IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  492/2003  del
18 marzo  2003,  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Sopressa Vicentina» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il decreto 4 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  86  del 12 aprile 2003, con il quale
l'organismo  di  controllo  «CSQA  - Certificazioni Srl», con sede in
Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Sopressa Vicentina»;
  Considerato che la predetta autorizzazione scade il 5 ottobre 2004;
  Considerato che il Consorzio per la tutela della Sopressa Vicentina
D.O.P.,  con  nota del 5 agosto 2004 ha comunicato di aver deliberato
la   conferma  «CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene
(Vicenza),  via  S.  Gaetano n. 74, quale organismo di controllo e di
certificazione  ai  sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di  origine  «Sopressa
Vicentina»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano  n.  74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli
sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Sopressa  Vicentina»
registrata  con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del
18 marzo  2003,  e'  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal
5 ottobre 2004.