L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2004

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
  (di seguito l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98;
- la   deliberazione   dell'Autorita'  2  marzo  2000,  n.  47/00,  e
  successive  modifiche  e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
  47/00);
- la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000, n. 236/00, e
  successive  modifiche  e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
  236/00);
- la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000,  n. 237/00 e
  successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04;
- la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
- la deliberazione dell' Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04;
- il   documento   per   la  consultazione  15  luglio  2004  recante
  regolazione  della  qualita' dei servizi di distribuzione, misura e
  vendita del gas (di seguito: documento per la consultazione).

Considerato che:

- l'articolo   1,   comma  1,  della  legge  n.  481/95  prevede  che
  l'Autorita'   garantisca   la   promozione   della   concorrenza  e
  dell'efficienza  nei  servizi  di pubblica utilita' del settore del
  gas,  nonche'  adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in
  condizioni  di  economicita'  e  di  redditivita', assicurandone la
  fruibilita'  e  la  diffusione  sull'intero  territorio  nazionale,
  promuovendo  la  tutela  degli  interessi  di utenti e consumatori,
  tenuto  conto  della  normativa  comunitaria  e  degli indirizzi di
  politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo  2,  comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede
  che  l'Autorita' controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di
  ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle
  notizie   utili,   determinando   altresi'  i  casi  di  indennizzo
  automatico   da  parte  del  soggetto  esercente  il  servizio  nei
  confronti  dell'utente  ove  il  medesimo  soggetto non rispetti le
  clausole  contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi
  inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
- l'articolo  2,  comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede
  che   l'Autorita'  emani  direttive  concernenti  la  produzione  e
  l'erogazione  dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi
  medesimi,  definendo  in particolare i livelli generali e specifici
  di qualita';
- l'articolo  2,  comma 19, lettera a), della legge n. 481/95 prevede
  che  i  parametri che l'Autorita' fissa per la determinazione della
  tariffa  con  il  metodo  del  pricecap, inteso come limite massimo
  della  variazione  di  prezzo vincolata per un periodo pluriennale,
  tengano  conto  anche  di altri elementi tra i quali il recupero di
  qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo
  almeno triennale;
- l'articolo  2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede
  che  l'Autorita',  in caso di inosservanza dei propri provvedimenti
  ovvero  nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non
  siano veritieri irroghi sanzioni amministrative pecuniarie;
- l'articolo  2,  comma  22,  della  legge  n. 481/95, prevede che le
  pubbliche  amministrazioni  e  le  imprese  siano  tenute a fornire
  all'Autorita',  oltre  a  notizie e informazioni, la collaborazione
  per l'adempimento delle sue funzioni.

   Considerati  per  la  sicurezza  e  continuita'  del  servizio  di
distribuzione:

- gli   effetti   positivi   derivanti   dalla  regolazione  definita
  dall'Autorita' con la deliberazione n. 236/00 ed in particolare.

a. l'aumento  della  tutela dei clienti finali sotto il profilo della
   sicurezza  derivante  sia  dall'introduzione  dell'obbligo  per il
   distributore  di effettuare il servizio di pronto intervento anche
   a valle del punto di consegna del gas, nel caso di segnalazione di
   dispersioni  di  gas, sia dal miglioramento nella tempestivita' di
   effettuazione  del  servizio  di  pronto  intervento  da parte dei
   distributori;
b. una  maggiore  omogeneita'  nelle modalita' di effettuazione delle
   attivita'   rilevanti  ai  fini  della  sicurezza  tra  i  diversi
   distributori  operanti  nel  Paese,  accompagnata  da  un  aumento
   significativo della quota annua delle reti sottoposte ad ispezione
   programmata per l'individuazione delle dispersioni di gas;
c. il raggiungimento di una maggiore uniformita' nella conoscenza dei
   principali  eventi  di  sicurezza  e  di  continuita' del servizio
   mediante   l'introduzione   di   modalita'   uniche  nazionali  di
   registrazione  dei  principali  parametri  di  sicurezza (chiamate
   telefoniche  per  pronto intervento, dispersioni di gas, controlli
   del  grado  di  odorizzazione  del  gas,  misure del potenziale di
   protezione  catodica)  e di continuita' (numero delle interruzioni
   nella fornitura di gas e clienti finali coinvolti);
d. la  predisposizione,  su  impulso  dell'Autorita',  di linee guida
   sulle  attivita'  rilevanti  per  la  sicurezza  del  servizio  di
   distribuzione  del  gas  da  parte  del  Comitato Italiano Gas (di
   seguito:  Cig)  e  delle associazioni tecniche del settore del gas
   Atig  e  Apce,  linee guida che hanno favorito la piena attuazione
   della deliberazione n. 236/00,
e. l'aumento   della  conoscenza  degli  incidenti  da  gas  e  delle
   emergenze nel Paese a seguito dell'introduzione dell'obbligo per i
   distributori  di  inviare  comunicazione al Cig degli incidenti da
   gas e delle emergenze che li avessero coinvolti;

- le  criticita'  evidenziate  dall'attuazione della deliberazione n.
  236/00 ed in particolare:

a. il  perdurare  presso un certo numero di distributori di modalita'
   di  gestione  e  di  registrazione  delle chiamate telefoniche per
   pronto intervento disomogenee e non sempre adeguate;
b. le   differenti   interpretazioni   da   parte   dei  distributori
   relativamente  agli  obblighi  di registrazione e di comunicazione
   delle   interruzioni  nella  fornitura  di  gas,  con  particolare
   riferimento  alle tipologie di interruzioni soggette ad obbligo di
   comunicazione ed a quelle invece escluse;
c. la   graduale   pubblicazione  delle  linee  guida  di  cui  sopra
   accompagnata dal fatto che non tutti i distributori hanno compreso
   che   la   deliberazione   n.   236/00   ne  rendeva  obbligatoria
   l'attuazione;
d. la  problematicita'  dell'utilizzo  dei  punteggi  introdotti,  in
   particolare  per quelli di continuita', ai fini della comparazione
   della  sicurezza  e  della  continuita'  tra  diversi  impianti di
   distribuzione.

   Considerati   per   la   qualita'   commerciale   dei  servizi  di
distribuzione, misura e vendita di gas:

- gli   effetti   positivi   derivanti   dalla  regolazione  definita
  dall'Autorita' con la deliberazione n. 47/00 ed in particolare:

a. la  omogeneizzazione  dei  livelli di qualita' commerciale erogata
   nel  Paese  a  seguito della definizione, rispetto alla precedente
   disciplina della Carta dei servizi, di livelli unici nazionali;
b. il miglioramento dei tempi di effettuazione delle prestazioni piu'
   frequentemente  richieste dai clienti finali, mediamente inferiori
   in   misura   significativa  rispetto  ai  tempi  massimi  fissati
   dall'Autorita';
c. il  rilevante  aumento  dei rimborsi concessi ai clienti derivante
   dall'introduzione del meccanismo automatico di indennizzo;
d. il miglioramento nella tempestivita' di erogazione dell'indennizzo
   automatico   a  seguito  del  meccanismo  di  aumento  del  valore
   dell'indennizzo  automatico  in  funzione  del  ritardo  nella sua
   erogazione al cliente.

- le  criticita'  evidenziate  dall'attuazione della deliberazione n.
  47/00 ed in particolare:

a. la frequenza dei casi nei quali il preventivo per l'esecuzione dei
   lavori  consegnato  al  cliente  finale da parte del venditore non
   contiene tutte le informazioni fornite dal distributore;
b. l'assenza  di un termine ultimo entro il quale sia il distributore
   sia  il venditore sono tenuti alla corresponsione degli indennizzi
   automatici al cliente;
c. la  mancata definizione, in relazione alle verifiche del gruppo di
   misura  o  della  pressione  di  fornitura,  di un importo massimo
   dovuto  dal  cliente finale nel caso in cui l'esito della verifica
   sia a sfavore del cliente finale stesso

   Considerate   le   proposte   contenute   nel   documento  per  la
consultazione ed in particolare:

- in  tema  di  regolazione  della  sicurezza e della continuita' del
  servizio di distribuzione.

a. la   maggiore   attenzione   riservata   all'attivita'  di  pronto
   intervento,   ritenuta  cruciale  per  la  sicurezza  del  cliente
   mediante:


  (i) il miglioramento dell'attuale  livello generale di pronto  in-
      tervento sull'impianto di distribuzione;
 (ii) l'introduzione di un nuovo  livello generale di pronto  inter-
      vento a valle del misuratore;
(iii) la previsione  di penalita' per mancato  rispetto dei  livelli
      generali di pronto intervento;
 (iv) l'introduzione  di un nuovo indicatore che consenta il monito-
      raggio della tempestivita' di messa in sicurezza dell'impianto
      in presenza di dispersioni di gas su parti  aeree degli allac-
      ciamenti e sui gruppi di misura;

b. l'aumento  del  numero minimo dei controlli annui di odorizzazione
   del   gas,  attivita'  che,  con  il  pronto  intervento,  risulta
   fondamentale per assicurare adeguati livelli di sicurezza;
c. la  semplificazione  degli obblighi di comunicazione relativi alla
   continuita' e l'abolizione dei relativi punteggi;
d. la  previsione  di  un  obbligo  di  sostituzione  completa  o  di
   risanamento  completo  delle  tubazioni  in  ghisa nell'arco di 10
   anni,   tenuto  conto  che  i  dati  comunicati  dai  distributori
   all'Autorita'  evidenziano la maggiore frequenza di dispersioni di
   gas da reti con presenza di tali tubazioni;

- in  tema  di regolazione della qualita' commerciale del servizio di
  distribuzione del gas:

a. la   previsione   di  un  unico  livello  soggetto  ad  indennizzo
   automatico  per la richiesta di preventivi per l'esecuzione sia di
   lavori  semplici  sia  di  lavori complessi e il miglioramento dei
   livelli relativi all'esecuzione di lavori semplici o complessi;
b. la  semplificazione  della regolazione mediante la soppressione di
   due  livelli  generali  del  servizio di distribuzione relativi ai
   sopralluoghi  per  i preventivi e alle richieste di verifica della
   pressione di fornitura;
c. la  previsione della sottoscrizione da parte del cliente finale di
   un modulo in occasione dell'effettuazione di una delle prestazioni
   soggette   a   livello   specifico,   quale  riscontro  della  sua
   esecuzione;
d. la   fissazione   di   un   termine   ultimo   per   il  pagamento
   dell'indennizzo automatico al cliente;
e. la  previsione di un importo massimo dovuto dal cliente finale nel
   caso  in  cui  l'esito della verifica del gruppo di misura o della
   pressione  di  fornitura  sia  sfavorevole  per  il cliente finale
   stesso;

- in  tema  di regolazione della qualita' commerciale del servizio di
  vendita del gas:

a. l'introduzione   dell'obbligo  per  il  venditore  di  trasmettere
   integralmente   al  cliente  finale  il  preventivo  ricevuto  dal
   distributore,  eventualmente  migliorato  per  quanto  riguarda le
   condizioni economiche praticate;
b. la  trasformazione  dell'attuale  livello  generale  relativo alla
   richiesta  di  rettifica di fatturazione in livello specifico, per
   assicurare  una maggiore tutela dei clienti finali, in particolare
   con  riferimento  al  tempo  di accredito delle somme erroneamente
   fatturate;
c. la  previsione  di  suddividere  i  reclami scritti e le richieste
   scritte  di  informazioni  in cinque gruppi, con una comunicazione
   trimestrale  dei  dati,  al  fine  di consentire una pubblicazione
   comparativa piu' puntuale e piu' tempestiva della qualita' erogata
   dai venditori;
d. la  fissazione  di un termine ultimo per il pagamento da parte del
   venditore  dell'indennizzo  automatico  al  cliente finale sia per
   prestazioni  di propria competenza sia per gli indennizzi ricevuti
   dal distributore;

- in tema di controllo dei dati di qualita' dei servizi gas:

a. la  definizione  di una metodologia semplificata di controllo, che
   consenta  l'effettuazione  di un significativo numero di controlli
   presso  gli  esercenti  al fine di evitare i vantaggi indebiti che
   deriverebbero  ad  alcuni  esercenti per la mancata attuazione dei
   provvedimenti dell'Autorita' in tema di qualita' dei servizi gas;
b. l'adozione   di  un  metodo  statistico  per  stimare  con  metodi
   probabilistici,  a  partire dall'esame di un campione di eventi di
   sicurezza  o  di prestazioni di qualita' commerciale, gli eventi o
   le prestazioni non pienamente conformi alla regolazione introdotta
   dall'Autorita';
c. la  definizione di penalita' da associare agli eventi di sicurezza
   od  alle  prestazioni  di qualita' commerciale stimati, al fine di
   introdurre  disincentivi alla inadeguatezza della qualita' erogata
   dagli esercenti;
d. la  possibilita'  data  all'esercente  di  scegliere  se accettare
   l'esito  dell'applicazione  della  metodologia  semplificata e del
   metodo  statistico  oppure se sottoporsi ad ulteriori accertamenti
   sui dati di qualita' comunicati.

   Considerate  le  osservazioni  presentate dai soggetti all'interno
del processo di consultazione ed in particolare le richieste:

- dei  distributori  di  gas naturale e delle proprie associazioni di
  categoria di:

a. mantenere un unico livello generale di pronto intervento al valore
   attuale  per non togliere la necessaria flessibilita' operativa ai
   distributori nelle localita' meno favorite territorialmente, senza
   introdurre   il   nuovo   indicatore   di   messa   in   sicurezza
   dell'impianto,   ritenuto  inefficace  per  un  miglioramento  del
   servizio di pronto intervento;
b. non  prevedere penalita' per mancato rispetto del livello generale
   di  pronto  intervento  al  fine di evitare il rischio che qualche
   distributore  possa  scambiare  il  costo  di tali penalita' con i
   costi   evitati  per  il  potenziamento  del  servizio  di  pronto
   intervento;
c. semplificare   ulteriormente   gli  obblighi  di  registrazione  e
   comunicazione   relativi   alle   interruzioni  di  fornitura,  in
   particolare  per  le  interruzioni  brevi  e con preavviso, tenuto
   conto del ridotto numero di tali eventi;
d. definire   meccanismi   di  incentivazione  della  sicurezza,  per
   premiare  i  comportamenti  virtuosi  e riconoscere i costi di chi
   eroga un servizio caratterizzato da maggiori livelli di sicurezza:
e. non  introdurre  l'obbligo  di sottoscrizione da parte del cliente
   finale  del  modulo  che  attesta  l'esecuzione  della prestazione
   richiesta,  in  quanto  da  una  parte  esistono  gia' i riscontri
   aziendali  e, dall'altra, spesso il cliente finale non e' presente
   all'effettuazione della prestazione richiesta;
f. non ridurre i tempi massimi di effettuazione di alcune prestazioni
   (in  particolare  degli  allacciamenti)  sulla base dei tempi medi
   nazionali,  poiche'  da  una parte i livelli attuali consentono al
   distributore   una   adeguata   flessibilita'  sul  territorio  e,
   dall'altra,  sempre  piu'  spesso  gli  Enti Locali, a partire dai
   livelli    fissati    dall'Autorita',    chiedono   un   ulteriore
   miglioramento per l'aggiudicazione del servizio;
g. prevedere  che  tutte  le  richieste  di  prestazioni da parte dei
   clienti  transitino  attraverso  un  venditore  di  gas al fine di
   favorire  recuperi  di  efficienza  ed  apportare  una  importante
   semplificazione  nei  flussi  tra i vari soggetti operanti a vario
   titolo nel settore del gas;
h. non   assegnare   penalita'   sulla   base   di  una  stima  delle
   inadempienze, ma solo sulla base di riscontri oggettivi in sede di
   controllo;

- dei  venditori di gas naturale di non prevedere la suddivisione dei
  reclami scritti e delle richieste scritte di informazioni in cinque
  gruppi in quanto tale disposizione da una parte non e' utile per il
  cliente  finale,  per  il  quale  ai fini del cambio fornitore puo'
  bastare  il  numero  complessivo dei reclami stessi, e, dall'altra,
  eeccessivamente onerosa per i venditori;
- degli esercenti che forniscono gas di tipo diverso dal gas naturale
  di prevedere per essi una attuazione semplificata della regolazione
  dell'Autorita'  che  tenga  in  debito  conto  le condizioni in cui
  operano  (gestioni  di  piccole  dimensioni e disperse su territori
  lontani di norma dai principali centri urbani);
- delle   associazioni  dei  consumatori  di  ridurre  la  fascia  di
  puntualita'  degli  appuntamenti,  prevedendo altresi' l'obbligo di
  stima  del  tempo  richiesto  per  l'effettuazione  dell'intervento
  richiesto  (con  riduzione conseguente dell'impegno di tempo per il
  cliente  finale), e di favorire la risposta tempestiva ed esaustiva
  ai reclami inviati da parte dei clienti finali agli esercenti;
- delle  organizzazioni  sindacali  di non limitarsi alla regolazione
  del  tempo  di  arrivo  sul luogo di chiamata telefonica per pronto
  intervento, ma di monitorare adeguatamente anche la fase successiva
  di  messa  in  sicurezza degli impianti, al fine di evitare che sia
  inviato  con rapidita' personale che non sia in grado di assicurare
  una tempestiva risoluzione della situazione di pericolo.

   Ritenuto  con riferimento alla regolazione della sicurezza e della
continuita' del servizio di distribuzione che:

- sia opportuno in relazione al servizio di pronto intervento al fine
  di  favorire  da  una  parte  il  raggiungimento  di  una  maggiore
  omogeneita' nella tempestivita' da parte di tutti i distributori e,
  dall'altra,  per  ridurre i casi in cui il servizio non e' prestato
  assicurando una tempestivita' minima:

a. mantenere   un   unico   livello  generale  sia  sull'impianto  di
   distribuzione sia per dispersioni riscontrate a valle del punto di
   consegna,  con  un  suo miglioramento mediante la previsione di un
   tempo  di  arrivo sul luogo di chiamata entro 60 minuti per almeno
   il 95% delle chiamate;
b. confermare  il  meccanismo delle penalita' per mancato rispetto di
   tale  livello  generale  per  incentivare  i  distributori con una
   tempestivita' inadeguata del servizio ad un suo miglioramento;
c. prevedere comunque la trasformazione dell'attuale livello generale
   (arrivo  sul  luogo  di chiamata entro 60 minuti per almeno il 90%
   delle  chiamate)  in  obbligo di servizio, sanzionabile in caso di
   mancato rispetto;
d. confermare  l'introduzione  dell'indicatore  di messa in sicurezza
   dell'impianto  al fine di consentire all'Autorita' il monitoraggio
   della  tempestivita' nella rimozione del pericolo segnalato con la
   chiamata telefonica di pronto intervento;

- non  sia  giustificabile  un  incremento  del  numero  minimo annuo
  obbligatorio  di  controlli  del  grado  di  odorizzazione del gas,
  numero  ritenuto  adeguato, rinviando l'eventuale riconoscimento di
  un    maggiore    impegno    del    distributore    nel   controllo
  dell'odorizzazione  ai futuri meccanismi incentivanti i recuperi di
  sicurezza di cui alla successiva lettera e);
- sia  opportuna  una  ulteriore  semplificazione  degli  obblighi di
  registrazione  e di comunicazione della continuita' del servizio al
  fine  di  non distogliere i distributori dagli aspetti rilevanti di
  sicurezza;
- sia  necessario  introdurre l'obbligo di sostituzione o risanamento
  delle  tubazioni  in  ghisa,  almeno per quelle con giunti canapa e
  piombo,  prevedendo  il  completamento  del piano di sostituzione o
  risanamento  nell'arco  di  dieci anni, ritenuto compatibile con il
  recupero  dei  relativi costi mediante le tariffe di distribuzione,
  tenuto  conto  delle  quantita' di tubazioni ancora da sostituire o
  risanare;
- sia   necessario   riconsiderare   la  possibilita'  di  introdurre
  meccanismi  incentivanti  i recuperi di sicurezza; tuttavia, stante
  la  complessita'  della materia, nonche' la possibilita' di diverse
  alternative   e  di  diversi  impatti  economici  in  funzione  del
  meccanismo  prescelto,  si ritiene necessario avviare una ulteriore
  consultazione  su  tale  tema  per potere giungere nei minimi tempi
  tecnici necessari all'individuazione delle possibili soluzioni.

   Ritenuto  che  con  riferimento  alla  regolazione  della qualita'
commerciale dei servizi gas siano da accogliere:

- le   richieste   dei   distributori  di  gas  naturale,  in  quanto
  finalizzate  ad  una  maggiore  semplificazione  della  regolazione
  definita  dall'Autorita',  ad  eccezione  di quanto evidenziato nel
  successivo punto;
- le  richieste  dei venditori di mantenere l'attuale regolazione dei
  reclami  scritti  e  delle  richieste  scritte  di informazioni, in
  quanto   si   ritiene   che   in   questa   fase   di  avvio  della
  liberalizzazione   del   mercato  del  gas  sia  opportuno  evitare
  l'introduzione  di  oneri  di  registrazione  e comunicazione per i
  venditori che non siano ritenuti indispensabili;
- le  richieste delle associazioni dei consumatori di riduzione della
  fascia  di puntualita', prevedendo peraltro tale riduzione solo per
  gli  appuntamenti  personalizzati, per i quali il cliente finale ha
  dimostrato   una  maggiore  sensibilita'  per  l'impegno  di  tempo
  richiesto.

   Ritenuto  che  con  riferimento  alla  regolazione  della qualita'
commerciale  dei servizi gas non siano da accogliere le richieste dei
distributori di gas naturale di:

- non    migliorare   il   livello   relativo   alle   richieste   di
  preventivazione   per  l'esecuzione  di  lavori  semplici,  poiche'
  l'omogeneita'   e   standardizzazione   di   tali  richieste  rende
  giustificabile  la  conferma  di un significativo miglioramento del
  relativo livello specifico,
- fare  transitare  tutte  le  richieste di prestazioni attraverso un
  venditore  di gas, poiche', non essendo ancora sviluppata una piena
  concorrenza  tra  venditori  su  tutto  il territorio nazionale, si
  correrebbe il rischio che il cliente finale, che voglia accedere al
  servizio  di  distribuzione  del  gas,  non  riesca a trovare alcun
  venditore al quale richiederlo;
- di  non  fissare un importo massimo da addebitare al cliente finale
  per  le  verifiche  del  gruppo  di  misura  e  della  pressione di
  fornitura  in  caso di esito negativo per il cliente finale stesso,
  poiche'  si  ritiene  che almeno per i clienti finali alimentati in
  bassa   pressione,  che  costituiscono  la  quasi  totalita'  degli
  utilizzatori  del  servizio, si debba assicurare la possibilita' di
  ottenere  una verifica all'anno con costi mantenuti sotto un valore
  massimo  fissato  a  livello nazionale, evitando in tal modo da una
  parte  ingiustificate  disparita'  di trattamento da distributore a
  distributore  e, dall'altra, che un costo troppo elevato diventi un
  disincentivo alla richiesta di verifica per il cliente finale.

   Ritenuto  altresi' che in merito al controllo dei dati di qualita'
dei servizi gas sia necessario:

- confermare  l'adozione di una metodologia semplificata di controllo
  dei  dati  di qualita' e l'utilizzo del metodo statistico proposto,
  poiche'  solo  in questo modo e' possibile avviare un significativo
  numero  di  controlli,  come richiesto da piu' soggetti consultati,
  stante  l'elevato  numero  di distributori e di venditori di gas da
  sottoporre  a  controllo  nonche'  l'elevato  numero  di  eventi di
  sicurezza e di prestazioni di qualita' commerciale da verificare;
- introdurre   penalita'   a  carico  dell'esercente  per  eventi  di
  sicurezza  o  prestazioni  di  qualita'  commerciale stimati con il
  metodo  statistico  di  cui  sopra sia riscontrati non validi o non
  conformi  a  seguito  dell'effettuazione  di  controlli sui dati di
  qualita' comunicati dall'esercente;
- prevedere,  per  gli  esercenti che non accettino l'esito derivante
  dall'applicazione  della  metodologia semplificata di controllo dei
  dati  di  qualita'  e  del  metodo  statistico,  la possibilita' di
  richiedere   un   ulteriore   controllo  per  verificare  la  piena
  attuazione dei provvedimenti dell'Autorita' in tema di qualita' dei
  servizi gas;
- accogliere  la  richiesta  dei  soggetti consultati di prevedere un
  periodo  iniziale di sperimentazione della metodologia semplificata
  e  del  metodo  statistico,  senza applicazione delle penalita', al
  fine   di  verificarne  l'adeguatezza  e  di  apportare  successivi
  eventuali  accorgimenti  migliorativi, stante la novita' del metodo
  proposto  e la necessita' di mettere a disposizione degli esercenti
  il  programma  di  calcolo  che  implementa  il metodo statistico e
  permettere agli esercenti l'effettuazione di verifiche che simulino
  gli eventuali controlli da parte dell'Autorita'.

Ritenuto che sia opportuno:

- accogliere  le richieste degli esercenti che forniscono gas di tipo
  diverso   dal   gas   naturale,   limitando   l'applicazione  della
  regolazione  della qualita' dei servizi gas definita dall'Autorita'
  alle  principali  attivita'  di  sicurezza,  intendendosi  per tali
  l'effettuazione  del servizio di pronto intervento e dell'ispezione
  programmata  delle  reti  nonche'  la  predisposizione  di adeguata
  cartografia,  al  fine  di  favorire  l'impegno di tali esercenti a
  diffondere  il  servizio  anche  nelle  zone del Paese che ne siano
  ancora sprovviste;
- prevedere  disposizioni  transitorie  per l'anno 2005 finalizzate a
  rendere  piu'  graduale l'attuazione delle modifiche apportate alla
  regolazione  della  qualita' dei servizi gas, vigente fino al 2004,
  ed  a  consentire  a  tutti  i  soggetti di approntare le opportune
  modifiche nelle procedure aziendali e nei sistemi informativi;
- avviare   una  ulteriore  consultazione  sul  tema  dei  meccanismi
  incentivanti  i  recuperi  di sicurezza al fine di individuare, nei
  minimi  tempi tecnici necessari, le possibili soluzioni da adottare
  con successivo provvedimento dell'Autorita'.

   Ritenuto infine opportuno istituire presso la Cassa Conguaglio per
il  Settore  Elettrico un Conto, denominato Conto per la qualita' dei
servizi gas:

- nel  quale  fare affluire gli importi provenienti dall'applicazione
  delle  penalita'  a  carico  dell'esercente  sia in caso di mancato
  rispetto  del  livello  generale  di  pronto  intervento, per cause
  riconducibili all'esercente medesimo, sia per eventi di sicurezza o
  prestazioni  di  qualita'  commerciale  stimati  o  riscontrati non
  validi o non conformi a seguito dell'effettuazione di controlli sui
  dati di qualita' comunicati dall'esercente,
- dal  quale  attingere gli importi necessari per alimentare i futuri
  meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza

                              DELIBERA

1. di  approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita'
   per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) in materia
   di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas
   (di    seguito:   Testo   integrato),   allegato   alla   presente
   deliberazione   di   cui  forma  parte  integrante  e  sostanziale
   (Allegato A),
2. di   svolgere,   all'interno   del   procedimento   di   cui  alla
   deliberazione 6 maggio 2004, n. 70/04, una ulteriore consultazione
   sul  tema  della definizione di meccanismi incentivanti i recuperi
   di sicurezza da parte dei distributori di gas;
3. di  prevedere  che  il presente provvedimento sia pubblicato nella
   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e nel sito internet
   dell'Autorita' affinche' il Testo integrato entri in vigore dall'1
   gennaio 2005

29 settembre 2004

                                               Il Presidente A. Ortis