IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e
10 giugno   2004,   con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione
triennale  rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato «CSQA
Certificazioni  S.r.l.»,  con  decreto  del 24 gennaio 2003, e' stata
prorogata fino al 6 novembre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Valle  D'Aosta  Fromadzo» allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
23 aprile 2002, protocollo n. 62105;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Valle D'Aosta
Fromadzo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» registrata
con  il  regolamento  della  Commissione  CE n. 1263/96 del 1° luglio
1996,  gia'  prorogata  con  decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003,
12 febbraio  2004  e  10 giugno  2004,  e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2004.