IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Rechenmacher Ulrich, nato il 25 luglio
1974 a Silandro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo   professionale  di  «Diplom-Ingenieur  Univ.»  conseguito  in
Germania   presso  la  «Technische  Universitat  Munchen»  di  Monaco
(Germania)  in  data  28 marzo  2002, ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente dal
2002 al 2004, come documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 25 maggio 2004;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli  ingegneri  nella  seduta  sopra  indicata e nelle note in atti
datate 22 settembre 2004 e 5 ottobre 2004;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig. Rechenmacher  Ulrich,  nato  il  25 luglio 1974 a Silandro
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio
in Italia della professione di «ingegnere».