IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'articolo 10 concernente i controlli;
  Visto   il   regolamento   della   Commissione  (CE)  n.  1979/2003
dell'11 novembre  2003  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto
alla  registrazione  della denominazione di origine protetta «Marrone
di  San  Zeno»,  prevista  dall'art.  6, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che l'organismo «CSQA certificazioni Srl» risulta gia'
iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  Attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma 7  dell'art.  53  della  legge  24 aprile  1998,  n.  128, come
sostituito;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del citato articolo dell'art. 53, si e' avvalso del gruppo
tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'articolo 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto,  Autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai sensi del comma 1, dell'articolo 53, comma 4, come
sostituito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  «CSQA  certificazioni  Srl» con sede in
Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli
organismi  di  controllo  privati  per  le  denominazioni  di origine
protetta  (DOP),  le  Indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
Attestazione  di  specificita'  (STG),  istituito presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art.
53,  comma  4,  della  legge  24 aprile  1998, n. 128 come sostituito
dall'art.   14   della   legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della
citata   legge  ad  espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione  di  origine protetta «Marrone di San Zeno», registrata
in   ambito  europeo  come  denominazione  di  origine  protetta  con
regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  1979/2003 dell'11 novembre
2003.