IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  11 dicembre  2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002,
28 ottobre  2002,  11 marzo  2003,  10 giugno  2003, 27 ottobre 2003,
12 febbraio   2004  e  10 giugno  2004,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «3  A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.
cons.  a  r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, e' stata prorogata
fino al 6 novembre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine   protetta  «Umbria»  riferita  all'olio
extravergine  di  oliva,  allo schema tipo di controllo, trasmessogli
con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60903;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di origine protetta «Umbria» riferita
all'olio extravergine di oliva;
  Ritenuto,  pertanto  di  dover  differire  il  termine  di  proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 30 novembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A
Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.»,
con   sede  in  frazione  Pantalla  di  Todi  (Perugia)  con  decreto
30 novembre  1998,  ad  effettuare i controlli sulla denominazione di
origine  protetta  «Umbria»  riferita all'olio extravergine di oliva,
registrata  con  il  regolamento  della Commissione CE n. 2395/97 del
24 novembre  1977,  gia'  prorogata  con  decreti  11 dicembre  2001,
25 marzo   2002,  2 luglio  2002,  28 ottobre  2002,  11 marzo  2003,
10 giugno  2003,  27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004,
e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal
6 novembre 2004.