IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992, concernente l'attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale il mantenimento del riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari, e' subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente; Visto il decreto 27 novembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che definisce i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari; Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002, relativo alla lista nazionale ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari; Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000; Considerato che le prove e le analisi finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti comportano sia attivita' di campo che di laboratorio, rispettivamente regolamentate dal decreto ministeriale 27 novembre 1996 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 190; Ravvisata quindi la necessita' di uniformare e semplificare le attivita' di verifica operate dalle due amministrazioni competenti per l'attuazione delle due normative citate nel considerato precedente e precisamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della sanita'; Considerato che e' necessario escludere dalla lista gli ispettori che non hanno frequentato il corso di formazione ed aggiornamento dell'attivita' ispettiva; Considerato che e' necessario inserire nella lista gli aspiranti ispettori le cui istanze sono pervenute entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di approvazione della lista precedente; Considerato che e' opportuno unificare la lista degli ispettori gia' approvata con il decreto ministeriale 6 dicembre 2001 con quella scaturita dall'esame delle nuove istanze da parte del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo»; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e della circolare n. 7 del 1° agosto 2000 e visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» si approva la lista degli ispettori di cui all'allegato I, che potra' essere periodicamente aggiornata con successivo provvedimento.