IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                  e
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

    Visto   il   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  120,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n.  33 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992,
concernente l'attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE
in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;
    Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del
27 maggio  1995,  concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
    Visto  l'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194, con il quale il mantenimento del riconoscimento degli
enti  ed  organismi  idonei  per  la conduzione di prove ufficiali di
campo  volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti
fitosanitari,   e'  subordinato  all'esito  favorevole  di  ispezioni
periodiche  e  regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita
lista  nazionale,  approvata  con  decreto del Ministro delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali, di concerto con i Ministri della
sanita' e dell'ambiente;
    Visto  il  decreto  27 novembre  1996, del Ministro delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali di concerto con il Ministro della
sanita'  e  con  il Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  29 del 5 febbraio 1997, che definisce i principi delle
buone  pratiche  per  l'esecuzione  delle  prove di campo e requisiti
necessari  al riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove di campo
ufficiali  finalizzate  alla  produzione  di  dati  necessari  per la
registrazione dei prodotti fitosanitari;
    Vista  la  circolare  29 gennaio  1997,  n. 2, del Ministro delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  53  del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la
conduzione  di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;
    Vista  la  circolare  1° agosto  2000,  n.  7, del Ministro delle
politiche  agricole  e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  261  dell'8 novembre  2000, recante le modalita' di presentazione
della  domanda  di  iscrizione  di  esperti  nella lista nazionale di
ispettori  preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei  ad  effettuare  le  prove ufficiali per la produzione di dati
necessari  ai  fini  della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui  all'art.  4,  comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
    Visto  il  decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  61  del  13 marzo  2002, relativo alla lista
nazionale  ispettori  preposti  al  controllo degli enti od organismi
riconosciuti  idonei  ad  effettuare le prove ufficiali ai fini della
registrazione dei prodotti fitosanitari;
    Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio
1997,  in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di
cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;
    Considerato   che   le   prove  e  le  analisi  finalizzate  alla
determinazione  dell'entita'  dei  residui  di  prodotti fitosanitari
negli  alimenti comportano sia attivita' di campo che di laboratorio,
rispettivamente  regolamentate  dal  decreto ministeriale 27 novembre
1996 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 190;
    Ravvisata  quindi  la  necessita' di uniformare e semplificare le
attivita'  di  verifica  operate dalle due amministrazioni competenti
per   l'attuazione   delle   due  normative  citate  nel  considerato
precedente  e  precisamente  il  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali ed il Ministero della sanita';
    Considerato che e' necessario escludere dalla lista gli ispettori
che  non  hanno  frequentato  il corso di formazione ed aggiornamento
dell'attivita' ispettiva;
    Considerato  che e' necessario inserire nella lista gli aspiranti
ispettori  le  cui  istanze  sono pervenute entro il mese di novembre
dell'anno successivo a quello di approvazione della lista precedente;
    Considerato  che  e' opportuno unificare la lista degli ispettori
gia' approvata con il decreto ministeriale 6 dicembre 2001 con quella
scaturita  dall'esame  delle  nuove  istanze  da  parte  del Comitato
consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e della
circolare  n.  7  del  1° agosto  2000  e visti gli atti del Comitato
consultivo  tecnico-scientifico  «Prove  sperimentali  di  campo»  si
approva  la  lista  degli ispettori di cui all'allegato I, che potra'
essere periodicamente aggiornata con successivo provvedimento.