Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali
                              Alle  regioni  e province autonome Loro
                              Sedi
                              All'A.R.T.E.A.
                              All'A.G.R.E.A.
                              All'A.V.E.P.A.
                              All'Organismo  pagatore  della  regione
                              Lombardia
                              All'Ente nazionale risi
                              Alla Coldiretti
                              Alla Confagricoltura
                              Alla C.I.A.
                              Alla Copagri
Premessa.
  Il  regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione europea
introduce il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto
forma  di  «titoli  individuali»  che sono assegnati sulla base della
media  degli  aiuti  comunitari  percepiti  da  ciascuna  azienda nel
triennio preso a riferimento (2000-2001-2002).
  Questo  nuovo  regime  di  aiuto  non  e'  piu'  legato  alla reale
produzione nei vari settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.),
bensi'   alla  superficie  aziendale  complessivamente  destinata  ad
attivita'   agricola,   per   la   quale  deve  essere  garantito  il
mantenimento  delle  buone  condizioni  agronomiche e ambientali, dei
criteri  di  condizionalita'  in  materia di sanita' pubblica, salute
delle  piante,  benessere  degli animali ed il rispetto dell'ambiente
dettati  dalla  Commissione  europea  (disaccoppiamento  degli  aiuti
rispetto alla produzione).
  Nel   nuovo  regime,  l'attribuzione  degli  aiuti  e'  subordinata
all'assegnazione   iniziale   di   titoli,  basati  sul  triennio  di
riferimento  2000-2002.  Successivamente,  i  titoli  potranno essere
acquisiti  sia attraverso operazioni ditrasferimento tra aziende, sia
direttamente  dall'amministrazione a valere sulla «riserva nazionale»
dei titoli appositamente costituita.
Individuazione dei beneficiari.
  L'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 dispone:
  «1.   Possono   beneficiare  del  regime  di  pagamento  unico  gli
agricoltori che:
    a) abbiano   fruito   di  un  pagamento  durante  il  periodo  di
riferimento  di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di
sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure
    b) abbiano  ricevuto  l'azienda  o  parte  dell'azienda  per  via
ereditaria  effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva
le condizioni di cui alla lettera a), oppure
    c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva
nazionale o per trasferimento.
  2.  Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento
diretto  nel  periodo  di  riferimento  modifichi  il  proprio  stato
giuridico  o  la  sua  denominazione  nel suddetto periodo o non piu'
tardi  del  31 dicembre  dell'anno che precede l'anno di applicazione
del regime di pagamento unico, egli e' ammesso al regime di pagamento
unico  alle  stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva
l'azienda in origine.
  3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non piu'
tardi  del  31 dicembre  dell'anno che precede l'anno di applicazione
del  regime  di  pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove
aziende   e'  ammesso  al  regime  di  pagamento  unico  alle  stesse
condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.
  Nel  caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non piu'
tardi  del  31 dicembre  dell'anno che precede l'anno di applicazione
del  regime  di  pagamento  unico,  gli agricoltori che gestiscono le
aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico
alle  stesse  condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in
origine.».
  Pertanto  gli  «aventi diritto» sono coloro i quali hanno percepito
un  pagamento diretto nel triennio di riferimento. Inoltre coloro che
sono  subentrati  all'avente  diritto  durante  o dopo il triennio di
riferimento,  conservano  gli  stessi  diritti  dei soggetti (persone
fisiche  o  giuridiche)  ai  quali  sono  succeduti  (totalmente  e/o
parzialmente), come meglio specificato nel proseguio.
  I  casi  in  cui  e' possibile trasferire i dati di riferimento del
triennio da un soggetto ad un altro sono:
Eredita' effettiva o anticipata (successione).
  Nel  caso  di  eredita'  effettiva vale la definizione prevista dal
diritto  nazionale. La domanda di pagamento viene presentata da parte
dell'erede a proprio nome.
  Il numero e valore dei titoli vengono calcolati in base all'importo
di  riferimento  e  al numero di ettari corrispondente alle unita' di
produzione ereditate.
  Nella  successione  anticipata,  ai  sensi del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 rientrano anche:
    a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
    b) tutti  i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi
titolo  l'azienda  o  parte  dell'azienda  precedentemente gestita da
altro  agricoltore,  al quale il primo puo' succedere per successione
legittima.
  Nel  caso  di  successione  anticipata  revocabile  il beneficio al
regime  di  pagamento  unico  e'  riconosciuto  soltanto una volta al
successore  designato entro la data di presentazione della domanda di
pagamento.
  La  successione  di  un  contratto  di  affitto  o  la  successione
effettiva  o  anticipata da parte di un agricoltore - persona fisica,
che  nel  corso  del  periodo di riferimento sia stato affittuario di
un'azienda,  o  di  una  sua  parte, che consentirebbe di ottenere il
riconoscimento  di  titoli,  sono  considerati come la successione in
un'azienda.
  Qualora  l'erede  effettivo  o anticipato sia gia' nelle condizioni
previste  per  l'attribuzione autonoma dei titoli, indipendentemente,
da  quelli  derivanti  dalla  successione,  i titoli complessivi sono
costituiti dalla somma di quelli derivanti dalla sua azienda e quelli
effettivamente  derivanti  dalla  successione delle unita' produttive
ereditate.
  Nel  caso di cumulo di misure, viene attribuito un numero di titoli
non  superiore  al  numero  di  ettari  piu'  elevato  tra gli ettari
ereditati  e quelli autonomamente dichiarati nel corso del primo anno
di  applicazione  del regime di pagamento unico per un valore pari al
piu'  alto  ottenibile applicando separatamente ciascuna delle misure
per le quali possiede i requisiti.
Modifica di stato giuridico o denominazione.
  In  caso  di  cambiamento  di  forma  giuridica o di denominazione,
l'agricoltore  ha  accesso  al  regime di pagamento unico alle stesse
condizioni  dell'agricoltore  che  gestiva originariamente l'azienda,
nei  limiti  dei  titoli  attribuibili  all'azienda  di origine, alle
seguenti condizioni:
    a) il  numero  e  il  valore  dei  titoli  sono calcolati in base
all'importo  di  riferimento  e  al  numero  di ettari corrispondenti
all'azienda di origine;
    b) in  caso  di  cambiamenti nella forma giuridica di una persona
giuridica,  o  se  una persona fisica diventa una persona giuridica o
viceversa,   l'agricoltore   che   gestisce   la   nuova  azienda  e'
l'agricoltore  che esercitava il controllo dell'azienda di origine in
termini di gestione, utili e rischi finanziari.
  Le  stesse  regole  si  applicano qualora i casi previsti dal sopra
citato art. 33 1/2 2 regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel
periodo  compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una
domanda nel corso il primo anno di applicazione.
  Ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali  5 agosto 2004 rientra nell'ipotesi di modifica della forma
giuridica  il  caso  in  cui  l'agricoltore  che  gestisce l'azienda,
all'atto dell'avviamento del regime:
    a) abbia  esercitato  attivita' agricola come membro compartecipe
dell'impresa  familiare  di  cui  all'art. 230-bis del codice civile,
ovvero  sia  stato  parte attiva in agricoltura della famiglia che ha
esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;
    b) abbia  esercitato,  come persona fisica o giuridica, attivita'
agricola  attraverso  una  societa'  della  quale  aveva il controllo
secondo  quanto  previsto  dall'art.  2359  del codice civile, ovvero
abbia  esercitato  la medesima attivita' come affittuario di societa'
della quale aveva il controllo;
    c) abbia esercitato, come societa', attivita' agricola attraverso
uno o piu' propri soci.
Fusione di aziende e scissione di aziende.
  Per  «fusione»  si  intende  la  fusione  di due o piu' agricoltori
diversi,  ai  sensi  della definizione di cui all'art. 2, lettera a),
regolamento CE n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della
medesima  definizione, la cui attivita' e' controllata, in termini di
gestione,  utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano
le  aziende  di  origine  o da uno di loro. Il numero e il valore dei
titoli  sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero
di ettari corrispondenti alle aziende di origine.
  Per  «scissione» si intende la scissione di un agricoltore ai sensi
della  definizione  di  cui all'art. 2, lettera a), regolamento CE n.
1782/2003,  in  almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della medesima
definizione,  dei  quali  almeno  uno  rimane  sotto il controllo, in
termini  di  gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle
persone  fisiche  o  giuridiche  che  gestivano l'azienda di origine,
oppure la scissione di un agricoltore in almeno un nuovo agricoltore,
ai  sensi  della medesima definizione, mentre l'altro rimane sotto il
controllo,  in  termini  di  gestione,  utili  e  rischi  finanziari,
dell'agricoltore  che  gestiva  l'azienda  di origine. Il numero e il
valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e
al   numero  di  ettari  corrispondenti  alle  unita'  di  produzione
trasferite dell'azienda di origine.
  Si applicano le stesse regole qualora i casi previsti dall'art. 33,
paragrafo  3,  primo o secondo commadel regolamento (CE) n. 1782/2003
si  verifichino  nel  periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di
presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.
  L'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004 prevede, al paragrafo 1,
la possibilita' per lo Stato membro di procedere alla identificazione
degli   agricoltori   aventi   diritto  ai  sensi  dell'art.  33  del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003 e alla definizione provvisoria degli
importi  di  riferimento  e  del  numero medio triennale di ettari di
superficie.
  La   definizione  provvisoria  dei  titoli  avviene  attraverso  la
spedizione  del  modulo di domanda a cui fa riferimento l'art. 34 (1)
del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 15 aprile 2005.
  I  destinatari  della  spedizione  sono  tutti  gli aventi diritto,
ovvero  nel  caso  di  applicazione da parte dello Stato membro della
preventiva   identificazione   degli   agricoltori,   come  nel  caso
dell'Italia, tutti quelli identificati, che:
    a) abbiano   fruito   di  un  pagamento  durante  il  periodo  di
riferimento  di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di
sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure
    b) abbiano  ricevuto  l'azienda  o  parte  dell'azienda  per  via
ereditaria  effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva
le condizioni di cui alla lettera a), oppure
    c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva
nazionale o per trasferimento.
  Nel  caso  in  cui  un agricoltore che abbia fruito di un pagamento
diretto  nel  periodo  di  riferimento  modifichi  il  proprio  stato
giuridico  o  la  sua  denominazione  nel suddetto periodo o non piu'
tardi  del  31 dicembre  dell'anno che precede l'anno di applicazione
del regime di pagamento unico, egli e' ammesso al regime di pagamento
unico  alle  stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva
l'azienda in origine.
  Nel  caso  di  fusioni durante il periodo di riferimento o non piu'
tardi  del  31 dicembre  dell'anno che precede l'anno di applicazione
del  regime  di  pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove
aziende   e'  ammesso  al  regime  di  pagamento  unico  alle  stesse
condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.
  Nel  caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non piu'
tardi  del  31 dicembre  dell'anno che precede l'anno di applicazione
del  regime  di  pagamento  unico,  gli agricoltori che gestiscono le
aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico
alle  stesse  condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in
origine.
  Nessun  titolo  e'  attribuito  a  chi non fa domanda di accesso al
regime   di   pagamento   unico   e  non  e'  possibile  procedere  a
trasferimenti di titoli prima della loro assegnazione definitiva.
  Il  calcolo  dei titoli puo' essere effettuato anche sulla base dei
dati  risultanti  da  annualita'  diverse  (1997-98-99) da quelle del
triennio  di  riferimento  o  sulla  base  di una parte degli anni di
riferimento  solo in funzione dimotivate cause di forza maggiore o di
circostanze   eccezionali   che   hanno  determinato  un  danno  alla
produzione  nel  periodo  considerato  (art. 40 del regolamento CE n.
1782/2003).
La ricognizione preventiva.
  L'Italia  si avvale della possibilita', introdotta dall'art. 12 del
regolamento (CE) n. 795/2004, di operare una ricognizione preventiva,
allo scopo di:
    comunicare   agli   agricoltori  la  situazione  del  periodo  di
riferimento cosi' come risultante nelle basi dati del SIAN;
    definire gli aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del regolamento
(CE) n. 1782/2003;
    registrare  le  trasformazioni  aziendali  intervenute  durante e
successivamente  al triennio di riferimento. Eventuali variazioni che
intervengano dopo la data di risposta della comunicazione ed entro la
data  di  termine  per  la  presentazione della domanda di accesso al
regime di interventi unico, possono comunque essere comunicate con la
domanda stessa.
  I dati relativi al triennio 2000-2002 riportati nella comunicazione
inviata  ai  produttori  sono  relativi  alle  superfici  o  ai  capi
risultanti  ammissibili  al  pagamento  (compresi  quindi  quelli non
liquidati) alla data odierna; la risposta alla presente comunicazione
non pregiudica la possibilita' di una variazione dei dati del periodo
di  riferimento  a seguito della soluzione di eventuali situazioni di
contenzioso  in  essere  con  l'Amministrazione  per quanto attiene i
pagamenti relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002.
I contenuti della comunicazione.
  Ai  produttori conosciuti e' stata inviata una lettera che descrive
la  procedura  che  l'Amministrazione ha seguito per l'individuazione
degli  aventi diritto, per la definizione dei titoli provvisori e per
quella dei titoli definitivi, corredata dai modelli allegati.
  Negli  allegati  sono  elencate  le  casistiche che condizionano il
calcolo dei titoli e le fattispecie entro le quali il produttore puo'
ricadere  in  funzione  di  quanto previsto agli articoli 33 e 40 del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003  ovvero agli articoli da 13 a 16 del
regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004:
    produttore  storico con presenza in tutti gli anni del periodo di
riferimento;
    nuovo  produttore  con  presenza  negli  ultimi  due anni (o solo
nell'ultimo anno) del periodo di riferimento;
    nuovo produttore con dati solo dopo il triennio di riferimento;
    produttore  con  dati  del periodo di riferimento condizionati da
cause eccezionali;
    produttore  succeduto  in  via ordinaria o anticipata ad un altro
agricoltore;
    produttore  con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di
riferimento relativamente al suo stato giuridico;
    produttore  con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di
riferimento relativamente al suo stato giuridico;
    produttore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione
o fusione;
    produttore  con  acquisizione o cessione di azienda con contratto
di  vendita  con  terra  (per quest'ultima tipologia le evidenze sono
acquisite  dai  CAA  in  sede  di  ricognizione  preventiva,  ma  non
provocano  un  trasferimento  immediato della titolarita' dei dati di
riferimento;  ai  sensi  dell'art.  16  del  regolamento (CE) n. 795,
infatti,  i  produttori  cedenti  devono  comunque  fare  domanda per
l'accensione  dei  diritti,  ed  il  produttore  acquirente puo' fare
domanda «contemporanea» allegando copia del contratto).
  Vi sono altresi' illustrati i documenti giustificativi previsti per
il  riconoscimento  delle  fattispecie  sopra elencate (si vedano gli
allegati),  di  cui si richiede da subito la raccolta e l'inserimento
nei  fascicoli aziendali, tenuti in conformita' a quanto previsto dai
competenti Organismi pagatori, presso i CAA.
  Sono  oggetto  di  comunicazione  i dati risultanti dalle basi dati
AGEA  relativamente ai regimi di intervento previsti nell'allegato VI
del regolamento (CE) n. 1782/2003.
  In particolare, per anno e tipologia di prodotto, sono comunicati:
    i  dati  relativi  alle  domande  PAC  seminativi del triennio di
riferimento:  a  livello  di particelle catastali per le informazioni
dichiarate  e  a  livello di zona omogenea per le superfici ammesse a
premio.
    i  dati  relativi  alla  zootecnia:  a  livello  di  prodotto con
indicazione del numero di capi ammessi a premio.
  Gli  stessi  dati  sono  espressi  in  forma riassuntiva come medie
triennali delle superfici e dei capi (le informazioni comunicate sono
relative  a  capi  e  superfici ammissibili all'erogazione dell'aiuto
anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo).
  Nel modulo sono inserite le possibili casistiche relativamente alle
modifiche  aziendali  intervenute  con  la  necessaria  richiesta  di
documentazione  giustificativa  delle  relative fattispecie, comunque
nel  rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di semplificazione
amministrativa.
  E'  possibile  indicare  le  eventuali cause di forza maggiore o le
circostanze eccezionali che determinano una differente considerazione
dei  dati  del  triennio  di  riferimento o la considerazione di anni
diversi da quelli oggetto della comunicazione.
I destinatari della comunicazione.
  Destinatari  della  comunicazione sono tutti gli agricoltori che si
sono  manifestati,  nei regimi di intervento elencati nell'allegato I
del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  nel  corso  del  triennio  di
riferimento  o  negli anni successivi precedenti all'applicazione del
regime unico di pagamento.
Le modalita' di comunicazione.
  La  lettera ed i moduli allegati sono spediti con raccomandata a.r.
con  registrazione  sul SIAN degli avvisi di ricevimento e dell'esito
della spedizione.
  Il  Sistema informativo contiene copia della comunicazione inviata,
che e' replicabile in qualsiasi momento.
  I  dati  della  comunicazione ed i necessari dettagli utili ai fini
della   gestione   della  risposta,  sono  resi  disponibili  ai  CAA
interessati,   sulla  base  del  mandato  comunicato  ad  Agea  dagli
organismi pagatori competenti.
  Le  comunicazioni  non  recapitate  sono  rese  note  al CAA cui il
produttore  ha  affidato  mandato,  che  procede  alla ristampa della
stessa e cura l'effettiva consegna al destinatario.
La registrazione delle modifiche.
  I  produttori  possono  manifestare  il  loro  accordo  con  quanto
inserito  nella  comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro
le  date  indicate  nei modelli allegati; decorsi i termini previsti,
vale  la  regola  del  «silenzio-assenso» e si procede al calcolo dei
titoli    provvisori    sulla    base    dei    dati    in   possesso
dell'amministrazione.
  L'eventuale  modificazione  dei dati di riferimento gia' comunicati
relativi  agli  importi  ammissibili, derivante dalla soluzione di un
contenzioso  in  atto  intervenuta  dopo  l'avvio  della ricognizione
preventiva,  e'  presa  in  considerazione  ai  fini  del calcolo dei
titoli.
  I  produttori,  sia  nel  caso  in  cui  debbano solo confermare il
contenuto  della  comunicazione,  sia  nel  caso  in  cui  abbiano la
necessita' di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate
per  la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per
la  parte  della  titolarita'  di aziende del triennio di riferimento
(eredita',   modifiche   aziendali,  acquisizioni  con  contratto  di
vendita,   ecc.),   devono   recarsi,   secondo   quanto  di  seguito
specificato, presso gli uffici autorizzati per la registrazione delle
modifiche (CAA, OP).
  Per  poter  inserire  nel  SIAN  le  modifiche  relative ai dati di
riferimento   ed  alla  titolarita'  degli  stessi  sono  realizzate,
nell'ambito  del  fascicolo  elettronico del produttore, le opportune
funzioni software per la registrazione delle informazioni necessarie.
Sono   inoltre   realizzate   le   opportune   funzioni  software  di
interscambio per l'aggiornamento del fascicolo, in accordo tra Agea e
gli altri organismi pagatori.
  Il  produttore  deve  recarsi  presso  il  proprio CAA mandatario e
provvedere  alla  registrazione della propria situazione aziendale ai
fini della riforma.
  I   produttori  che  non  hanno  un  rapporto  in  essere  con  CAA
riconosciuti, possono in alternativa:
    recarsi  presso  un  CAA  autorizzato  e  registrare  un  mandato
unitamente alla propria situazione aziendale ai fini della riforma;
    compilare   l'ultimo   foglio  del  modello  della  comunicazione
riportando  la propria situazione rispetto al triennio di riferimento
e  spedirla in busta chiusa ad una apposita casella postale aperta da
Agea;  la  stessa Agea provvede a verificare la distribuzione di tali
produttori  sul  territorio e procede, sentiti gli organismi pagatori
competenti  e di concerto con questi ultimi, all'apertura di appositi
uffici per la registrazione delle modifiche comunicate presso le sedi
identificate  dagli  organismi  pagatori  competenti; gli interessati
sono  invitati  ad  incontri per la verifica e l'inserimento dei dati
dichiarati.
  La  procedura  di  registrazione  delle  modifiche,  in  ogni  caso
prevede:
    conferma  dei  dati  di riferimento comunicati (in relazione alla
titolarita' dell'azienda):
      protocollazione  della  copia della comunicazione controfirmata
dal  produttore  ed  inserimento  del  documento  nel  fascicolo  del
produttore;
      inserimento della conferma nel SIAN;
      stampa   della   ricevuta   dal   SIAN  per  conferma,  stampa,
protocollazione ed inserimento della copia nel fascicolo.
    Modifica  dei  dati  di riferimento comunicati (in relazione alla
titolarita' dell'azienda):
      identificazione  della  fattispecie  che  determina la modifica
della   titolarita'   dell'azienda   (successione,   modifica   stato
giuridico, ecc.);
      protocollazione  dei documenti giustificativi della fattispecie
identificata,  inserimento  degli stessi nel fascicolo del produttore
qualora  non  gia'  presenti; Inserimento della tipologia di modifica
nel SIAN:
        attribuzione  dei dati di riferimento al nuovo titolare sulla
base  delle  modifiche  effettuate  (successione, scissione, fusione,
modifica dello stato giuridico;
        esclusione   di   una  o  piu'  annualita'  del  triennio  di
riferimento, ai fini del calcolo dei titoli per cause eccezionali;
        qualora  tutte  le  annualita'  del  triennio  di riferimento
(2000-2001-2002)  siano esclusi per cause eccezionali, il calcolo dei
titoli   e'   effettuato   sulla   base   del   triennio   precedente
(1997-1998-1999).
    Chiusura del procedimento:
      la  registrazione  dei  dati  nel  SIAN  con relativa stampa di
ricevuta   dell'operazione   effettuata   costituisce   chiusura  del
procedimento   amministrativo   rivolto   alla   ricognizione   della
situazione aziendale;
      allo  scadere  del  termine  del 10 dicembre 2004, le posizioni
aziendali  per  le  quali  non sia stata comunicata alcuna variazione
vengono confermate, ritenendo il silenzio del produttore accettazione
della titolarita' aziendale comunicata.
Uffici autorizzati per il trattamento delle informazioni.
  Sono  autorizzati  a  procedere  alla registrazione delle modifiche
comunicate dai produttori:
    i  CAA  riconosciuti  e  convenzionati con gli Organismi pagatori
competenti,  sia  per i produttori con fascicolo aziendale costituito
presso gli stessi che per coloro, senza mandato, che volessero aprire
un  fascicolo  presso  uno  di  tali CAA. I produttori devono recarsi
presso  la  sede  autorizzata  del  CAA  al  quale  hanno conferito o
intendono conferire mandato;
    gli Organismi pagatori competenti.
Cosa deve essere registrato.
  Vengono  registrate  nel  sistema informativo tutte le informazioni
relative  alla  conferma dei dati comunicati, ai cambiamenti di stato
aziendale  intercorsi  nel  periodo  di riferimento e successivamente
allo  stesso,  le  informazioni relative alle circostanze eccezionali
modificanti  i  dati  del periodo di riferimento; le modifiche devono
essere inserite nel fascicolo elettronico del produttore e collegate,
attraverso  i  numeri  di  protocollo  dei  documenti  giustificativi
relativi, alle diverse fattispecie previste.
  Il  modulo  compilato per la conferma dei dati aziendali ovvero per
la  correzione  degli  stessi  ed i relativi documenti giustificativi
devono  essere  protocollati  ed  inseriti nel fascicolo cartaceo del
produttore.
Comunicazione di ulteriori istruzioni.
  Al   fine   di   assicurare  l'uniformita'  di  interpretazione  ed
applicazione   delle   regole   concernenti   l'effettuazione   della
ricognizione   preventiva   e   piu'   in  generale  della  normativa
comunitaria  e nazionale sulla riforma della PAC, e' istituito presso
l'Agea un apposito gruppo di lavoro.
  Il  gruppo  e'  composto  dai rappresentanti della stessa Agea, del
Ministero delle politiche agricole e forestali, degli OP riconosciuti
e delle OO.PP. maggiormente rappresentative.
  Il  gruppo si riunisce con cadenza settimanale, e comunque, in modo
da  assicurare  la  tempestiva  risoluzione  delle  questioni che gli
saranno deferite.
  Sulle  stesse  questioni  il gruppo elabora proposte di risoluzione
che  vengono  adottate  dall'Agea-Coordinamento con specifici addenda
alla presente circolare.
  Le  proposte  di  risoluzione saranno pubblicate sul sito dell'Agea
all'URL
http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm
dove  saranno  pubblicati anche la presente circolare ed i successivi
addenda.
  Con  analoghe integrazioni della presente circolare saranno fornite
le   informazioni   relative   ai   successivi  adempimenti  previsti
dall'attuazione del regime di pagamento unico; in particolare:
    assegnazione dei titoli provvisori;
    fissazione dei titoli;
    domanda di accesso al regime di pagamento unico;
    assegnazione dei titoli definitivi.
      Roma, 5 ottobre 2004
                Il direttore dell'area coordinamento
                                Nanni