IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto   l'art.   8  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto legislativo n.
303  del  1999,  ai  sensi  del quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri  individua,  con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da  affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante  ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ed in particolare, 1'art. 2,
comma 1, lettera a) e l'art. 18;
  Visto  il  decreto  del  Segretario  generale  della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  del  3 marzo 2003, recante disposizioni sul
Dipartimento  per  il coordinamento amministrativo, ed in particolare
gli articoli 7 e 9;
  Visto  l'art.  2-bis,  comma  4,  del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n.   286  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero»,  aggiunto dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
recante  modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo,   che   dispone   l'emanazione  di  apposito  regolamento  per
l'attuazione della medesima norma;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  94  del  22 aprile  2004,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il
«Regolamento  recante  modalita' di coordinamento delle attivita' del
Gruppo  tecnico  con  la  apposita  Struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione»;
  Tenuto  conto  che ai sensi dell'art. 1, lettera d), e dell'art. 3,
comma  1,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
6 febbraio  2004,  n.  100,  il Presidente del Consiglio dei Ministri
deve  individuare con proprio decreto la «Struttura» della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri che, nell'esercizio delle competenze di
cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  286 del 1998, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  assicura il supporto alle attivita'
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e del Comitato di cui
all'art.  2-bis, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 286 del
1998;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo di cui
all'art.  18  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio  2002  e'  la «Struttura» individuata ai sensi dell'art. 1,
lettera  d)  e dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100.
  2.  Il  Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in quanto
«Struttura» individuata dal comma 1, provvede:
    ad  assicurare  il  supporto  alle  attivita'  del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'art. 2-bis, comma 3,
del  citato  decreto  legislativo  n.  286  del  1998,  per  tutte le
competenze previste dallo stesso decreto legislativo;
    a  curare la predisposizione del documento programmatico relativo
alla  politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri nel territorio
dello  Stato,  di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.
286 del 1998;
    a  curare  la  predisposizione  dei  decreti  annuali  sui flussi
d'ingresso  ed  eventuali  decreti  da emanare in via transitoria, ai
sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
    a  predisporre  i  decreti  di  decurtazione  delle quote annuali
d'ingresso  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100;
    ad  assicurare  il  coordinamento  tra  le attivita' previste dal
Gruppo  tecnico  di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 286
del 1998 e quelle proprie attraverso periodiche riunioni.
  Il   presente   decreto   e'  trasmesso,  per  gli  adempimenti  di
competenza,  all'Ufficio  bilancio  e ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
    Roma, 19 maggio 2004
                                              p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 53