IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  2325//97  del
24 novembre  1997  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione  della  indicazione  geografica  protetta  «Scalogno di
Romagna»,   nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita' europee, legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  28 gennaio 1999 con il quale l'organismo «Check
Fruit  S.r.l.»,  con  sede  in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, e'
stato  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni di controllo previste
dall'art.  10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la
indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;
  Visto  il  decreto  4 febbraio  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«Check  Fruit  S.r.l.»  e' stata prorogata di centoventi giorni a far
data dal 5 febbraio 2002;
  Visto  il decreto 23 maggio 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
4 febbraio  2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
5 giugno 2002;
  Visto  il  decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
4 febbraio  2002  e  23 maggio 2002, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 3 settembre 2002;
  Visto  il  decreto  29 novembre  2002  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
4 febbraio  2002,  23 maggio 2002 e 2 luglio 2002, e' stato differito
di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2003;
  Visto  il  decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2003, e'
stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2003;
  Visto  il  decreto 9 luglio 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
4 febbraio  2002,  23 maggio  2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003 e
8 aprile 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal
29 agosto 2003;
  Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
4 febbraio  2002,  23 maggio  2002,  2 luglio 2002, 29 novembre 2003,
8 aprile  2003  e  9 luglio  2003,  e'  stato differito di centoventi
giorni a far data dal 27 dicembre 2003;
  Visto  il  decreto 30 marzo 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
4 febbraio  2002,  23 maggio  2002,  2 luglio 2002, 29 novembre 2003,
8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, e' stato differito di
centoventi giorni a far data dal 25 aprile 2004;
  Visto  il  decreto 7 luglio 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
4 febbraio  2002,  23 maggio  2002,  2 luglio 2002, 29 novembre 2003,
8 aprile  2003,  9 luglio  2003,  5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, e'
stato differito di centoventi giorni a far data dal 23 agosto 2004;
  Vista  la  comunicazione  dell'Associazione  turistica  pro-loco di
Riolo  Terme  (RA),  datata  23 dicembre  2001  con  la  quale  viene
rinnovata  la  designazione  dell'organismo di controllo «Check Fruit
S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, espletare le
funzioni  di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del
Consiglio   n.  2081/1992  per  la  indicazione  geografica  protetta
«Scalogno di Romagna»;
  Considerato  che  l'organismo  «Check  Fruit  S.r.l.»  risulta gia'
iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  Attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma  7  dell'art.  53  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128, come
sostituito;
  Considerato  che  l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», ha
dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo
predisposto  per  la  indicazione  geografica  protetta  «Scalogno di
Romagna»   allo  schema  tipo  di  controllo  trasmessogli  con  nota
ministeriale   del  18 marzo  2002,  protocollo  numero  61365  e  di
possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli
sulla la indicazione geografica protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)   del  Consiglio  n.  2081/1992  spettano  al  Ministero  delle
politiche   agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto  di  procedere  all'emanazione  del  provvedimento rinnovo
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n.  128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna,
via  Cesare  Boldrini  n.  24, iscritto all'elenco degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazione  di
specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della
legge   21 dicembre   1999,   n.   526,   recante   disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria  1999, e' autorizzato ai
sensi  del  comma  1,  del  medesimo  art.  53  della citata legge ad
espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.  2081/1992  per la indicazione
geografica  protetta  «Scalogno  di  Romagna»,  registrata  in ambito
europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della
Commissione n. 2325/1997 del 24 novembre 1997.