IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 10 giugno 2004 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 luglio 2004; Considerato che l'Associazione produttori Fiore Sardo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 luglio 2001; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassi, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreto 10 giugno 2004, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 9 novembre 2004.