IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,   e   successive   modificazioni  relativo  al  regolamento  di
esecuzione della legge n. 1096/1971;
  Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  2001  n.  322,  per cio' che
concerne  i  dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varieta', in ordine
all'idoneita' della denominazione varietale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 61, del 13 marzo
2002,  con  il  quale  e'  stata  iscritta,  tra l'altro, al registro
nazionale la varieta' di mais denominata Castela;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 giugno  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 165, del 18 luglio
2003,  con  il  quale la denominazione Castela e' stata modificata in
Rango;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  richiesta  con  la  quale  e'  stata  proposta  la nuova
denominazione Aucaria;
  Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  della  varieta'  di  mais Rango e' modificata in
Aucaria.
    Roma, 28 settembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate