Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  95/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  -  n.  115  del  18 maggio 2004, sono apportate le seguenti
rettifiche:
      alla  pagina  29, all'art. 6 (Rimborsi) della «Tariffa penale»,
al  primo  rigo,  dove  e' scritto: «1. Oltre agli onorari e a quanto
previsto  negli  articoli  4  e 8, spetta al difensore ed il rimborso
delle spese ...», leggasi: «1. Oltre agli onorari e a quanto previsto
negli  articoli  4  e  8, spetta al difensore il rimborso delle spese
...»;
      ed  ancora,  alla  pagina  35, nella rubrica dell'art. 11 della
«Tariffa  degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati in
materia    stragiudiziale    (civile    e    penale,   tributaria   e
amministrativa)»  dove  e' scritto: «(Pratiche di valore superiore ai
Euro  5.164.600,00)»,  leggasi: «(Pratiche di valore superiore a Euro
5.164.600,00)».