L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in  particolare  l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della
fusione  di  imprese,  con  le  relative  modalita'  e le nuove norme
statutarie;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed  integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che
prevede  l'approvazione  della  fusione  di  imprese, con le relative
modalita' e le nuove norme statutarie;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art.  4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma
1,  lettera  i)  della  legge  n.  576/1982,  il quale prevede che il
Consiglio dell'Istituto esprima parere al Presidente, tra l'altro, in
materia  di  fusioni  di  imprese assicuratrici, comprese le relative
modalita' e le nuove norme statutarie;
  Visto  il  decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre
1984   ed  i  successivi  provvedimenti  autorizzativi  all'esercizio
dell'attivita'   assicurativa   e   riassicurativa   nei   rami  vita
riguardanti Winterthur Vita S.p.a. con sede in Milano, piazza Missori
n. 2;
  Visto  il provvedimento Isvap in data 30 marzo 2004 di approvazione
della fusione per incorporazione di Meieaurora S.p.a. e NewWin S.p.a.
in  Winterthur Assicurazioni S.p.a. che ha contestualmente variato la
propria  denominazione  sociale in Aurora Assicurazioni S.p.a impresa
autorizzata  ad  esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa
nei rami danni e vita, con sede in Milano, piazza Missori n. 2;
  Viste   le   istanze   in   data   15 luglio  2004  e  la  relativa
documentazione  allegata  con  le  quali  le  predette societa' hanno
chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Winterthur
Vita  S.p.a. in Aurora Assicurazioni S.p.a., delle relative modalita'
e  delle nuove norme statuarie dell'incorporante, nonche' i documenti
integrativi forniti da ultimo in data 20 settembre 2004;
  Viste  le  delibere  assunte in data 28 luglio 2004 dalle assemblee
straordinarie  degli  azionisti  di Winterthur Vita S.p.a e di Aurora
Assicurazioni  S.p.a. che hanno approvato l'operazione di fusione per
incorporazione   in  esame,  con  effetti  contabili  e  fiscali  dal
1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;
  Preso  atto  dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari
nel registro delle imprese di Milano in data 2 agosto 2004;
  Rilevato  che  l'operazione  di  fusione  in  esame  e  le relative
modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Considerato   che   non  sussistono  elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle modifiche statutarie apportate dalla societa'
incorporante;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio dell'Istituto
nella seduta del 27 settembre 2004;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E'  approvata  la  fusione  per  incorporazione  di Winterthur Vita
S.p.a.  in  Aurora  Assicurazioni S.p.a, entrambe con sede in Milano,
con le relative modalita' di attuazione.