L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 settembre 2004; Visti: la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03); la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01); la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03, e sue successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03; la deliberazione dell'Autorita' 10 marzo 2004, n. 26/04; la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04; la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04; la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 169/04; il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 29 luglio 2004); il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004); Considerato che: ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, l'Autorita' stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ai sensi dell'art. 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, tutti gli esercenti il servizio di distribuzione sono tenuti alla certificazione dei bilanci dal 1° gennaio 2002 e conseguentemente dispongono di dati certi in relazione ai costi sopportati per lo svolgimento del servizio; in conseguenza dell'entrata in vigore del predetto obbligo, diversamente da quanto accaduto nel primo periodo regolatorio, e' possibile prevedere, per la determinazione della tariffa di distribuzione, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere che consente di determinare i costi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attivita' di ciascun esercente; ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti 20 luglio 2004, l'Autorita' fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico; Considerato che, nel documento per la consultazione 29 luglio 2004, l'Autorita' ha prospettato i contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue: conferma del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2003-2004, aggiornato al fine di tenere conto degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttivita' e, sulla base dell'andamento del mercato, del tasso di remunerazione del capitale investito; riconoscimento della facolta', per le imprese di distribuzione, di determinare un nuovo vincolo sui ricavi sulla base di dati oggettivi, per il calcolo delle tariffe nel caso di reti in sviluppo caratterizzate da specificita' di costi; riduzione graduale della variabilita' dell'articolazione tariffaria, attraverso la definizione: a) per l'anno termico 2004-2005, di un'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo identica per tutto il territorio nazionale, integrata, per ciascun ambito, di uno specifico coefficiente calcolato a partire dal vincolo sui ricavi riconosciuto per ciascun ambito; b) per gli anni termici successivi, di tariffe di distribuzione omogenee su base regionale; mantenimento di strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili; mantenimento, per l'anno termico 2004-2005, del Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attivita' di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01; previsione, a partire dall'anno termico 2005-2006, di un corrispettivo separato per la misura, alla cui quantificazione si procedera' con separato provvedimento in esito all'analisi dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione anche a seguito degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01; Considerato che, nel documento per la consultazione 5 agosto 2004, l'Autorita' ha prospettato l'adozione, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, di una disciplina tariffaria coerente con quella sopra enunciata; Considerato che, nell'ambito della consultazione, molte osservazioni pervenute hanno segnalato all'Autorita', tra l'altro, l'esigenza di: prevedere il riconoscimento dei nuovi investimenti, inclusi quelli relativi al potenziamento e alla sostituzione delle reti o per la sicurezza del servizio; definire un tasso di remunerazione del capitale investito che tenga conto del rischio specifico dell'attivita' di distribuzione del gas, nonche' un valore per il recupero di produttivita' in funzione anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualita' del servizio; garantire modalita' graduali e semplificate per il passaggio alla nuova articolazione tariffaria; Ritenuto opportuno: riconoscere alle imprese di distribuzione costi aderenti alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attivita' di ciascuno, prevedendo, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale che consenta di determinare il vincolo sui ricavi partendo da dati oggettivi; definire modalita' di aggiornamento con il meccanismo del price cap delle tariffe di distribuzione del gas naturale: a) limitatamente alla quota parte a copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, in conformita' con quanto adottato nei provvedimenti tariffari dell'Autorita' relativi al settore elettrico; b) volte a stimolare comportamenti efficienti in un adeguato arco temporale, tenuto conto dei vantaggi conseguiti dalle imprese nel primo periodo di regolazione e dei margini di recupero di efficienza esistenti, ma anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualita' del servizio; semplificare il sistema tariffario, riducendo la variabilita' dell'articolazione tariffaria, al fine di favorire l'entrata di nuovi operatori sul mercato della vendita ai clienti finali; attuare tale semplificazione in maniera graduale, prevedendo per l'anno termico 2004-2005 l'adozione di una articolazione tariffaria derivante dall'applicazione di corrispettivi identici per scaglione di consumo a livello nazionale e di un coefficiente correttivo calcolato a partire dal vincolo sui ricavi di riferimento e definendo con successivo provvedimento i criteri per l'articolazione delle tariffe a partire dall'anno termico 2005-2006; mantenere, per l'anno termico 2004-2005, il Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attivita' di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01; mantenere strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, prevedendo opportune iniziative per l'adeguata pubblicizzazione degli stessi; definire con successivo provvedimento dell'Autorita', i criteri per la determinazione, a partire dall'anno termico 2005-2006, del corrispettivo di misura; prevedere il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato al finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, fissato prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di euro per l'anno termico 2004-2005; istituire un Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione dei criteri e le modalita' per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto 20 luglio 2004; Ritenuto opportuno adottare, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, una disciplina tariffaria analoga a quella prevista per il servizio di distribuzione a mezzo reti; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e le seguenti definizioni: a) ambito tariffario e' l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione formato dall'insieme delle localita' servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale; b) anno termico e' il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo; c) cliente attivo e' il cliente rifornito dall'impresa di distribuzione ad una determinata data e identificato dal singolo punto di riconsegna; d) localita' e' il comune o parte di esso rifornito da un'impresa di distribuzione mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune; e) periodo di avviamento e' il periodo di tre anni successivi alla data di prima fornitura di gas naturale; f) tariffe sono, ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte; g) secondo periodo di regolazione e' il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2008.