Toscana e' altresi' conforme alle vigenti disposizioni comunitarie sulla disciplina del regime in favore delle aree colpite dal settore minerario (decisione Commissione U.E. del 25 settembre 2000, prot. 107021); a termine di quanto fin qui esposto risultano infatti rispettati sia il divieto di proroga del regime oltre il 31 dicembre 2000, in quanto le imprese interessate prese in considerazione hanno presentato il relativo progetto di investimento anteriormente al 15 settembre 1999, sia l'impegno a non rifinanziare il regime stesso, dato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative in argomento si provvede tramite le disponibilita' finanziarie emerse ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 121/1993, convertito in legge n. 204/1993, per effetto dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi gia' agevolati ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 221/1990; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero delle attivita' produttive e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana, avente la finalita' di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.