IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto l'art. 117 della Costituzione;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,   relativo   alla   nuova  organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo  e,  in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione
dell'inventario viticolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1227/2000  della  Commissione del
31 maggio  2000  che  stabilisce modalita' di applicazione del citato
regolamento   (CE)   n.  1493/1999,  e,  in  particolare,  l'art.  19
concernente l'inventario viticolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2729/2000  della  Commissione del
14 dicembre  2000,  recante modalita' di applicazione per i controlli
nel  settore  vitivinicolo,  in  particolare  l'art. 5 concernente il
controllo del potenziale viticolo;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12 gennaio   1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
europee, in particolare l'art. 4;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n.
506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
168  del 7 luglio 1967, recante norme relative all'Albo dei vigneti e
alla  denuncia  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare
gli  articoli 14  e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle
superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli
albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16
recante  disposizioni  per la rivendicazione delle produzioni annuali
DOCG, DOC, e IGT;
  Vista  la  propria  circolare  n.  5  del  19 luglio  1996, recante
modalita'  di  rivendicazione  dei  vini  ad  indicazione  geografica
tipica;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 agosto  2000,  n.  260, recante
disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione del regolamento (CE) n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  proprio  decreto  23 marzo  1999, concernente l'adozione
della   modulistica  per  l'aggiornamento  dello  schedario  viticolo
nazionale,  la  gestione  del  potenziale viticolo, la verifica delle
superfici  vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e
l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DCC e
nell'elenco  delle  vigne  IGT,  la  tenuta  e  l'aggiornamento degli
stessi;
  Visto  il  proprio decreto 26 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 220 del 20 settembre 2000,
concernente  termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici
vitate;
  Visto  il  proprio  decreto 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  84  del  10 aprile  2001,
concernente    modalita'    per   l'aggiornamento   dello   schedario
vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione  delle superfici vitate
negli  albi  dei  vigneti  DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e
norme aggiuntive;
  Visti  i  propri  decreti 27 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  176 del 31 luglio 2001, e
28 novembre   2001,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  283  del  5 dicembre  2001,  concernenti la
proroga  del  termine  per la presentazione della dichiarazione delle
superfici vitate di cui al citato decreto 27 marzo 2001;
  Considerato  che  la dichiarazione delle superfici vitate di cui ai
richiamati   decreti   ministeriali   e'  finalizzata,  tra  l'altro,
all'iscrizione  agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle
vigne  IGT  e  all'aggiornamento  delle  preesistenti  iscrizioni dei
vigneti agli albi dei vigneti DOCG e DOC e che la presentazione delle
dichiarazioni  delle  superfici  vitate  in  questione  da  parte dei
produttori  interessati  costituisce il presupposto per consentire la
rivendicazione e la certificazione delle produzioni annuali DO e IGT;
  Visto  l'Accordo  25 luglio  2002  tra  il Ministero e le regioni e
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica itatiana n. 212 del 10 settembre 2002, per
la  determinazione  dei  criteri  per l'istituzione e l'aggiornamento
degli  albi  dei  vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in
attuazione  dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla
base  dell'accordo  approvato  dalla  Conferenza dei presidenti nella
seduta del 4 ottobre 2001;
  Visto  il proprio decreto 23 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  192  del  20 agosto 2003,
recante  modalita'  per  la  rivendicazione delle produzioni dei vini
DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2003/2004;
  Considerato che sono in corso presso i competenti enti le procedure
per l'istituzione e per l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e
degli elenchi delle vigne I.G.T. sulla base delle disposizioni di cui
al  citato  Accordo  del  25 luglio  2002  e  che pertanto permangono
tuttora  le  condizioni che hanno determinato l'emanazione del citato
decreto 23 luglio 2003;
  Ritenuto   di   dover   stabilire  le  opportune  disposizioni  per
assicurare  la  correttezza  e la certezza della rivendicazione delle
produzioni  DOCG,  DOC  e  IGT per la campagna vendemmiale 2004/2005,
nonche'  assicurare  i  relativi  controlli  da parte degli organismi
preposti,  nelle  more  dell'emanazione delle disposizioni definitive
per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta del 15 luglio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Criteri generali
  1.  Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT
presso  le  competenti camere di commercio, in via transitoria per la
campagna vendemmiale 2004/2005, si adottano le disposizioni stabilite
nel presente decreto.
  2. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1,
per   tutte  le  iscrizioni  agli  albi  effettuate  antecedentemente
al settembre  2000,  sono  da  utilizzare le superfici indicate nella
dichiarazione  delle  superfici  vitate  (Mod.  B1) di cui ai decreti
23 marzo  1999,  26 luglio  2000  e  27 marzo  2001  richiamati nelle
premesse.   I   produttori  che  non  abbiano  presentato  la  citata
dichiarazione  delle  superfici  vitate  entro  il  31 dicembre  2001
possono  rivendicare  le  produzioni  in  questione,  purche' abbiano
presentato  la  predetta  dichiarazione  entro  il  31 agosto 2004 al
competente  sportello  regionale,  fatti salvi eventuali termini piu'
restrittivi   stabiliti   dalle  competenti  regioni  e  fatto  salvo
l'assolvimento  della  prescrizione  sanzionatoria di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 260/2000.
  3.  Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1
i  produttori interessati devono presentare le denunce di produzione,
utilizzando  la sola modulistica di cui ai successivi articoli 2 e 3,
direttamente alla competente camera di commercio entro il 10 dicembre
2004, anche per via telematica o informatica.