IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003,
10 giugno  2003,  24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo   di   controllo   denominato   «Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura di Pescara», con decreto del
27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 28 ottobre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva
«Aprutino Pescarese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con
nota ministeriale dell'8 luglio 2002, protocollo n. 63338;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origina protetta olio extravergine di
oliva «Aprutino Pescarese»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo «Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara» con sede
in  Pescara,  via  Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad
effettuare  i  controlli sulla denominazione di origina protetta olio
extravergine   di   oliva  «Aprutino  Pescarese»  registrata  con  il
regolamento  della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'
prorogata  con  decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio
2003,  10 giugno  2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio
2004  e  31 maggio  2004,  e'  ulteriormente  prorogata di centoventi
giorni a far data dal 28 ottobre 2004.