IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, recante
«Definizione   e  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  Stato,  le  regioni  e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed unificazione, per le materie e i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e nei
comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali» che
all'art.  7,  comma  1  allegato  A, sopprime il comitato per le aree
naturali  protette  di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di concerto con i
Ministri  dei  lavori pubblici, della sanita' e dei trasporti e della
navigazione  del 27 marzo 1998 ed in particolare l'art. 5 che prevede
che  le  regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di
pubblica  utilita'  si dotino di una quota progressivamente crescente
di automezzi a basso impatto ambientale;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione   Economica  (CIPE)  del  19 novembre  1998  (Gazzetta
Ufficiale  10 febbraio  1999, n. 33) concernente l'approvazione delle
linee  guida  per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
  Visto  l'art.  4,  comma  19,  della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
cosi' come modificato dall'art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  (Finanziaria  2001), con il quale, in attuazione del
protocollo  di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di
programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla
sostituzione  del  parco  autoveicoli  a propulsione tradizionale con
altre   tipologie   di   veicoli  a  minimo  impatto  ambientale,  e'
autorizzato un impegno di risorse, a titolo di contributo per i mutui
o  altre  operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
locali e dai gestori di servizi per pubblica utilita', nel territorio
dei  comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni
che  fanno  parte  delle  isole  minori ove sono presenti aree marine
protette,  nonche'  dei  comuni  che  fanno parte delle aree naturali
protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del
Ministro  dell'ambiente del 2 dicembre 1996, con priorita' per quelli
di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente
25 novembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di
inquinamento  atmosferico,  individuate  dalle regioni ai sensi degli
articoli 3 e 9 del decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente;
  Considerato  che  tale  articolo  destina  risorse da ripartire con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro nella misura non inferiore
al  60%  per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale dotati
di trazione elettrica/ibrida;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  351  del  4 agosto  1999 ed in
particolare l'art. 8, comma 1, secondo il quale le regioni provvedono
alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
    a) i  livelli  di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite
aumentato del margine di tolleranza;
    b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore
limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
  Visto  l'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, concernente la popolazione residente;
  Visto  l'art.  17  della legge 1° agosto 2002, n. 166 che, al primo
comma, per l'attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre
1998,  n.  426,  e  successive  modificazioni,  autorizza la spesa di
30.000.000  di  euro  per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 e, al
secondo comma, stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del
comma  precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione   Economica  (CIPE)  del  19 dicembre  2002  (Gazzetta
Ufficiale 22 marzo 2003, n. 68), concernente la revisione delle linee
guida  per  le  politiche  e  misure  nazionali  di  riduzione  delle
emissioni di gas serra (deliberazione n. 123/02);
  Vista   la   deliberazione   del  24 luglio  2003,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  144  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 205 del
4 settembre  2003,  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano
concernente  «Approvazione  del V aggiornamento dell'elenco ufficiale
delle  aree  naturali  protette,  ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'art.  3,  comma  4,  lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n.
394,  e  dell'art.  7,  comma  1, allegato A, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281»:
  Considerato  che  i  finanziamenti  della Cassa depositi e prestiti
rientrano   nelle  attivita'  di  interesse  economico  generale  che
l'Istituto  svolge  e  che  gli stessi costituiscono lo strumento per
rendere  piu'  spedite  le  procedure  connesse  alla concessione dei
contributi  e  per  consentire  una  puntuale verifica dello stato di
attuazione degli interventi programmati;
  Ritenuto  opportuno erogare le risorse previste dall'art. 17, comma
1  della  legge  n. 166 del 1° agosto 2002, con le medesime procedure
gia'  seguite  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  per la precedente
attuazione dell'art. 4, comma 19, della legge n. 426/1998;
  Visto  che, con nota prot. n. 24 del 24 febbraio 2004, assunta agli
atti  con prot. n. 4464/DSA del 25 febbraio 2004, la Cassa depositi e
prestiti  propone  di  adottare il limite di Euro 2.500 quale importo
minimo  di  ogni  domanda di contributo, anche al fine di un ottimale
utilizzo della spesa prevista dall'art. 17 della legge n. 166;
  Considerato  che,  in  attuazione della legge n. 426 del 9 dicembre
1998, art. 4, comma 19, e della legge n. 166 del 1° agosto 2002, art.
17, si rende necessario determinare le categorie dei soggetti ammessi
a  beneficiare  dei  contributi,  la tipologia dei veicoli oggetto di
beneficio,  l'entita'  delle contribuzioni e le relative modalita' di
erogazione;
  Considerato  opportuno  differenziare  l'entita'  dei contributi da
destinarsi  alle  singole  tipologie  di veicoli, tenendo conto delle
diverse  caratteristiche  degli  stessi,  al  fine  di massimizzare i
vantaggi ambientali derivanti dal programma di incentivazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Quote e limiti di finanziamento
  Per  il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19,
della  legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata  a  concedere  agli  enti  di cui al successivo art. 4, i
contributi  in  conto  capitale stanziati dall'art. 17, comma 1 della
legge   1° agosto  2002,  n.  166,  per  un  importo  complessivo  di
30.000.000  di  Euro  per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003 e 2004,
destinati   al  parziale  finanziamento  dei  costi  derivanti  dalle
operazioni   di   acquisto   o   di  locazione  finanziaria  (leasing
finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.