IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  n.  9697167 del 18 dicembre 1996 che autorizza l'Organismo
di controllo «Associazione Ecocert Italia» ad esercitare le attivita'
di  controllo  relative al metodo di produzione biologico di prodotti
agricoli  ed  alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle   derrate   alimentari,   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
  Vista  l'istanza presentata da «Associazione Ecocert Italia» con la
quale  chiede  a  questo Ministero l'autorizzazione alla cessione del
ramo  di  attivita'  di  controllo  delle  produzioni  da agricoltura
biologica alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.»;
  Vista  la  disponibilita' dichiarata dalla societa' «Ecocert Italia
S.r.l.»  di  acquisire  il  ramo  di  attivita'  di  controllo  delle
produzioni da agricoltura biologica da «Associazione Ecocert Italia»;
  Sentito  il  parere  favorevole  del  Comitato di valutazione degli
organismi  di controllo, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.
220  del  17 marzo  1995, espresso nel verbale di riunione n. 40/2004
del  17 marzo  2004,  in  merito  alla  continuita'  del  sistema  di
controllo  nell'ambito  del  trasferimento  del  ramo di attivita' da
«Associazione Ecocert Italia» a «Ecocert Italia S.r.l»;
  Vista  la  nota  n.  120363  del  5 maggio  2004,  con  la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ha  disposto  le
condizioni  per  il  trasferimento  dell'attivita'  di  controllo  da
«Associazione Ecocert Italia» alla societa' «Ecocert Italia S.r.l.»;
  Visto  il  verbale  di  assemblea  dei soci della societa' «Ecocert
Italia  s.r.l.»  del  7 giugno  2004  che delibera l'acquisizione del
sistema  di  controllo  delle  produzioni da agricoltura biologica da
«Associazione Ecocert Italia»;
  Visto  il  contratto  di  cessione  di  ramo  d'azienda, redatto in
Catania  in  data  11 giugno 2004 con numero di repertorio 18827, tra
«Associazione  Ecocert  Italia»  quale  parte  cedente  e la societa'
«Ecocert Italia S.r.l.» quale cessionario;
  Visto  il  verbale  di  assemblea dei soci di «Associazione Ecocert
Italia»  del  14 luglio  2004 che delibera la cessione del sistema di
controllo  delle  produzioni  da  agricoltura biologica alla societa'
«Ecocert Italia S.r.l.»;
  Esaminata  la  documentazione  trasmessa  relativa ai requisiti dei
rappresentanti  della  societa'  «Ecocert  Italia  S.r.l.»,  previsti
nell'allegato II del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220;
  Considerato, che il trasferimento dell'attivita' di controllo delle
produzioni  da agricoltura biologica da «Associazione Ecocert Italia»
alla  societa'  «Ecocert  Italia S.r.l.», assicura la continuita' del
sistema di controllo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La societa' «Ecocert Italia S.r.l.», con sede in Catania, corso
delle  Provincie  n.  60, e' autorizzato ad esercitare l'attivita' di
controllo  sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed
alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari   alle  medesime  condizioni  di  autorizzazione  concesse
all'«Associazione  Ecocert  Italia»  con  decreto  del Ministro delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali n. 9697167 del 18 dicembre
1996.
  2.  All'«Associazione  Ecocert Italia» e' revocata l'autorizzazione
ad  esercitare  l'attivita'  di  controllo  sul  metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui
prodotti  agricoli  e  sulle derrate alimentari, concessa con decreto
del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali n.
9697167 del 18 dicembre 1996.
  3.    La   societa'   «Ecocert   Italia   S.r.l.»,   nell'esercizio
dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare
la  propria  attivita'  a  quanto  previsto  dal regolamento (CEE) n.
2092/91  del  Consiglio  del  24 giugno 1991 modificato e dal decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.
  4. Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate
da  «Associazione  Ecocert Italia» e' concesso l'impiego delle stesse
per  un  periodo  non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.