IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002,
13 novembre  2002,  11 marzo  2003,  10 giugno 2003, 27 ottobre 2003,
12 febbraio   2004  e  10 giugno  2004,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «3  A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.
cons.  a  r.l.», con decreto del 14 novembre 1998, e' stata prorogata
fino al 6 novembre 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo necessita' di
una  ulteriore  proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del
piano   dei  controlli  predisposto  per  la  indicazione  geografica
protetta  «Prosciutto  di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con
nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione  geografica  protetta  «Prosciutto  di
Norcia»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un ulteriore periodo di centoventi giorni, a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 14 dicembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A
Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.»,
con  sede  in  Todi  (Perugia)  frazione  Pantalla n. 39, con decreto
14 dicembre   1998,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica   protetta   «Prosciutto  di  Norcia»  registrata  con  il
regolamento  della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, gia'
prorogata  con  decreti  11 dicembre  2001,  22 aprile 2002, 2 luglio
2002,  13 novembre  2002,  11 marzo  2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre
2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004 e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2004.