IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti gli indicatori, i relativi valori percentuali e l'arco temporale di riferimento del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui al comma 2, lettera d), del medesimo art. 8, nonche' la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia; Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Modalita' di valutazione dell'interesse culturale 1. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui al medesimo art. 8, comma 2, lettere a), b), c) e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del citato decreto legislativo. 2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base del punteggio complessivamente attribuito al progetto filmico, secondo quanto previsto ai commi successivi. 3. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale. 4. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il trentacinque per cento sul punteggio complessivo. 5. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo. 6. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo. 7. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quaranta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio e' calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. In ciascuna seduta deliberativa della Sezione viene redatto un elenco dei progetti esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il riconoscimento e' conferito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva piu' elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non puo' comunque dar luogo ad un importo complessivo di finanziamenti superiore alle risorse di attuale verificata disponibilita'. Entro tale limite, possono essere riconosciuti solo quei progetti filmici che abbiano ottenuto nella valutazione discrezionale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), un giudizio almeno sufficiente. Qualora un progetto filmico sia ritenuto meritevole del riconoscimento dell'interesse culturale e non vi siano risorse finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa nella quale viene esaminato, il progetto medesimo, per decisione unanime dei componenti, puo' essere rinviato, con il medesimo punteggio, per una sola volta, alla seduta successiva. 9. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo, sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese dagli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai parametri ed agli indicatori di cui all'allegata Tabella A. 10. Per le opere prime e i cortometraggi la valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, viene effettuata sulla base dei soli criteri discrezionali di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) b) c) del decreto legislativo, con esclusione degli automatismi relativi alla lettera d) della medesima disposizione.