IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto  il  comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo
dei   soggetti  privati  abilitati  ad  effettuare  le  attivita'  di
liquidazione  e  di  accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
  Visto  il  comma 2 del suddetto art. 53, che stabilisce che l'esame
delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione
e  la  sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione
sono  effettuate  da una apposita commissione in cui sia prevista una
adeguata  rappresentanza  dell'ANCI  -  Associazione nazionale comuni
italiani e dell'UPI - Unione delle province d'Italia;
  Visto  l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro
delle  finanze  11 settembre  2000, n. 289, che determina l'ammontare
delle  misure  minime  di capitale interamente versato necessarie per
l'iscrizione nell'albo;
  Visto  l'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro delle
finanze n. 289 del 2000, per effetto del quale l'ammontare minimo del
capitale  richiesto per l'iscrizione nell'albo puo' essere aumentato,
all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze,
su proposta della sunnominata commissione;
  Visto  che nella seduta del 26 maggio 2004 la commissione medesima,
dopo  aver  esaminato  la  questione  nella seduta del 31 marzo 2004,
prima del nuovo triennio, ha proposto di fissare le misure minime del
capitale  richiesto  per  l'iscrizione  nell'albo  rispettivamente in
settecentosettantacinquemila                  euro                  e
duemilionicinquecentottantatremila   euro,  per  ciascuna  delle  due
categorie previste, individuate dalle lettere a) e b) del citato art.
6,  comma  1,  ritenute congrue in relazione al tempo trascorso dalla
precedente determinazione, considerando il mutato valore della moneta
e tenuto conto altresi' del generale ampliamento delle competenze dei
soggetti  iscritti, determinatosi in via automatica e sostanzialmente
generalizzata  con  l'entrata  in vigore dell'art. 10, comma 2, della
legge  28 dicembre  2001,  n.  448  (legge  finanziaria 2002), che ha
consentito ai soggetti iscritti l'ampliamento delle proprie attivita'
a semplice richiesta, fuori da procedimenti di gara;
  Visto  che  la commissione stessa ha stabilito nel 31 marzo 2005 il
termine  entro  il  quale  i  soggetti  iscritti  nell'albo  dovranno
eventualmente   adeguare  il  capitale  sociale  nelle  misure  sopra
determinate;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche
fiscali;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  misure  minime  di  capitale  interamente versato richieste per
l'iscrizione  nell'albo  di  cui  all'art.  53,  comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il triennio 2005-2007, sono
determinate  rispettivamente  in settecentosettantacinquemila euro ed
in  duemilionicinquecentottantatremila  euro  per  ciascuna delle due
categorie  previste  dallo  art. 6, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 11 settembre 2000, n. 289.