IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  4 marzo  2004  e  7 luglio  2004, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo
2001, e' stata prorogata fino al 6 novembre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» allo schema tipo
di controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 21 marzo 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8,
con   decreto   21 marzo   2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con
il  regolamento  della  Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996,
gia'   prorogata  con  decreti  4 marzo  2004  e  7 luglio  2004,  e'
ulteriormente   prorogata   di  centoventi  giorni  a  far  data  dal
6 novembre 2004.