IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione
della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosantari,  e  successive  integrazioni  e
aggiornamenti;
  Visto  l'art.  16,  comma 1, lettere g) ed h) del succitato decreto
legislativo  che  prevede  l'inserimento  in  etichetta di frasi tipo
relative  ad  eventuali  rischi  e norme di sicurezza particolari per
l'uomo, gli animali e l'ambiente;
  Considerato che le frasi tipo sulla natura dei rischi particolari e
sulle precauzioni da adottare, devono essere scelte tra quelle di cui
agli allegati IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e
che  il  Ministero  dovra'  indicare  tali  frasi  mediante  apposito
decreto;
  Vista  la  direttiva  91/414/CEE  che  prevede, tra l'altro, che le
sostanze  attive  possono  essere  immesse in commercio unicamente se
sono  classificate,  imballate  ed  etichettate  in  conformita' alla
direttiva 67/548/CEE;
  Vista   la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  recepita con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
concernente   il   ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,
regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi, compresi i prodotti fitosanitari;
  Vista  la  direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11 settembre
2003  che  modifica  la  direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli
allegati  IV  e  V  relativi  alle frasi tipo sulla natura dei rischi
particolari e alle frasi tipo per le precauzioni da adottare;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/82/CE     della    Commissione    dell'11 settembre    2003    e
conseguentemente  all'adeguamento  degli  allegati IV e V del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  secondo le nuove disposizioni
comunitarie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  testo  degli  allegati  I e II del presente decreto e' inserito
negli allegati IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.