IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  il dott. Bojanic Petar, cittadino
jugoslavo ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione
in  dermatologia e venerologia conseguito a Belgrado (Jugoslavia), ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista
in «Dermatologia e venerologia»;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in  particolare  il  comma  7,  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003
ha  ritenuto  di  applicare  al richiedente la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 luglio
2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Bojanic Petar
e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento  del  titolo  di  medico specialista in dermatologia e
venerologia;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  specializzazione  in dermatologia e venerologia,
rilasciato   in   data  25 marzo  1999  dalla  facolta'  di  medicina
Universita'  di Belgrado al dott. Bojanic Petar, cittadino jugoslavo,
nato   a  Krusevac  (Repubbliche  Jugoslave)  il  26 maggio  1967  e'
riconosciuto   ai   fini   dell'ammissione   agli  impieghi  e  dello
svolgimento   delle  attivita'  sanitarie  nell'ambito  del  Servizio
sanitario  nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione
in materia.
  2.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 28 luglio 2004

                                    Il direttore generale: Mastrocola