IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del
Sottosegretario  di  Stato  on.  Viespoli,  sono state individuate le
fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste
dal  sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  anche  senza  soluzione  di continuita'
rispetto  al  termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della
gia' richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223, potra' essere agevolata
la   gestione   delle   problematiche   occupazionali  relative  alle
fattispecie,   mediante  il  graduale  e  progressivo  reimpiego  dei
lavoratori interessati;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della
legge  24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate
dai predetti accordi;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di poter autorizzare la concessione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale entro il
31 dicembre   2004,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle
fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo
di  conseguire  la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' autorizzata, per il periodo dal 22 aprile 2004 al 31 dicembre
2004,  in favore di un numero massimo di 80 dipendenti della societa'
AXAFF  S.r.l.,  sede in Belcreda di Gambolo (Pavia) e stabilimento in
Villafranca   in   Lunigiana  (Massa  Carrara),  la  concessione  del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,  definito
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  in  data  26 aprile  2004.  Gli  interventi  sono
disposti nel limite massimo di euro 980.731,00.