IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Rechenmacher Ulrich, nato il 25 luglio 1974 a Silandro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania presso la «Technische Universitat Munchen» di Monaco (Germania) in data 28 marzo 2002, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente dal 2002 al 2004, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 maggio 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nelle note in atti datate 22 settembre 2004 e 5 ottobre 2004; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Rechenmacher Ulrich, nato il 25 luglio 1974 a Silandro (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere».