IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, in particolare i commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, entrato in vigore il 26 novembre 2003; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139, che prevedono, tra l'altro, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004; Considerato che, con lo specifico accordo intervenuto in data 14 gennaio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, si e' ritenuto che le societa' dei settori industriale, terziario ed artigiano non rientranti nel campo di applicazione della normativa riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale o non aventi i requisiti per accedere al predetto trattamento secondo le vigenti disposizioni, operanti nell'area di Portovesme (Cagliari) e di S. Gavino (Cagliari), coinvolte dalla crisi della societa' Portovesme S.r.l., rientrino nella previsione normativa di cui al citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati, conseguente al previsto riavvio degli impianti della citata Portovesme S.r.l.; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo; Considerato che alcune delle predette istanze presentano una data di decorrenza anteriore all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 328/2003; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale solamente dal 26 novembre 2003 fino al 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 2 dipendenti della societa' S.M. Service S.a.s., unita' di Portoscuso (Cagliari), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2004. Pagamento diretto: si. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 38.900,00.