IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  1994,  n. 332, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, nel testo vigente
fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2  («Poteri Speciali») del citato
decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 30 luglio 1994, n. 474, nel testo vigente fino alla data
del 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 settembre  1999,  con il quale sono state individuate ENEL S.p.a.,
ENEL  Produzione  S.p.a.,  ENEL  Distribuzione  S.p.a. e Terna S.p.a.
quali  societa'  nei  cui statuti introdurre - prima di ogni atto che
determini  la perdita del controllo - una clausola che attribuisca al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
titolarita'  di  uno  o  piu'  dei  poteri  speciali,  ai  sensi  del
richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  in  data  17 settembre  1999,  emanato  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  ai  sensi  del  richiamato art. 2, comma 1-bis, del
decreto-legge  31 maggio  1994,  n. 332, che ha definito il contenuto
della  clausola  relativa  ai  poteri  speciali  da  introdurre negli
statuti  di  ENEL  S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., ENEL Distribuzione
S.p.a. e Terna S.p.a.;
  Visto  lo  statuto vigente di ENEL S.p.a. e, in particolare, l'art.
6.2  che  disciplina  i  poteri speciali in conformita' al richiamato
decreto  ministeriale del 17 settembre 1999 ed all'art. 4, comma 227,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  l'art.  4  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e, in
particolare,  i  commi  da  227  a  231,  le  cui  disposizioni hanno
novellato la disciplina dei poteri speciali di cui al richiamato art.
2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332;
  Visto  l'art.  4,  comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che, sostituendo l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n.  332,  ha ridefinito i poteri speciali di cui alla disposizione da
ultimo menzionata;
  Visto  l'art.  4,  comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che definisce i presupposti per l'esercizio del potere di opposizione
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  a) e b), del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332;
  Visto  l'art.  4,  comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nel  quale  e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  sono  individuati  i  criteri di esercizio dei poteri
speciali,  limitando  il  loro  utilizzo  ai soli casi di pregiudizio
degli interessi vitali dello Stato;
  Visto l'art. 4, comma 231, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale dispone che gli statuti delle societa' nei quali e' prevista la
clausola  che  attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati
alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230 del medesimo articolo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 giugno  2004,  emanato  ai sensi del menzionato art. 4, comma 230,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  del citato decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri in data 10 giugno 2004, il quale dispone che
le  societa'  provvedano, alla prima occasione utile, ad adeguare, se
necessario,  le  disposizioni  dei  propri statuti al contenuto dello
stesso decreto;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 2, comma 4, del citato decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 10 giugno 2004, il
quale, con riferimento alle societa' nei cui statuti e' gia' presente
la  clausola statutaria attributiva dei poteri speciali, dispone che,
con  apposito  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, si provveda alla
rideterminazione   del   contenuto  di  tale  clausola  ai  fini  del
successivo  adeguamento  degli statuti da parte delle assemblee delle
societa' interessate;
  Visto  l'art.  4,  comma 229, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nel  quale  e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche'
con  i  Ministri competenti per settori, sono individuate le societa'
dai  cui  statuti  va  eliminata,  con  deliberazione  dell'assemblea
straordinaria,  la  clausola  con  la  quale  e'  stata attribuita al
Ministro  dell'economia  e delle finanze la titolarita' di uno o piu'
dei poteri speciali;
  Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 17 settembre 1999,
stabilisce  che  la  permanenza  delle  ragioni  che  giustificano la
sussistenza  della  clausola  che attribuisce al Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica uno o piu' dei poteri
di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, e'
sottoposta    a   verifica   dopo   un   periodo   di   cinque   anni
dall'inserimento,  anche in considerazione dello stato di avanzamento
del processo di liberalizzazione delle fonti di energia in Europa;
  Ritenuto che, nonostante lo sviluppo negli ultimi anni, il processo
di  liberalizzazione nel settore dell'energia in Europa e' tuttora in
fase evolutiva e di rafforzamento, che ENEL risulta ad oggi operatore
essenziale per garantire la sicurezza del settore elettrico in Italia
e   che,   pertanto,   non  ravvisano  i  presupposti  per  procedere
all'eliminazione   dallo   statuto  di  ENEL  S.p.a.  della  clausola
attributiva  dei  poteri speciali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data
17 settembre 1999;
  Di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  1.  Il  contenuto della clausola di cui al decreto del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
17 settembre 1999 e' cosi' modificato:
  «Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n.  332,  convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n.
474,  come sostituito dall'art. 4, comma 227, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  e' titolare dei seguenti
poteri speciali:
    a)   opposizione   all'assunzione,  da  parte  dei  soggetti  nei
confronti  dei  quali  opera  il  limite al possesso azionario di cui
all'art.  3  del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con
modificazioni  dalla  legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni
rilevanti,  per  tali  intendendosi  quelle  che  - come statuito dal
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  in  data 17 settembre 1999 - rappresentano almeno il 3 per
cento  del  capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto
nelle  assemblee  ordinarie. L'opposizione deve essere espressa entro
dieci   giorni   dalla  data  della  comunicazione  che  deve  essere
effettuata   dagli  amministratori  al  momento  della  richiesta  di
iscrizione   nel   libro   soci,  qualora  il  Ministro  ritenga  che
l'operazione  rechi  pregiudizio  agli  interessi vitali dello Stato.
Nelle  more  di  decorrenza del termine per l'esercizio del potere di
opposizione,  il  diritto  di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di
esercizio   del   potere  di  opposizione,  attraverso  provvedimento
debitamente  motivato  in  relazione al concreto pregiudizio arrecato
dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non
puo'  esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse
azioni  entro  un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su  richiesta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la
vendita  delle  azioni  che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo  le  procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile. Il
provvedimento  di  esercizio del potere di opposizione e' impugnabile
entro   sessanta   giorni   dal   cessionario  innanzi  al  tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
    b) opposizione  alla  conclusione  di  patti  o  accordi  di  cui
all'art.   122   del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo
24 febbraio  1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno
la  ventesima  parte  del  capitale  sociale costituito da azioni con
diritto  di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del
potere  di  opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e
delle  finanze  dei  patti  e  degli  accordi  rilevanti ai sensi del
presente  articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato
art.  122  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998.  Il  potere  di  opposizione deve essere esercitato entro dieci
giorni  dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle
more  di  decorrenza  del  termine  per  l'esercizio  del  potere  di
opposizione,  il  diritto  di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso  da  quello  patrimoniale  dei  soci  aderenti  al patto sono
sospesi.  In  caso  di  emanazione  del provvedimento di opposizione,
debitamente  motivato  in  relazione al concreto pregiudizio arrecato
dai  suddetti  accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli
stessi  sono  inefficaci.  Qualora dal comportamento in assemblea dei
soci  sindacati  si  desuma il mantenimento degli impegni assunti con
l'adesione  ai  patti  o  agli  accordi di cui al citato art. 122 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere
assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il
provvedimento  di  esercizio del potere di opposizione e' impugnabile
entro  sessanta  giorni  dai  soci  aderenti  ai patti o agli accordi
innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
    c) veto,   debitamente   motivato   in   relazione   al  concreto
pregiudizio  arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione
delle  delibere  di  scioglimento  della  societa',  di trasferimento
dell'azienda,  di  fusione, di scissione, di trasferimento della sede
sociale  all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica
dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente
articolo.  Il  provvedimento  di  esercizio  del  potere  di  veto e'
impugnabile  entro  sessanta  giorni dai soci dissenzienti innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
    d)  nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di
cessazione   dall'incarico  dell'amministratore  cosi'  nominato,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con il Ministro
delle   attivita'   produttive,   provvede  a  nominare  il  relativo
sostituto.
  Il  potere di opposizione di cui alle precedenti lettere a) e b) e'
esercitabile  con  riferimento  alle fattispecie indicate all'art. 4,
comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di
cui  alle  precedenti  lettere a),  b),  c)  e d) sono esercitati nel
rispetto   dei  criteri  indicati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri  del  10 giugno  2004,  qui  integralmente
richiamato.»
  2.  In caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto ai
sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio
1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994,  n.  474,  allo  stesso  sono  assicurati  i  medesimi  diritti
riconosciuti agli altri amministratori dalla legge e/o dallo statuto,
anche  ai  fini  della convocazione del consiglio di amministrazione,
fatto  salvo  il  diritto  di  voto  e tenuto conto delle limitazioni
specificate al comma successivo.
  3.  All'amministratore  senza  diritto  di  voto non possono essere
conferite  deleghe  o  particolari cariche, anche in via suppletiva o
transitoria;  lo  stesso  non  puo'  in  nessun  caso  presiedere  il
consiglio  di  amministrazione,  ne'  avere  la rappresentanza legale
della societa', anche in relazione a singoli affari.
  4.  La  presenza  dell'amministratore  senza diritto di voto non e'
computata  ai  fini  della  regolare  costituzione  del  consiglio di
amministrazione della societa'.
  5.  ENEL  S.p.a. provvede, alla prima occasione utile, ad apportare
al  proprio  statuto le modifiche necessarie ad adeguare lo stesso al
contenuto del presente decreto.
  6.  Ai  sensi dell'art. 4, comma 229, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  citato  in  premessa,  l'accertamento della sussistenza dei
presupposti  per  l'eliminazione  dallo  statuto  della  clausola che
attribuisce  i  poteri  speciali  verra'  effettuato  con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministro  delle
attivita' produttive.
    Roma, 17 settembre 2004


                                           Il Ministro dell'economia
                                                 e delle finanze
                                                   Siniscalco
      Il Ministro
delle attività produttive
        Marzano