L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 29 settembre 2004;
  Visti:
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
26 giugno 2003;
    la  legge  14 novembre  1995,  n.  481/95  (di  seguito: legge n.
481/95);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000, n. 164/00 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di
seguito: deliberazione n. 306/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di
seguito: deliberazione n. 311/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03, e sue
successive modifiche e integrazioni;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 10 marzo 2004, n. 26/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  25 giugno  2004, n. 104/04 (di
seguito: deliberazione n. 104/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 169/04;
    il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
29 luglio  2004,  recante criteri per la determinazione delle tariffe
per  l'attivita'  di  distribuzione  di  gas  naturale per il secondo
periodo  di  regolazione  (di seguito: documento per la consultazione
29 luglio 2004);
    il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
5 agosto  2004,  recante  criteri per la determinazione delle tariffe
per  l'attivita'  di  fornitura  di  gas  diversi  da gas naturale da
metanodotto,  distribuiti  a  mezzo  di  reti  urbane, per il secondo
periodo  di  regolazione  (di seguito: documento per la consultazione
5 agosto 2004);
  Considerato che:
    ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95,
l'Autorita'  stabilisce  ed  aggiorna, in relazione all'andamento del
mercato,  la  tariffa  base,  i  parametri  e  gli  altri elementi di
riferimento  per  determinare  le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19
del medesimo articolo, nonche' le modalita' per il recupero dei costi
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare
la  qualita',  l'efficienza  del servizio e l'adeguata diffusione del
medesimo  sul  territorio  nazionale,  nonche' la realizzazione degli
obiettivi  generali  di  carattere sociale, di tutela ambientale e di
uso  efficiente  delle  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma 1 della
medesima  legge,  tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od
onere improprio;
    ai  sensi  dell'art.  14,  comma  10,  del decreto legislativo n.
164/00,  tutti gli esercenti il servizio di distribuzione sono tenuti
alla    certificazione    dei   bilanci   dal   1° gennaio   2002   e
conseguentemente  dispongono  di  dati  certi  in  relazione ai costi
sopportati per lo svolgimento del servizio;
    in  conseguenza  dell'entrata  in  vigore  del  predetto obbligo,
diversamente  da  quanto  accaduto  nel primo periodo regolatorio, e'
possibile   prevedere,   per   la  determinazione  della  tariffa  di
distribuzione,   in   alternativa   al  metodo  generale,  un  metodo
individuale  a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere
che consente di determinare i costi in piena aderenza alle situazioni
peculiari che caratterizzano l'attivita' di ciascun esercente;
    ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  dei  decreti 20 luglio 2004,
l'Autorita' fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle
imprese   di  distribuzione  per  la  realizzazione  di  progetti  di
risparmio energetico;
  Considerato che, nel documento per la consultazione 29 luglio 2004,
l'Autorita'  ha  prospettato  i contenuti della disciplina tariffaria
per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:
    conferma  del  vincolo  sui  ricavi  dell'anno termico 2003-2004,
aggiornato  al fine di tenere conto degli obiettivi di variazione del
tasso  annuale  di  produttivita'  e,  sulla  base dell'andamento del
mercato, del tasso di remunerazione del capitale investito;
    riconoscimento  della  facolta', per le imprese di distribuzione,
di  determinare  un  nuovo  vincolo  sui  ricavi  sulla  base di dati
oggettivi,  per il calcolo delle tariffe nel caso di reti in sviluppo
caratterizzate da specificita' di costi;
    riduzione    graduale   della   variabilita'   dell'articolazione
tariffaria, attraverso la definizione:
      a) per l'anno termico 2004-2005, di un'articolazione tariffaria
per  scaglioni di consumo identica per tutto il territorio nazionale,
integrata,   per   ciascun  ambito,  di  uno  specifico  coefficiente
calcolato  a  partire dal vincolo sui ricavi riconosciuto per ciascun
ambito;
      b) per gli anni termici successivi, di tariffe di distribuzione
omogenee su base regionale;
    mantenimento  di  strumenti  a  favore  di clienti economicamente
disagiati, anziani e disabili;
    mantenimento,   per   l'anno  termico  2004-2005,  del  Fondo  di
compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attivita' di
distribuzione,   affidato   alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01;
    previsione,   a   partire  dall'anno  termico  2005-2006,  di  un
corrispettivo  separato  per  la  misura, alla cui quantificazione si
procedera'  con  separato provvedimento in esito all'analisi dei dati
trasmessi  dalle  imprese  di  distribuzione  anche  a  seguito degli
obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01;
  Considerato  che, nel documento per la consultazione 5 agosto 2004,
l'Autorita'  ha  prospettato  l'adozione, per la distribuzione di gas
naturale  a  mezzo  carro  bombolaio,  di  una  disciplina tariffaria
coerente con quella sopra enunciata;
  Considerato    che,    nell'ambito   della   consultazione,   molte
osservazioni  pervenute  hanno  segnalato all'Autorita', tra l'altro,
l'esigenza di:
    prevedere  il  riconoscimento  dei  nuovi  investimenti,  inclusi
quelli relativi al potenziamento e alla sostituzione delle reti o per
la sicurezza del servizio;
    definire  un  tasso  di  remunerazione del capitale investito che
tenga conto del rischio specifico dell'attivita' di distribuzione del
gas,  nonche'  un valore per il recupero di produttivita' in funzione
anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di
rete e per la qualita' del servizio;
    garantire modalita' graduali e semplificate per il passaggio alla
nuova articolazione tariffaria;
  Ritenuto opportuno:
    riconoscere  alle  imprese  di  distribuzione costi aderenti alle
situazioni  peculiari  che  caratterizzano  l'attivita'  di ciascuno,
prevedendo,  in alternativa al metodo generale, un metodo individuale
che  consenta  di  determinare il vincolo sui ricavi partendo da dati
oggettivi;
    definire  modalita'  di aggiornamento con il meccanismo del price
cap delle tariffe di distribuzione del gas naturale:
      a) limitatamente   alla  quota  parte  a  copertura  dei  costi
operativi  e  degli  ammortamenti, in conformita' con quanto adottato
nei   provvedimenti  tariffari  dell'Autorita'  relativi  al  settore
elettrico;
      b) volte  a  stimolare  comportamenti efficienti in un adeguato
arco  temporale,  tenuto  conto dei vantaggi conseguiti dalle imprese
nel  primo  periodo  di  regolazione  e  dei  margini  di recupero di
efficienza   esistenti,   ma   anche  degli  obblighi  relativi  agli
adempimenti  previsti  nei  codici  di  rete  e  per  la qualita' del
servizio;
    semplificare  il  sistema  tariffario,  riducendo la variabilita'
dell'articolazione tariffaria, al fine di favorire l'entrata di nuovi
operatori sul mercato della vendita ai clienti finali;
    attuare  tale semplificazione in maniera graduale, prevedendo per
l'anno  termico  2004-2005 l'adozione di una articolazione tariffaria
derivante  dall'applicazione  di corrispettivi identici per scaglione
di  consumo  a  livello  nazionale  e  di  un coefficiente correttivo
calcolato a partire dal vincolo sui ricavi di riferimento e definendo
con  successivo  provvedimento  i  criteri  per l'articolazione delle
tariffe a partire dall'anno termico 2005-2006;
    mantenere,   per   l'anno   termico   2004-2005,   il   Fondo  di
compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attivita' di
distribuzione,   affidato   alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01;
    mantenere strumenti a favore di clienti economicamente disagiati,
anziani  e  disabili,  prevedendo opportune iniziative per l'adeguata
pubblicizzazione degli stessi;
    definire  con  successivo provvedimento dell'Autorita', i criteri
per  la  determinazione,  a  partire dall'anno termico 2005-2006, del
corrispettivo di misura;
    prevedere   il  riconoscimento  nel  vincolo  sui  ricavi  di  un
ammontare  destinato  al  finanziamento  di  interventi  di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti rinnovabili nel settore del gas
naturale,  fissato  prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di
euro per l'anno termico 2004-2005;
    istituire  un  Fondo  per  misure  ed interventi per il risparmio
energetico  e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas
naturale,  rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione
dei  criteri  e  le  modalita'  per l'applicazione di quanto previsto
dall'art. 9, comma 1, del decreto 20 luglio 2004;
  Ritenuto opportuno adottare, per la distribuzione di gas naturale a
mezzo  carro  bombolaio,  una  disciplina tariffaria analoga a quella
prevista per il servizio di distribuzione a mezzo reti;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le
definizioni  di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004,
n.  138/04  (di  seguito:  deliberazione  n.  138/04)  e  le seguenti
definizioni:
    a)  ambito tariffario e' l'ambito di determinazione delle tariffe
per l'attivita' di distribuzione formato dall'insieme delle localita'
servite  attraverso  il  medesimo  impianto  di  distribuzione di gas
naturale;
    b) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di
ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
    c)  cliente  attivo  e'  il  cliente  rifornito  dall'impresa  di
distribuzione  ad  una  determinata  data  e identificato dal singolo
punto di riconsegna;
    d) localita' e' il comune o parte di esso rifornito da un'impresa
di  distribuzione  mediante  lo  stesso impianto di distribuzione, in
ogni caso individuata dal nome del comune;
    e)  periodo  di  avviamento  e' il periodo di tre anni successivi
alla data di prima fornitura di gas naturale;
    f)  tariffe  sono,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 17, della legge
14 novembre  1995,  n.  481,  i prezzi massimi unitari dei servizi al
netto delle imposte;
    g) secondo periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra
il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2008.