IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, di riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
  Visto  l'art.  8,  comma  4,  del  citato  decreto legislativo, che
prevede  che con decreto ministeriale siano stabiliti gli indicatori,
i  relativi  valori percentuali e l'arco temporale di riferimento del
criterio  per  il  riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera
filmica  di  cui al comma 2, lettera d), del medesimo art. 8, nonche'
la  composizione  e le modalita' di organizzazione e di funzionamento
della Commissione per la cinematografia;
  Visto  l'art.  27,  comma  8,  del citato decreto legislativo, come
modificato  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.
72,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 maggio 2004, n.
128;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
          Modalita' di valutazione dell'interesse culturale
  1.  La  Commissione  per  la  cinematografia  di cui all'art. 8 del
decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.   28,   e  successive
modificazioni,  d'ora  in  avanti  denominato  «decreto legislativo»,
valuta  le  istanze  per  il  riconoscimento dell'interesse culturale
sulla  base  dei  criteri di cui al medesimo art. 8, comma 2, lettere
a),  b),  c)  e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del
citato decreto legislativo.
  2.  La  Commissione  esprime  il  proprio  parere  sulla  base  del
punteggio  complessivamente  attribuito  al progetto filmico, secondo
quanto previsto ai commi successivi.
  3.  La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno,
su  proposta  del  Direttore  generale  per il cinema, gli indicatori
utili  per  le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2,
lettere   a),   b)   e  c)  del  decreto  legislativo,  ai  fini  del
riconoscimento dell'interesse culturale.
  4. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della
sceneggiatura  in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui
all'art.  8,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo,  e'
attribuito  un  punteggio incidente per il trentacinque per cento sul
punteggio complessivo.
  5.  Alla  qualita'  tecnica  del  film,  intesa  come  valore delle
componenti  tecniche  e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8,
comma  2,  lettera  b),  del  decreto  legislativo,  e' attribuito un
punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.
  6. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il
progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita'
del  progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del
decreto  legislativo,  e'  attribuito  un  punteggio incidente per il
quindici per cento sul punteggio complessivo.
  7.  Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quaranta per
cento  sul  punteggio  complessivo. Tale punteggio e' calcolato sulla
base  dei parametri automatici riportati nell'allegata Tabella A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  8.  In  ciascuna seduta deliberativa della Sezione viene redatto un
elenco   dei  progetti  esaminati  con  l'indicazione  del  punteggio
attribuito  a ciascuno di essi. Il riconoscimento e' conferito a quei
progetti  che,  nell'ambito  della medesima seduta, hanno ottenuto la
valutazione  complessiva piu' elevata. Il numero dei progetti filmici
riconosciuti  in  ciascuna  seduta  non puo' comunque dar luogo ad un
importo  complessivo  di  finanziamenti  superiore  alle  risorse  di
attuale  verificata disponibilita'. Entro tale limite, possono essere
riconosciuti  solo  quei  progetti filmici che abbiano ottenuto nella
valutazione discrezionale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b)
e c), un giudizio almeno sufficiente. Qualora un progetto filmico sia
ritenuto meritevole del riconoscimento dell'interesse culturale e non
vi  siano  risorse  finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa
nella  quale  viene  esaminato,  il  progetto medesimo, per decisione
unanime  dei  componenti,  puo'  essere  rinviato,  con  il  medesimo
punteggio, per una sola volta, alla seduta successiva.
  9.  Le  istanze  di riconoscimento dell'interesse culturale, di cui
all'art.  7  del  decreto  legislativo,  sono  corredate  da apposita
scheda,  contenente  le informazioni, rese dagli interessati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relative  ai parametri ed agli indicatori di cui all'allegata Tabella
A.
  10.  Per  le  opere  prime  e i cortometraggi la valutazione per il
riconoscimento  dell'interesse culturale, viene effettuata sulla base
dei soli criteri discrezionali di cui all'art. 8, comma 2, lettere a)
b)  c)  del  decreto  legislativo,  con  esclusione degli automatismi
relativi alla lettera d) della medesima disposizione.