IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, e 3, del predetto decreto
legislativo  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree funzionali
omogenee   da   affidare   alle  strutture  in  cui  si  articola  il
Segretariato  generale  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
indica,  per  tali  strutture  il  numero  massimo degli uffici e dei
servizi,  restando  l'organizzazione interna delle strutture medesime
affidata alle determinazioni del Segretario generale;
  Visto   l'art.   8  del  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002  recante  ordinamento  delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
30 aprile  2004  che,  nel  modificare  il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ha riorganizzato le competenze
del  Dipartimento  per  le  risorse  umane  e  l'organizzazione e del
Dipartimento   per   le   risorse  strumentali  istituendo  un  unico
Dipartimento per le risorse umane e strumentali;
  Visto, in particolare, l'art. 5 del suddetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2004;
  Visto,  in particolare, l'art. 17 del citato decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri   23 luglio   2002,  concernente  il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
  Ritenuto opportuno attribuire al citato Dipartimento per gli affari
giuridici  e  legislativi  le  competenze relative al pagamento delle
spese  concernenti  il  contenzioso di competenza del Dipartimento ed
all'erogazione  degli indennizzi in applicazione della legge 24 marzo
2001,  n.  89,  recante  «Previsione  di  equa riparazione in caso di
violazione  del termine ragionevole del processo e modifica dell'art.
375  del  codice  di  procedura civile», svolte fino al completamento
della suddetta riorganizzazione dal Dipartimento per le risorse umane
e l'organizzazione;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 citato in premessa e' cosi' modificato:
    a) al  comma  1,  lettera  m),  dopo  le parole «Avvocatura dello
Stato;»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «cura gli adempimenti
connessi  all'erogazione degli indennizzi in applicazione della legge
24 marzo 2001, n. 89, recante "Previsione di equa riparazione in caso
di  violazione  del  termine  ragionevole  del  processo  e  modifica
dell'art.  375 del codice di procedura civile"; provvede al pagamento
delle   spese   concernenti   il   contenzioso   di   competenza  del
Dipartimento;»;
      b) il comma 4, e' sostituito dal seguente comma:
  «4.  Il  dipartimento  si  articola in non piu' di tre uffici e non
piu' di dieci servizi».