IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio in materia di immissione in commercio di prodotti fitosantari, e successive integrazioni e aggiornamenti; Visto l'art. 16, comma 1, lettere g) ed h) del succitato decreto legislativo che prevede l'inserimento in etichetta di frasi tipo relative ad eventuali rischi e norme di sicurezza particolari per l'uomo, gli animali e l'ambiente; Considerato che le frasi tipo sulla natura dei rischi particolari e sulle precauzioni da adottare, devono essere scelte tra quelle di cui agli allegati IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che il Ministero dovra' indicare tali frasi mediante apposito decreto; Vista la direttiva 91/414/CEE che prevede, tra l'altro, che le sostanze attive possono essere immesse in commercio unicamente se sono classificate, imballate ed etichettate in conformita' alla direttiva 67/548/CEE; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, compresi i prodotti fitosanitari; Vista la direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11 settembre 2003 che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli allegati IV e V relativi alle frasi tipo sulla natura dei rischi particolari e alle frasi tipo per le precauzioni da adottare; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11 settembre 2003 e conseguentemente all'adeguamento degli allegati IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le nuove disposizioni comunitarie; Decreta: Art. 1. Il testo degli allegati I e II del presente decreto e' inserito negli allegati IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.