Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» di Reggio Emilia, trasmessa dalla regione Emilia-Romagna in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»; Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della regione Emilia-Romagna, trasmesso in data 3 giugno 2004; Ha espresso, nella riunione del 23 settembre 2004, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.