L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 29 settembre 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
    la  legge  28 ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del
decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;
    la   legge   17 aprile   2003,   di  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
    la  legge  27 ottobre  2003, n. 290, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
    il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
    la   legge   24 dicembre   2003,   n.  368,  di  conversione  del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;
    il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come successivamente modificato e integrato;
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile 1992, n. 6;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 19 dicembre 1995;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come
modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   di   concerto   con   il  Ministro  dell'ambiente,
11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
    il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 29 gennaio
2004,  recante modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2004,
dell'energia  elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma  12 del decreto
legislativo  16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a.;
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97, e
successive   modifiche   e   integrazioni,   e   in   particolare  le
deliberazioni  dell'Autorita'  24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo
2004, n. 46/04 e 25 giugno 2004, n. 103/04 (di seguito: deliberazione
n. 103/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente modificata e integrata;
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04 (di seguito: Testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2004, n. 48/04, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
48/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 febbraio  2004, n. 13/04 (di
seguito: deliberazione n. 13/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 maggio 2004, n. 79/04;
  Viste:
    la  comunicazione  del  Gestore della rete 27 gennaio 2004, prot.
Autorita'  002726  del 2 febbraio 2004 (di seguito: comunicazione del
Gestore della rete 27 gennaio 2004);
    la  comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore
elettrico  (di seguito: la Cassa) e della societa' gestore della rete
di  trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete)
in data 19 maggio 2004, prot. Autorita' n. 012688 del 21 maggio 2004;
    la  comunicazione del gestore della rete 17 settembre 2004, prot.
Autorita' n. 02086, del 22 settembre 2004;
    la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 23 settembre 2004,
prot.  Autorita'  n.  021049  del  24 settembre  2004,  che integra e
modifica le precedenti comunicazioni;
    la  comunicazione  dell'Acquirente  unico  del 24 settembre 2004,
prot.  Autorita'  n.  021120  del  27  settembre  2004  (di  seguito:
comunicazione dell'Acquirente unico 24 settembre 2004);
    la   comunicazione  della  Cassa  del  28 settembre  2004,  prot.
Autorita' n. 21256, del 28 settembre 2004;
  Considerato che:
    rispetto  al  valore  preso  a riferimento nella deliberazione n.
103/04,  il  costo  unitario  riconosciuto  dei  combustibili (Vt) ha
registrato una variazione in aumento superiore al 3%;
    gli  elementi  PC e OD della componente CCA a copertura dei costi
di  acquisto  e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al
mercato  vincolato,  sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale
da  coprire  i  costi  stimati  per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica  da  parte  dell'Acquirente  unico, anche in considerazione
degli errori di stima registrati nei periodi precedenti;
    l'art.  33,  comma  33.3 del Testo integrato prevede che, ai fini
delle  determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico
invii   all'Autorita'  entro  venti  giorni  dall'inizio  di  ciascun
trimestre  la  stima  dei  propri costi unitari di approvvigionamento
relativi  a  ciascuno  dei  quattro  trimestri successivi, articolata
fascia oraria;
    relativamente al periodo aprile-agosto 2004 risulta da recuperare
una  differenza  dell'ordine  di circa 74 milioni di euro tra i costi
effettivamente  sostenuti dell'Acquirente unico in qualita' di utente
dello  scambio ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione
dell'elemento  PC  della  componente  CCA  per  il  secondo  e  terzo
trimestre 2004;
    relativamente al periodo aprile-agosto 2004 risulta da recuperare
una  differenza  dell'ordine  di circa 46 milioni di euro tra i costi
effettivamente  sostenuti dell'Acquirente unico in qualita' di utente
del   dispacciamento   ed   i   costi  stimati  dall'Autorita'  nella
determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il secondo e
terzo trimestre 2004;
    gli  articoli  43,  44  e 45 della deliberazione n. 48/04 fissano
corrispettivi   di   dispacciamento   a   carico   degli   utenti  di
dispacciamento non articolati per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
    l'elemento OD della componente CCA e' determinato in modo tale da
coprire  i  costi  di  dispacciamento che si stima l'Acquirente unico
dovra' sostenere per i corrispettivi di cui al precedente alinea;
    sulla   base   della   comunicazione  dell'Acquirente  unico  del
24 settembre   2004,   e'   possibile   quantificare,   relativamente
all'attivita'  di  compravendita  dell'energia  elettrica di cui alla
deliberazione n. 13/04 svolta dalla medesima societa' nel I trimestre
dell'anno  2004, un margine economico lordo pari a circa 84,7 milioni
di euro;
    sulla  base della comunicazione del gestore della rete 27 gennaio
2004  e  della  comunicazione  dell'Acquirente unico del 24 settembre
2004,  e'  possibile  quantificare  in  via preliminare un livello di
costi riconosciuti all'acquirente unico per l'attivita' di acquisto e
vendita  dell'energia  elettrica  per il mercato vincolato, nell'anno
2004, pari a circa 8,2 milioni di euro;
    l'art.  36  della  deliberazione n. 48/04 prevede che l'ulteriore
corrispettivo  per la remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva  sia  riconosciuto alle unita' di produzione solo nel caso
in  cui  il  prezzo  medio  del  mercato del giorno prima nel periodo
aprile-dicembre  2004  sia  inferiore  ad  un  prezzo  di riferimento
definito dall'Autorita';
    l'elemento  CD  e'  l'elemento  della componente CCA, espresso in
centesimi  di  euro/kWh,  a copertura dei costi sostenuti dal gestore
della  rete  per  la  remunerazione della disponibilita' di capacita'
produttiva di cui al comma 1.1 del Testo integrato;
    sulla  base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa
la  situazione  dei  conti di gestione di cui al comma 59.1 del Testo
integrato,   le   vigenti  aliquote  delle  componenti  tariffarie  a
copertura  dei  richiamati  conti risultano adeguate alle esigenze di
raccolta;
    l'Autorita'   ha   inviato  una  segnalazione  al  Governo  e  al
Parlamento   in  materia  di  istituzione  di  nuovi  oneri  generali
afferenti al sistema elettrico, relativi:
      i) alle  integrazioni  tariffarie da corrispondere alle imprese
elettriche minori;
      ii) alle «misure di compensazione territoriale» di cui all'art.
4, comma 1, del decreto-legge n. 314/2003;
  Ritenuto, pertanto, opportuno:
    aggiornare il valore del parametro Ct;
    dati  gli  esiti  registrati  dal  sistema  delle  offerte  e dai
meccanismi  di  dispacciamento  sulla composizione del portafoglio di
approvvigionamento  dell'Acquirente  unico,  modificare in aumento la
stima  del  costo  medio  annuo di approvvigionamento dell'Acquirente
unico   rispetto   al   terzo  trimestre  dell'anno  2004,  adeguando
coerentemente il valore delle componenti PC e OD;
    fissare  un  valore  della componente OD non differenziato per le
fasce  orarie  F1,  F2,  F3  e  F4, al fine di trasferire il corretto
segnale  di  costo  ai  clienti  del mercato vincolato analogamente a
quanto avviene per i clienti del mercato libero;
    prevedere  che  l'Acquirente  unico utilizzi la differenza tra il
margine  economico  lordo  relativo  all'attivita'  di  compravendita
dell'energia  elettrica  di  cui  alla  deliberazione n. 13/04 svolta
dalla  medesima  societa'  nel  I  trimestre dell'anno 2004 e i costi
riconosciuti  per  l'attivita'  di  acquisto  e  vendita dell'energia
elettrica  per  il  mercato  vincolato  per la copertura dei costi di
approvvigionamento che sosterra' per il periodo da ottobre a dicembre
2004;
    dati i prezzi registrati nel mercato del giorno prima nel periodo
aprile-settembre   2004   e   le   previsioni   di  prezzo  formulate
dall'Acquirente  unico  per il periodo ottobre-dicembre 2004, ridurre
l'elemento CD in media di 0,01 centesimi di euro/kWh;
    confermare   per  il  quarto  trimestre  (ottobre-dicembre)  2004
l'applicazione della componente UC4 e la sospensione della componente
A8;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate   all'art.   1   del   Testo  integrato,  allegato  A  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 gennaio   2004,   n.   5/04,  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).