IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento n. 1538/91; Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465 «regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991»; Visto il regolamento (CE) n. 1072/2000 della Commissione del 19 maggio 2000 che modifica il sopraccitato regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame; Visto il regolamento (CE) n. 1321/2002 della Commissione del 22 luglio 2002 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 1538/91; Visto il parere positivo, espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CEE, al progetto per un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, richiedendo, nel contempo, garanzie sulla esclusione di ostacoli alla libera circolazione dei prodotti di altri Paesi membri, trasmesso tramite il Ministero delle attivita' produttive con nota n. 781302 del 5 luglio 2002; Ritenuto opportuno rimodulare il testo del progetto in questione per tener conto delle osservazioni della Commissione CE contenuta nella decisione del 26 giugno 2002; Ritenuta la necessita' di introdurre un sistema di etichettatura volontaria delle carni di pollame in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione mediante un sistema che presuppone la possibilita' di risalire dalla carne di pollame etichettata al gruppo di animali di origine; Visto il parere positivo della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 aprile 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: «etichettatura»: l'apposizione di una etichetta sulla carcassa intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nel punto vendita; «carne di pollame»: carni fresche, refrigerate e congelate provenienti dalla macellazione di pollame i cui prodotti corrispondono ai seguenti codici NC 0207 con l'esclusione delle frattaglie; «pollame allevato in Italia»: pollame allevato in Italia a partire da pulcini di un giorno; «pulcini di un giorno»: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia (Cairina maschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti (art. 2, lettera c del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587); «carne di pollame preconfezionata»: unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettivita', costituita da carne di pollame e dall'imballaggio in cui e' stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od alterata; «carne di pollame preincartata»: unita' di vendita costituita da carne di pollame e dall'involucro nel quale e' stata posta o avvolta negli esercizi di vendita; «organizzazione»: soggetto rappresentativo almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che presenta il disciplinare di etichettatura ed e' responsabile della tracciabilita' del prodotto lungo tutta la filiera; «operatore»: operatore di un settore della filiera (allevamento, macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l'obbligo di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza prevista dal disciplinare; «lotto di produzione»: gruppo di animali omogenei per eta', categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie, avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse condizioni; «lotto di macellazione»: gruppo di animali appartenenti al medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno; «autocontrollo»: controllo interno del singolo operatore nonche' quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione; «controllo»: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorita' e designato dall'organizzazione. Tale organismo indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011; «vigilanza»: controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle norme del presente decreto.