L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme
per    la    determinazione   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'    ai    tini   del   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    nonche'   per   la
determinazione  dei  criteri  per la concessione, la sospensione e la
revoca  delle  autorizzazioni  all'assunzione  di  una partecipazione
qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art.  4, comma 19, modificativo dell'art. 4, comma 1,
lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio
dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Vista  l'istanza  del 18 maggio 2004 con la quale la rappresentanza
generale  per  l'Italia  in  Milano,  via  Vittor Pisani n. 16, della
Schweizerische  Hagel-Versicherungs-Gesellshaft  -  Societa' Svizzera
d'Assicurazione  contro  la  Grandine,  con sede legale in Zurigo, ha
chiesto  di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa
nel  ramo  9.  Altri  danni ai beni, di cui al punto a) della tabella
allegata  al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ad esclusione
del rischio furto;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi   documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo  in  data
17 settembre 2004;
  Considerato  che  il  programma di attivita' e la relazione tecnica
presentati   dalla   rappresentanza   generale   per  l'Italia  della
Schweizerische  Hagel-Versicherungs  Gesellshaft  - Societa' Svizzera
d'Assicurazione  contro  la  Grandine  soddisfano  le  condizioni  di
accesso  indicate  negli  articoli 93,  94,  95  e  100  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio dell'Istituto
nella seduta del 27 settembre 2004;
                              Dispone:
  La  rappresentanza  generale  per  l'Italia  in  Milano, via Vittor
Pisani  n. 16, della Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellshaft -
Societa'  Svizzera  d'Assicurazione  contro  la Grandine, con sede in
Zurigo,  e'  autorizzata  ad  esercitare l'attivita' assicurativa nel
ramo 9. Altri danni ai beni di cui al punto a) della tabella allegata
al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175, ad esclusione del
rischio furto.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2004
                                              Il presidente: Giannini