IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Milano
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a
seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con
modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo
comma dell'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali
aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio
per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
direzione  generale  per gli enti cooperativi, divisione IV, prot. n.
1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali
17 luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa' cooperativa «I.GE.P. a
r.l.», con sede in Milano, viale Sarca n. 73;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale di ispezione ordinaria in data 27 settembre 1999
relativo  alla  societa'  cooperativa  «I.GE.P.  a r.l.», con sede in
Milano,  viale  Sarca  n.  73, da cui risulta che la medesima trovasi
nelle  condizioni  previste dall'allora art. 2544 del codice civile e
dall'art.  2,  comma  1,  della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'
sussistono  le  seguenti  cause:  non  ha  depositato  bilanci  dalla
costituzione,  non ha compiuto atti di gestione, non e' in condizione
di raggiungere lo scopo per il quale e' stata costituita e non emerge
attivo da liquidare.
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003,  relativo
all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento
di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della
Commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato
bilanci dalla costituzione).
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «I.GE.P.  a  r.l.»,  con  sede legale in
Milano,  viale  Sarca n. 73, costituita per rogito notaio avv. Nicola
Caputo  di Milano in data 24 febbraio 1982, repertorio n. 35762/3657,
racc.  BUSC  n.  11280/190665,  codice  fiscale  n.  06421150159,  e'
sciolta,  senza  dar  luogo  a  nomina di commissario liquidatore, ai
sensi  dell'art.  2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2,
comma  1,  della  legge  17 luglio  1975,  n.  400,  in quanto non ha
depositato  bilanci  dalla  costituzione,  non  ha  compiuto  atti di
gestione,  non  e' in condizione di raggiungere lo scopo per il quale
e' stata costituita e non emerge attivo da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 30 settembre 2004
                                     Il direttore provinciale: Truppi