IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Vista    la    deliberazione    2 agosto    2002,    del   Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  17 ottobre  2002,  concernente  la
trasformazione  in  societa'  per  azioni dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
  Vista  la  decisione  della  Banca Centrale Europea del 28 novembre
2003  relativa  all'approvazione  del  volume  di  conio delle monete
metalliche per il 2004 ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  il  decreto  21 gennaio  2004,  n.  3686,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  3 febbraio  2004,  con  il quale si
autorizza  l'emissione delle monete d'argento da 10 euro, celebrative
di «Genova capitale europea della cultura»;
  Considerato  che  occorre  stabilire  la data dalla quale le citate
monete avranno corso legale;
  Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la
prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  monete  d'argento  da  10 euro, celebrative di «Genova capitale
europea  della  cultura», aventi le caratteristiche di cui al decreto
ministeriale  21 gennaio  2004,  indicato nelle premesse, hanno corso
legale dal 4 ottobre 2004.