IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio
2000  e  successive  modifiche,  concernente  le misure di protezione
contro  l'introduzione  negli  Stati  membri  di  organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 marzo  1996,  che  recepisce le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,   concernente   le  modificazioni  agli  allegati  del  decreto
ministeriale  31 gennaio  1996  relativo  alle  misure  di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la
direttiva   della   Commissione  n.  96/78/CE  del  6 dicembre  1996,
concernente  le  modificazioni agli allegati del decreto ministeriale
31 gennaio   1996   relativo   alle   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE  del  12 marzo  1996,  n.
96/15/CE  del  14 marzo  1996,  n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n.
97/14/CE  del  21 marzo  1997  che  modificano  alcuni allegati della
direttiva   n.  77/93/CEE  del  Consiglio  nonche'  la  direttiva  n.
92/76/CEE  relativa  al  riconoscimento  di  zone  protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.  97/46/CE  del  25 luglio  1997 che
modifica  la  direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle
quali  taluni  organismi  nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri
prodotti  elencati  negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva
n.  77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da
un  luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per
prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 luglio  1998  che  recepisce le
direttive  della  Commissione  n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio
1998  che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del
Consiglio,  concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e  la  diffusione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 ottobre  1998 che recepisce la
direttiva  della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa
le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella
Comunita',  presso  posti di ispezione diversi da quelli del luogo di
destinazione,  per  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre  voci in
provenienza da Paesi terzi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 luglio  1999  che  recepisce la
direttiva  n.  1999/53/CE  della  Commissione  del 26 maggio 1999 che
modifica  l'allegato  III  della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2001 che modifica degli
allegati  al  decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure
di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio
della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai
prodotti  vegetali:  recepimento delle direttive della Commissione n.
2001/32/CE  e  n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni
allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
    Visto  il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli
allegati  al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali:
recepimento  delle  direttive  della  Commissione  n. 2003/46/CE e n.
2003/47/CE  del  4 giugno  2003  che modificano taluni allegati della
direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;
    Visto  il  decreto  ministeriale  31 marzo  2004 che modifica gli
allegati  al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali:
recepimento  della  direttiva  della  Commissione  n. 2003/116/CE del
4 dicembre  2003  che  modifica  taluni  allegati  della direttiva n.
2000/29/CE del Consiglio;
    Vista  la  direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo
2004  che  modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del
Consiglio;
    Vista  la  direttiva della Commissione n. 2004/32/CE del 17 marzo
2004, relativa alla modifica della direttiva n. 2001/32/CE per quanto
riguarda  alcune  zone protette esposte a particolari rischi in campo
fitosanitario nella Comunita';
    Considerata   la   necessita'  di  recepire  le  direttive  della
Commissione sopramenzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Gli  allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale
31 gennaio 1996 sono modificati come segue:
      1)  Il  testo di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto
1, e' sostituito dal testo seguente:
      2)  Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera b), punto
2, e' sostituito dal testo seguente:


--------------------------------------------------------------------
"1. Beet necrotic yellow       DK, E (Bretagna), FI, IRL, P
    vein virus                 (Azzorre),UK (Irlanda del Nord)"
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
"2. Erwinia amylovora   Parti di vegetali, ad   E, F (Corsica), IRL,
(Burr.) Winsl. et al.   eccezione dei frutti,   I (Abruzzi; Puglia;
                        delle sementi e dei     Basilicata; Cala-
                        vegetali destinati      bria; Campania; Emi-
                        alla piantagione, ma    lia-Romagna: provin-
                        compreso il polline     ce di Forli'-Cesena,
                        vivo per l'impolli-     Parma, Piacenza e
                        nazione di Amelanchier  Rimini; Friuli-Vene-
                        Med., Chaenomeles       zia Giulia, Lazio;
                        Lindl., Cotoneaster     Liguria Lombardia;
                        Ehrh., Crataegus L.,    Marche; Molise; Pie-
                        Cydonia Mill.,          monte; Sardegna; Si-
                        Eriobotrya  Lindl.,     cilia; Trentino-Alto
                        Malus Mill., Mespilus   Adige: provincia au-
                        L., Photinia davidiana  tonoma di Trento;
                        (Dcne.) Cardot,         Toscana; Umbria;
                        Pyracantha Roem.,       Valle d'Aosta Vene-
                        Pyrus L. e Sorbus L.    to: esclusi nella
                                                provincia di Rovigo
                                                i comuni Rovigo, Po-
                                                lesella, Villamar-
                                                zana, Fratta Polesi-
                                                ne, San Bellino,
                                                Badia Polesine, Tre-
                                                centa, Ceneselli,
                                                Pontecchio Polesine,
                                                Arqua' Polesine, Co-
                                                sta di Rovigo, Oc-
                                                chiobello, Lendina-
                                                ra, Canda, Ficarolo,
                                                Guarda Veneta, Fras-
                                                sinelle Polesine,
                                                Villanova del Gheb-
                                                bo, Fiesso Umbertia-
                                                no, Castelguglielmo,
                                                Bagnolo di Po, Giac-
                                                ciano con Baruchel-
                                                la, Bosaro, Canaro,
                                                Lusia, Pincara,
                                                Stienta, Gaiba, Sa-
                                                lara, nella provin-
                                                cia di Padova i co-
                                                muni di Castelbaldo,
                                                Barbona, Piacenza
                                                d'Adige, Vescovana,
                                                S. Urbano, Bora
                                                Pisani, Masi, e nel-
                                                la provincia di Ve-
                                                rona i comuni di
                                                Palu', Roverchiara,
                                                Legnago, Castagnaro,
                                                Ronco all'Adige,
                                                Villa Bartolomea,
                                                Oppeano, Terrazzo,
                                                Isola Rizza, Angia-
                                                ri), A (Burgenland,
                                                Carinzia, Austria
                                                inferiore, Tirolo
                                                [distretto ammini-
                                                strativo di Lienz],
                                                Stiria, Vienna), P,
                                                FI, UK (Irlanda del
                                                Nord, Isola di Man e
                                                Isole della Manica)"
--------------------------------------------------------------------

3) L'allegato III e' cosi' modificato:

a) nella parte A, punto 15, il testo della colonna di destra e' mo-
   dificato come segue: "Paesi terzi, esclusa la Svizzera";
b) nella parte B, il punto 1 e' sostituito dal testo seguente:

--------------------------------------------------------------------
"1. Fermi restando i divieti   E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi;
applicabili, a seconda dei     Puglia; Basilicata; Calabria;
casi, ai vegetali di cui al-   Campania; Emilia-Romagna: province
l'allegato III, parte A,       di Forli'-Cesena, Parma, Piacenza e
punti 9, 9.1 e 18, vegetali    Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio;
e polline vivo per l'impol-    Liguria; Lombardia; Marche; Molise;
linazione di: Amelanchier      Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino
Med., Chaenomeles Lindl.,      -Alto Adige: provincia autonoma di
Crataegus L., Cydonia Mill.,   Trento; Toscana; Umbria; Valle
Eriobotrya Lindl., Malus       d'Aosta; Veneto: esclusi nella pro-
Mill., Mespilus L., Pyra-      vincia di Rovigo i comuni Rovigo,
cantha Roem., Pyrus L. e       Polesella, Villamarzana, Fratta
Sorbus L., ad eccezione dei    Polesine, San Bellino, Badia Pole-
frutti e delle sementi,        sine, Trecenta, Ceneselli, Pontec-
originari di paesi terzi       chio Polesine, Argua' Polesine,
diversi dalla Svizzera e       Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendi-
non riconosciuti indenni da    nara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Erwinia amylovora (Burr.)      Frassinelle Polesine, Villanova del
Winsl. et al. Winsl. et al.    Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelgu-
conformemente alla procedura   glielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con
di cui all'articolo 18, pa-    Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia,
ragrafo 2, o nei quali sono    Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nel-
state stabilite zone indenni   la provincia di Padova i comuni di
da organismi nocivi per        Castelbaldo, Barbona, Piacenza
quanto riguarda Erwinia        d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara
amylovora (Burr.) Winsl. et    Pisani, Masi, e nella provincia di
al. Conformemente alle per-    Verona i comuni di Palu', Soverchia-
tinenti norme internazionali   ra, Legnago, Castagnaro, Ronco al-
per le misure fitosanitarie    l'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
e riconosciute tali condor-    Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A
memente alla procedura di      (Burgenland, Carinzia, Austria infe-
cui all'artico1o 18, para-     riore, Tirolo [distretto amministra-
grafo 2                        tivo di Lienz], Stiria, Vienna), P,
                               FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di
                               Man e Isole della Manica)

2. Fermi restando i divieti    E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Pu-
applicabili, a seconda dei     glia; Basilicata, Calabria, Campania,
casi, ai vegetali di cui       Emilia- Romagna: province di Forli'-
all'allegato III, parte A,     Cesena, Parma, Piacenza e Rimini;
punti 9, 9.1 e 18, vegetali    Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligu-
e polline vivo per l'impol-    ria;Lombardia; Marche; Molise; Pie-
linazione di: Cotoneaster      monte; Sardegna; Sicilia; Trentino-
Ehrh. e Photinia davidiana     Alto Adige: provincia autonoma di
(Dcne.) Cardot, ad eccezione   Toscana; Umbria; Valle d'Aosta;
dei frutti e delle sementi,    Trento; Veneto: esclusi nella provin-
originali di paesi terzi       cia di Rovigo i comuni Rovigo, Pole-
non riconosciuti indenni       sella, Villamarzana, Fratta Polesine,
da Erwinia amylovora (Burr.)   San Bellino, Badia Polesine, Trecen-
Winsl, et al. conformemente    ta, Ceneselli, Pontecchio Polesine,
alla procedura di cui al-      Arqua' Polesine, Costa di Rovigo,
l'articolo 18, paragrafo 2,    Occhiobello, Lendinara, Canda, Fica-
o nei quali sono state sta-    rolo, Guarda Veneta, Frassinelle
bilite zone indenni da orga-   Polesine, Villanova del Ghebbo, Fies-
nismi nocivi per quanto        so Umbertiano, Castelguglielino,
riguarda Erwinia amylovora     Bagnolo di Po, Giacciano con Baru-
(Burr.) Winsl. et al. con-     chella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pinca-
formemente alle pertinenti     ra Stienta, Gaiba, Salara, nella pro-
norme internazionali per le    vincia di Padova i comuni di Castel
misure fitosanitane e rico-    baldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
nosciute tali conformemente    Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani,
alla procedura di cui al-      Masi, e nella provincia di Verona i
l'articolo 18, paragrafo 2     comuni di Palu', Roverchiara, Legna-
                               go, Castagnaro, Ronco all'Adige, Vil-
                               la Bartolomea, Oppeano, Terrazzo,
                               Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland,
                               Carinzia, Austria inferiore, Tirolo
                               [distretto amministrativo di Lienz],
                               Stitia, Vienna), P, FI, TJK (Irlanda
                               del Nord, Isola di Man e Isole della
                               Manica)"
--------------------------------------------------------------------

4) L'allegato IV e' cosi' modificato:

a) la parte A, sezione I, e' modificata come segue:
   i)   al punto 53, il testo, Iran e' inserito nella colonna di si-
        nistra;
  ii)   al punto 54, il testo, Iran e' inserito nella colonna di si-
        nistra;

b) la parte B e' modificata come segue:

  i)    al punto 20.1, il testo della colonna  di destra e' sosti-
        tuito dal seguente: "DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre),
        UK (Irlanda del Nord)";
 ii)    al punto 20.2, il testo della colonna di destra e'  sosti-
        tuituito dal seguente: "DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzor-
        re), UK (Irlanda del Nord)";
iii)    il testo di cui al punto 21 e' sostituito dal seguente:

"21. Vegetali e polli-  Fermo restando i di-    E, F (Corsica), IRL,
ne vivo l'impollina-    vieti applicabili, a    I (Abruzzi; Puglia;
zione di Amelanchier    seconda dei casi, ai    Basilicata; Cala-
Med., Chaenomeles       vegetali di cui al-     bria; Campania;
Lindl., Cotoneaster     l'allegato III, parte   Emilia-Romagna:
Ehrh., Crataegus L.,    A, punti 9,9.1 e 18 e   province di Forli'
Cydonia Mill., Erio-    parte B, punti 1 e 2,   -Cesena, Parma, Pia-
botrya Lindl., Malus    constatazione uffi-     cenza e Rimini;
Mill., Mespilus L.,     ciale:                  Friuli-Venezia Giu-
Photinia davidiana                              lia; Lazio; Liguria;
(Dcne.) Cardot,         a) che i vegetali so-   Lombardia; Marche;
Pyracantha Roem,        no originari di paesi   Molise; Piemonte;
Pyrus L. e Sorbus       terzi riconosciuti in-  Sardegna; Sicilia;
L., ad eccezione        denni da Erwinia amy-   Trentino-Alto Adige:
dei frutti e delle      lovora (Burr.) Winsl.   provincia autonoma
sementi                 et al. conformemente    di Trento; Toscana;
                        alla procedura di cui   Umbria; Valle d'Ao-
                        all'articolo 18, pa-    sta; Veneto: esclusi
                        ragrafo 2;              nella provincia di
                                                Rovigo i comuni
                        oppure                  Rovigo, Polesella,
                                                Villamarzana, Fratta
                        b) che i vegetali sono  Polesine, San Belli-
                        originari di zone di    no, Badia Polesine,
                        paesi terzi stabilite   Trecenta, Ceneselli,
                        indenni da organismi    Pontecchio Polesine,
                        nocivi in relazione     Arqua' Polesine, Co-
                        a Erwinia amylovora     sta di Rovigo, Oc-
                        (Burr.) Winsl. et al.   chiobello, Lendina-
                                                ra, Canda, Ficarolo,
                        Conformemente alle      Guarda Veneta, Fras-
                        pertinenti norme        sinelle  Polesine,
                        internazionali per      Villanova del Gheb-
                        le misure fitosani-     bo, Fiesso Umbertia-
                        tarie e riconosciute    no, Castelguglielmo,
                        tali conformemente      Bagnolo di Po, Giac-
                        alla procedura di       ciano con Baruchel-
                        cui all'articolo 18,    la, Bosaro, Canaro,
                        paragrafo 2;            Lusia, Pincara,
                                                Stienta, Gaiba, Sa-
                        oppure                  lara, nella provin-
                                                cia di Padova i co-
                        c) che i vegetali       muni di Castelbaldo,
                        sono originari di       Barbona, Piacenza
                        uno dei seguenti        d'Adige, Vescovana,
                        cartoni svizzeri:       S. Urbano, Boara Pi-
                        Berna (ad eccezione     sani, Masi, e nella
                        dei distretti di        provincia di Verona
                        Signau e Trachsel-      i comuni di Palu',
                        wald), Friburgo,        Roverchiara, Legna-
                        Grisoni, Ticino,        go, Castagnaro, Ron-
                        Vaud, Valais;           co all'Adige, Villa
                                                Bartolomea, Oppeano,
                        oppure                  Terrazzo, Isola Riz-
                                                za, Angiari), A
                        d) che i vegetali       (Burgenland, Carin-
                        sono originari delle    zia, Austria infe-
                        zone protette elen-     riore, Tirolo,
                        cate nella colonna      [distretto ammini-
                        di destra;              strativo di Lienz],
                                                Stiria, Vienna), P,
                        oppure                  FI, UK (Irlanda del
                                                Nord, Isola di Man e
                        e) che i vegetali       isole della Manica)"
                        sono stati ottenuti
                        o, nel caso siano
                        stati introdotti in
                        una "zona tampone",
                        sono stati conservati
                        per almeno 7 mesi
                        comprendenti il pe-
                        riodo dal 1 aprile al
                        31 ottobre dell'ulti-
                        mo ciclo vegetativo
                        completo in un campo:

                        aa) situato ad almeno
                        1 chilometro all'in-
                        terno del confine di
                        una "zona tampone"
                        delimitata ufficial-
                        mente e con un'esten-
                        sione di almeno 50
                        km2, dove le piante
                        ospiti sono sottoposte
                        ad un regime di lotta
                        ufficialmente approva-
                        to e controllato, sta-
                        bilito al piu' tardi
                        prima dell'inizio del
                        ciclo vegetativo com-
                        pleto precedente l'ul-
                        timo ciclo vegetativo
                        completo, inteso a
                        minimizzate il rischio
                        di diffusione di
                        Erwinia amylovora
                        (Burr.) Winsl. et al.
                        a partire dai vegetali
                        ivi coltivati.
                        Informazioni piu' det-
                        tagliate concernenti
                        tale "zona tampone"
                        saranno tenute a di-
                        sposizione della Com-
                        missione e degli altri
                        Stati membri. Una
                        volta delimitata la
                        "zona tampone", saran-
                        no eseguite ispezioni
                        ufficiali almeno una
                        volta dall'inizio del-
                        l'ultimo ciclo vegeta-
                        tivo completo, al mo-
                        mento piu' opportuno,
                        nella zona che non
                        comprende il campo e
                        la zona circostante
                        avente un raggio di
                        500 metri, e tutte le
                        piante ospiti con sin-
                        tomi di Erwinia amylo-
                        vora (Burr.) Winsl.
                        et al. devono essere
                        immediatamente rimosse.
                        I risultati di tali
                        ispezioni saranno tra-
                        smessi ogni anno ante-
                        riormente al 1 maggio
                        alla Commissione e agli
                        altri Stati membri; e

                        bb) ufficialmente ap-
                        provato, come la "zona
                        tampone", prima del-
                        l'inizio del ciclo ve-
                        getativo completo pre-
                        cedente l'ultimo ciclo
                        vegetativo completo,
                        per la coltura di ve-
                        getali alle condizioni
                        indicate nel presente
                        punto; e

                        cc) che, come la zona
                        circostante avente un
                        raggio di almeno 500
                        metri, dall'inizio
                        dell'ultimo ciclo ve-
                        getativo completo e'
                        risultato indenne da
                        Erwinia amylovora
                        (Burr.) Winsl. et al.
                        all'atto di ispezioni
                        ufficiali eseguite
                        almeno:
                        - nel campo, al momen-
                        to piu' opportuno, os-
                        sia una volta da giu-
                        gno ad agosto ed una
                        volta da agosto a
                        novembre, e
                        - nella zona circo-
                        stante, al momento
                        piu' opportuno, ossia
                        da agosto a novembre, e

                        dd) in cui i vegetali
                        sono stati sottoposti
                        a prove ufficiali per
                        l'individuazione di
                        infezioni latenti se-
                        condo un metodo di
                        laboratorio adeguato
                        su campioni ufficial-
                        mente prelevati nel
                        periodo piu' opportuno.
                        Nel periodo compreso
                        tra il 1 aprile 2004 e
                        il 1 aprile 2005, le
                        suddette disposizioni
                        non si applicano ai ve-
                        getali trasportati
                        verso ed entro le zone
                        protette elencate nel-
                        la colonna di destra
                        che sono stati ottenu-
                        ti e conservati in
                        campi situati in "zone
                        tampone" ufficialmente
                        delimitate secondo i
                        requisiti pertinenti
                        applicabili anterior-
                        mente al 1° aprile 2004
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iv) il punto 21.1 e' soppresso;

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"21.3, Dal 15 marzo     Verra' fornita prova    E, F (Corsica), IRL,
al 30 giugno, alveari   documentata che gli     I (Abruzzi; Puglia;
                        alveari:                Basilicata; Cala-
                                                bria; Campania;
                        a) sono originari       Emilia-Romagna pro-
                        di paesi terzi          vince di Forli'-
                        riconosciuti indenni    Cesena, Parma,
                        da Erwinia amylovora    Piacenza e Rimini;
                        (Burr.) Winsl. et al.   Friuli- Venezia
                        conformemente alla      Giulia; Lazio;
                        procedura di cui al-    Liguria; Lombardia;
                        l'articolo 1, para-     Marche; Molise;
                        grafo 2;                Piemonte; Sardegna;
                                                Sicilia; Trentino-
                        oppure                  Alto Adige: provin-
                                                cia autonoma di
                        b) sono originari       Trento; Toscana;
                        di uno dei seguenti     Umbria; Valle
                        cantoni svizzeri:       d'Aosta; Veneto:
                        Berna (ad eccezione     esclusi nella pro-
                        dei distretti di        vincia di Rovigo i
                        Signau e Trachselwald), comuni Rovigo, Pole-
                        Friburgo, Grisoni,      sella, Villamarzana,
                        Ticino, Vaud, Valais;   Fratta Polesine, San
                                                Bellino, Badia Pole-
                        oppure                  sine, Trecenta, Ce-
                                                neselli, Pontecchio
                        c) sono originari       Polesine, Arqua'
                        delle zone protette     Polesine, Costa di
                        elencate nella          Rovigo, Occhiobello,
                        colonna di destra;      Lendinara, Canda,
                                                Ficarolo, Guarda
                        oppure                  Veneta, Frassinelle
                                                Polesine, Villanova
                        d) sono stati sot-      del Ghebbo, Fiesso
                        toposti ad un'adeguata  Umbertiano, Castel-
                        misura di quarantena    guglielmo, Bagnolo
                        prima del trasporto;    di Po, Giacciano con
                                                Baruchella, Bosaro,
                                                Canaro, Lusia, Pin-
                                                cara, Stienta, Gai-
                                                ba, Salara, nella
                                                provincia di Padova
                                                i comuni di Castel-
                                                baldo, Barbona, Pia-
                                                cenza d'Adige, Ve-
                                                scovana, S. Urbano,
                                                Boara Pisani, Masi,
                                                e nella provincia di
                                                Verona i comuni di
                                                Palu', Roverchiara,
                                                Legnago, Castagnaro,
                                                Ronco all'Adige,
                                                Villa Bartolomea,
                                                Oppeano, Terrazzo,
                                                Isola Rizza, Angia-
                                                ri), A (Burgenland,
                                                Carinzia, Austria
                                                inferiore, Tirolo
                                                [distretto ammini-
                                                strativo di Lienz],
                                                Stiria, Vienna), P,
                                                FI, UK (Irlanda del
                                                Nord, Isola di Man e
                                                Isole della Manica)"
--------------------------------------------------------------------

          vi)  al  punto  22,  il  testo  della  colonna di destra e'
sostituito  dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK
(Irlanda del Nord)»;
          vii)  al  punto  23,  il  testo  della colonna di destra e'
sostituito  dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK
(Irlanda del Nord)»;
          viii)  al  punto  25,  il  testo della colonna di destra e'
sostituito  dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK
(Irlanda del Nord)»;
          ix)  al  punto  26,  il  testo  della  colonna di destra e'
sostituito  dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK
(Irlanda del Nord)»;
          x) al  punto  27.1,  il  testo  della  colonna di destra e'
sostituito  dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK
(Irlanda del Nord)»;
          xi)  al  punto  27.2,  il  testo della colonna di destra e'
sostituito  dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK
(Irlanda del Nord)»;
          xii)  al  punto  30,  il  testo  della colonna di destra e'
sostituito  dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK
(Irlanda del Nord)».
      5)  All'allegato  V, parte B, sezione I, punti 1 e 8, il testo,
Iran e' inserito dopo India.
      6) L'allegato VI e' modificato come segue:
        A) Alla lettera b), punto 2, il testo della colonna di destra
e'  sostituito  dal  seguente:  «Spagna,  Francia (Corsica), Irlanda,
Italia    (Abruzzi;    Puglia;    Basilicata;   Calabria;   Campania;
Emilia-Romagna:  province  di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini;
Friuli-Venezia  Giulia;  Lazio;  Liguria;  Lombardia; Marche; Molise;
Piemonte;  Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma
di  Trento;  Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione di:
in  provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta  Polesine,  San  Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio  Polesine,  Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara,  Canda,  Ficarolo,  Guarda  Veneta,  Frassinelle Polesine,
Villanova  del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di
Po,   Giacciano  con  Baruchella,  Bosaro,  Canaro,  Lusia,  Pincara,
Stienta,   Gaiba,  Salara;  in  provincia  di  Padova,  i  comuni  di
Castelbaldo,  Barbona,  Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara
Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palu', Roverchiara,
Legnago,  Castagnaro,  Ronco  all'Adige,  Villa  Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo,   Isola  Rizza,  Angiari),  Austria  (Burgenland,  Kärnten,
Niedersterreich,   Tirol   (distretto   amministrativo   di   Lienz),
Steiermark,  Wien),  Portogallo,  Finlandia, Regno Unito (Irlanda del
Nord, isola di Man e isole della Manica)».
        B) Alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra
e'  sostituito dal seguente: «Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda,
Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)».