IL DIRIGENTE
                     dell'ufficio autorizzazioni
              per l'immissione in commercio di farmaci

    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre   2004,   recante   norme   sull'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
    Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, con il
quale  e'  stato nominato il direttore generale dell'Agenzia italiana
del farmaco;
    Vista  la  determinazione  del  direttore  generale  dell'Agenzia
italiana  del farmaco del 16 settembre 2004, con la quale e' previsto
che  lo  svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco
e'  assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale, cui
sono preposti i dirigenti di cui al decreto del Ministro della salute
del 6 aprile 2004;
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  regolamento  CE  n.  1084/2003  della  Commissione del
3 giugno    2003,    relativo   alle   modifiche   dei   termini   di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;
    Visto  il  decreto  legislativo  29 maggio  2001,  n.  283  e, in
particolare,  l'art.  14  relativo  alla  redazione  in italiano e in
tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;
    Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei
vaccini  influenzali  sottoelencati e le relative domande di modifica
della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 44 della G.U.  <----

    Viste   le  raccomandazioni  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita'  relative  alla  composizione  del vaccino influenzale per la
stagione 2004-2005;
    Viste  le raccomandazioni del Committee for Proprietary Medicinal
Products  (CPMP)  relative  alla composizione del vaccino influenzale
per la stagione 2004-2005;
    Vista  la  linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti
per i vaccini influenzali;
    Vista  la  circolare  del Ministro della salute n. 1 del 2 agosto
2004;
    Visto  il parere favorevole riportato nell'assessment report (AR)
redatto    dagli   esperti   incaricati   della   valutazione   della
documentazione  chimico-farmaceutica (ARCF) e clinica (ARCL) relativo
ai prodotti medicinali:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 45 della G.U.  <----

    Visto  il  parere favorevole espresso dalla Commissione unica del
farmaco  nella seduta del 14-15 settembre 2004 in merito alle domande
di  variazione  della  composizione  per aggiornamento stagionale dei
ceppi virali sopra indicate;
                             Determina:
                               Art. 1.
    1.  E'  autorizzata  per  la stagione 2004-2005 la modifica della
composizione,  come  specificato  all'art.  2,  dei seguenti prodotti
medicinali:

    ---->  Vedere Tabelle da pag. 45 a pag. 46 della G.U.  <----

    2.   E'   autorizzata  l'immissione  in  commercio  dei  prodotti
medicinali di cui al precedente comma.
    3.  I  lotti di tutte le specialita' medicinali a base di vaccino
influenzale  prodotti con la composizione precedentemente autorizzata
e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003-2004, devono
essere  ritirati  dal  commercio e, comunque, non possono piu' essere
venduti al pubblico.