IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 28 ottobre 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 luglio 2002, protocollo n. 63338; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origina protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara» con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origina protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004 e 31 maggio 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004.