IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il  decreto  10 giugno  2004  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per il controllo sui
formaggi  sardi  a  D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, e' stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 luglio 2004;
  Considerato   che   l'Associazione   produttori  Fiore  Sardo,  pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 3 luglio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi
a  D.O.P.»,  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con
decreto  3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della
Commissione  CE  n.  1107/96  del  12 giugno 1996, gia' prorogata con
decreto  10 giugno 2004, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni
a far data dal 9 novembre 2004.