IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno
1990  relativo  a talune norme di commercializzazione per le carni di
pollame, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  della  Commissione  n.  1538/91  del
5 giugno 1991, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti
l'applicazione  del  predetto  regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.
1906/90,  in  particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento n.
1538/91;
  Visto   il   decreto   ministeriale   10 settembre   1999,  n.  465
«regolamento   recante   norme  per  l'applicazione  di  disposizioni
comunitarie  concernenti  l'uso di particolari diciture in materia di
commercializzazione  delle carni di pollame, ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1072/2000  della  Commissione del
19 maggio  2000  che  modifica  il  sopraccitato regolamento (CEE) n.
1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.
1906/90    del    Consiglio    che   stabilisce   talune   norme   di
commercializzazione per le carni di pollame;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1321/2002  della  Commissione del
22 luglio  2002 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche
al predetto regolamento (CEE) n. 1538/91;
  Visto  il  parere  positivo,  espresso dalla Commissione europea ai
sensi  dell'art.  8.2  della  direttiva 98/34/CEE, al progetto per un
sistema   volontario   di   etichettatura  delle  carni  di  pollame,
richiedendo, nel contempo, garanzie sulla esclusione di ostacoli alla
libera  circolazione  dei  prodotti  di altri Paesi membri, trasmesso
tramite  il  Ministero  delle attivita' produttive con nota n. 781302
del 5 luglio 2002;
  Ritenuto  opportuno  rimodulare  il testo del progetto in questione
per  tener  conto  delle  osservazioni della Commissione CE contenuta
nella decisione del 26 giugno 2002;
  Ritenuta  la  necessita'  di introdurre un sistema di etichettatura
volontaria   delle   carni  di  pollame  in  modo  da  garantire  una
comunicazione    ottimale    e    la    massima   trasparenza   nella
commercializzazione   mediante   un   sistema   che   presuppone   la
possibilita' di risalire dalla carne di pollame etichettata al gruppo
di animali di origine;
  Visto  il  parere  positivo  della  Conferenza  Stato-regioni nella
seduta del 29 aprile 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini del presente decreto s'intende per:
    «etichettatura»:  l'apposizione  di  una etichetta sulla carcassa
intera  o  sul  singolo  pezzo  di  carne  o  su pezzi di carne o sul
relativo  materiale  di  imballaggio,  inclusa  la  comunicazione  di
informazioni  appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al
consumatore nel punto vendita;
    «carne  di  pollame»:  carni  fresche,  refrigerate  e  congelate
provenienti   dalla   macellazione   di   pollame   i   cui  prodotti
corrispondono  ai  seguenti  codici  NC  0207  con l'esclusione delle
frattaglie;
    «pollame  allevato  in  Italia»:  pollame  allevato  in  Italia a
partire da pulcini di un giorno;
    «pulcini  di  un  giorno»: tutti i volatili di meno di 72 ore che
non  sono  stati  ancora  nutriti.  Tuttavia  le  anatre  di Barberia
(Cairina maschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti (art.
2,  lettera  c  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 marzo
1993, n. 587);
    «carne  di  pollame preconfezionata»: unita' di vendita destinata
ad  essere  presentata come tale al consumatore e alla collettivita',
costituita  da  carne  di  pollame e dall'imballaggio in cui e' stata
immessa  prima  di  essere posta in vendita, avvolta interamente e in
parte  da  tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non
possa  essere  modificato  senza  che  la  confezione  sia  aperta od
alterata;
    «carne  di pollame preincartata»: unita' di vendita costituita da
carne  di pollame e dall'involucro nel quale e' stata posta o avvolta
negli esercizi di vendita;
    «organizzazione»:  soggetto  rappresentativo  almeno  dei settori
allevamento  e macellazione della filiera delle carni di pollame, che
presenta  il  disciplinare  di etichettatura ed e' responsabile della
tracciabilita' del prodotto lungo tutta la filiera;
    «operatore»:  operatore di un settore della filiera (allevamento,
macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente
al  disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l'obbligo
di  etichettare  la  carne  di  pollame  per  la  parte di competenza
prevista dal disciplinare;
    «lotto  di  produzione»:  gruppo  di  animali  omogenei per eta',
categoria,  origine  e  provenienza, appartenenti alla stessa specie,
avviati  al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse
condizioni;
    «lotto  di  macellazione»:  gruppo  di  animali  appartenenti  al
medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno;
    «autocontrollo»:  controllo interno del singolo operatore nonche'
quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione;
    «controllo»:   controllo   esercitato  a  cura  di  un  organismo
indipendente  autorizzato  dalla  competente  autorita'  e  designato
dall'organizzazione.   Tale   organismo   indipendente   deve  essere
riconosciuto  rispondente  ai  criteri  stabiliti dalla norma europea
EN/45011;
    «vigilanza»:  controllo esercitato dalla pubblica amministrazione
per garantire il rispetto delle norme del presente decreto.